Circolari

Circ. n. 49/2022

INGRESSO LAVORATORI NON COMUNITARI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER DECRETI FLUSSI 2021 (GIA’ EMANATO) E 2022 (DA EMANARE)

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in oggetto, già in vigore e suscettibile di possibili modifiche in sede di conversione parlamentare, segnaliamo le novità in termini di semplificazione delle procedure in uso per l’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari (articoli 42-45).

Si tratta di misure che rispondono all’auspicio, manifestato da tempo sia da Confcooperative sia dalle altre Parti Sociali, circa la necessità di accelerare e snellire i meccanismi di istruzione, verifica e autorizzazione delle domande di ingresso dei lavoratori extracomunitari (stagionali e non) presentate dai datori di lavoro in un contesto di carenza di manodopera e forza lavoro soprattutto in determinati comparti.

Tali novità risulteranno più chiare, specie in merito al possibile coinvolgimento delle organizzazioni datoriali, a fronte di istruzioni amministrative e, per ora, si applicano solo:

  • alle domande riconducibili al Decreto-Flussi 2021 già emanato – DPCM del 21 dicembre 2021(1) - per le quali peraltro la norma aggiunge la possibilità per un datore di lavoro, a fronte di specifica domanda, di assumere nell’ambito delle quote concesse anche un cittadino straniero che risulti presente nel nostro territorio alla data del 1° maggio 2022 con determinati requisiti;
  • alle domande che saranno presentate in relazione al Decreto-Flussi 2022, non ancora emanato e in via di definizione.

Con l’ARTICOLO 42, fatta salva l’applicazione per gli aspetti non trattati in questo nuovo provvedimento della normativa già vigente in materia (decreto legislativo n. 286/1998 e D.P.R. 394/1999), si apportano alcune modifiche soprattutto in termini di tempistica così riassumibili:

  • i termini per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l‘immigrazione SUI istituito presso le Prefetture, in luogo dei 60 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta attualmente previsti, sono ridotti a:
    1. 30 giorni a partire dal 22 giugno 2022 (con scadenza quindi fissata al 22 luglio p.v.) per le domande presentate sul Decreto Flussi 2021;
    2. 30 giorni a partire dalla data di presentazione della richiesta per le domande presentate sul prossimo Decreto Flussi 2022 in via di definizione.

Fermo restando che per l’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali continua a valere il meccanismo del silenzio/assenso - 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta - al ricorrere di determinate condizioni (straniero già autorizzato almeno una volta nel quinquennio precedente sempre per lavoro stagionale con lo stesso datore di lavoro e lavoratore in precedenza assunto regolarmente con contestuale rispetto delle condizioni indicate a suo tempo nel permesso di soggiorno;

  • coerentemente con le nuove tempistiche di cui sopra, si introduce un nuovo meccanismo di silenzio-assenso in relazione ai pareri da acquisire nella fase istruttoria e all’assenza di eventuali profili ostativi al rilascio del nulla osta, come previsto dalla disciplina in vigore (artt. 22 e 24 del D.lgs. 286/1998): se si riscontreranno successivamente tali elementi ostativi si procederà alla revoca del nulla osta e del visto di ingresso;
  • il rilascio del nulla osta consente pertanto lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio italiano, mentre invece in relazione alla richiesta di visto di ingresso, da presentarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese di origine, i termini sono ridotti da 30 a 20 giorni (ovviamente solo a fronte di nulla osta al lavoro rilasciati in base ai Decreti Flussi 2021 e 2022);
  • si stabilisce che nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte di entrambe le parti presso lo sportello unico per l’immigrazione il datore di lavoro sarà tenuto alle garanzie e agli obblighi previsti dall’art. 5-bis del decreto legislativo n. 286/1998, vale a dire alla disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel suo paese di provenienza;
  • le nuove disposizioni sono estese anche a domande presentate nell’ambito del Decreto Flussi 2021 relativamente a cittadini presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022, a patto che gli stessi, entro tale data, siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e abbiano soggiornato nel nostro paese prima di tale data (si tratta di condizioni che saranno accertate direttamente dallo sportello unico per l’immigrazione e che quindi non devono essere verificate dal datore di lavoro per instaurare il contratto di lavoro, fatto salvo che lo stesso si considererà risolto di diritto laddove si verificasse la loro mancata presenza e quindi la revoca del nulla osta e del visto rilasciato).

L’ARTICOLO 43, invece, declina puntualmente le fattispecie per cui i cittadini stranieri non comunitari già presenti nel nostro paese alla data del 1° maggio u.s. non possono essere interessati dall’iter di rilascio del nulla osta al lavoro con le procedure semplificate: soggetti nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione; segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano o considerati una minaccia per l’ordine pubblica o la sicurezza; condannati per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; condannati, alla data di entrata in vigore del provvedimento, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Detto ciò, rispetto a quest’ultima casistica, laddove le domande di nulla osta al lavoro riguardino soggetti non ancora condannati, ma con procedimenti penali e amministrativi ancora in corso a causa di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano ex art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998, gli stessi procedimenti, con l’esclusione di eventuali illeciti in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del medesimo decreto legislativo n. 286/1998), risultano sospesi dal 22 giugno 2022 fino al rilascio del relativo permesso di soggiorno, che determinerà appunto l’estinzione dei reati e degli illeciti – diversamente tale sospensione cesserà in caso di diniego/revoca del nulla osta o di mancato rilascio entro i prossimi 90 giorni.

Particolare attenzione va posta sull’ARTICOLO 44, in cui si rinvia di fatto esclusivamente agli intermediari autorizzati di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e CSA) e, soprattutto, alle ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dalla stessa impresa in relazione alla propria capacità economica e alle relative esigenze (condizione che rimane esclusa nel caso di un soggetto/datore di lavoro non autosufficiente a causa di patologie o handicap che assume un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza).

Tale funzione fino ad oggi era esercitata dagli Ispettorati territoriali del lavoro e spesso poteva determinare l’ulteriore allungamento dei tempi procedurali (ciò detto INL, anche in collaborazione con Agenzia delle Entrate, potrà sempre fare controlli a campione).

Concretamente le verifiche in questione demandate ai soggetti di cui sopra dovranno tener conto, tra gli altri elementi, della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa e, se positive, determineranno il rilascio di un’apposita asseverazione al datore di lavoro da presentarsi unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o, per le domande già presentate, in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno (asseverazione non richiesta laddove, relativamente al Decreto Flussi 2021, i datori di lavoro avessero già riscontrato l’effettuazione di tali verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Inoltre - passaggio molto importante – tale asseverazione non sarà richiesta nel caso di domande presentate da organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa (in cui si garantisce di fatto che le domande veicolate contengono i presupposti altrimenti oggetto di asseverazione).

Nelle more di comprendere nel dettaglio la traduzione operativa di questa ultima possibilità,  la norma prevede in questa fattispecie l’applicazione di una procedura più fluida già in essere in merito all’ingresso per lavoro in casi particolari (dirigenti/personale altamente qualificato e professori universitari): il nulla osta è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro contenente la proposta di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da inviarsi con modalità informatiche allo sportello unico per l’Immigrazione e che, fatti gli opportuni controlli, determina in tempi rapidi il rilascio del visto di ingresso e quindi, a fronte dell’ingresso in Italia del lavoratore, la sottoscrizione del medesimo contratto di soggiorno presso il medesimo sportello unico alla presenza di entrambe le parti.

Infine, l’ARTICOLO 45 stabilisce un rafforzamento con adeguate risorse delle strutture riconducibili al Ministero dell’Interno chiamate a presidiare la gestione di tali procedure.

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Nel rimandare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli, ci preme richiamare anche il portato dell’ARTICOLO 38 recante uno specifico sostegno aggiuntivo alle famiglie con figli disabili, tradotto concretamente in un ulteriore aumento (maggiorazione) dell’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE spettante come noto a partire da marzo 2022 in presenza di FIGLI A CARICO(2).

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 4 del 10 gennaio 2022 - prot. n. 42.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 9 del 25 gennaio 2022 - prot. n. 396.

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