Art. 4, commi
2-7: per datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di
articoli di abbigliamento anche in pelle/pelliccia, e delle fabbricazioni di
articoli in pelle e simili (codici ATECO n. 13, 14 e 15) DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE SONO FRUIBILI ULTERIORI 17 SETTIMANE DI
AMMORTIZZATORI COVID, SENZA CONTRIBUTO
ADDIZIONALE E CON BLOCCO DEI
LICENZIAMENTI, fatte salve esclusioni già da tempo codificate dal
legislatore.
Pertanto, si opera un allineamento temporale con
quanto già disciplinato per i datori di lavoro che versano al FIS, CIGD e CISOA
quali ammortizzatori di riferimento.
Inoltre, con l’articolo
4, comma 8, PER TUTTI I DATORI DI
LAVORO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO E DELLA CIGS che non
possano ricorrere, ad esempio per raggiunti limiti di durata, ai trattamenti di
integrazione salariale ordinari previsti dal decreto legislativo 148/2015, SI AGGIUNGE L’ULTERIORE POSSIBILITÀ DI
RICHIEDERE UNA NUOVA FORMA DI CIGS IN DEROGA PER ULTERIORI 13 SETTIMANE FINO A
FINE 2021, SENZA IL PAGAMENTO DI
ALCUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
Questa ulteriore concessione, prevista anche al fine
di fronteggiare particolari situazioni di crisi emerse a livello di Ministero
dello Sviluppo Economico, viene formulata aggiungendo un nuovo articolo, 40-bis,
al D.L. 73/2021 ed è comunque PRATICABILE
A PATTO CHE DURANTE LA FRUIZIONE DI TALE TRATTAMENTO NON SI PROCEDA A
LICENZIAMENTI ECONOMICI (INDIVIDUALI E COLLETTIVI), fatte salve le
esclusioni già disciplinate nei mesi scorsi dal legislatore.
In particolare, quest’ultima norma va letta alla luce della Presa d’Atto sottoscritta in data 29
giugno 2021 da Governo e parti sociali(2), compresa
l’Alleanza delle Cooperative, contenente l’impegno “a raccomandare l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali che la legislazione vigente e il decreto legge in
approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro”.
In questo modo, si è voluto assumere un impegno di
livello politico finalizzato appunto a sensibilizzare i datori di lavoro
affinché, fatto salvo il venir meno per una parte di loro del blocco
generalizzato, si possa comunque preferire in via prioritaria il ricorso agli
ammortizzatori sociali che il legislatore mette a disposizione in alternativa a
delicate decisioni di licenziamento.
Nella breve intesa di qualche giorno fa, peraltro, le
parti “auspicano e si impegnano, sulla
base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma
degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi
di formazione permanente e continua”.
Ed è proprio guardando ad una prospettiva di medio
termine e non alla stretta contingenza che, nello stesso decreto in esame, utilizzando i risparmi derivanti dalla
sospensione del programma fiscale c.d. ”Cashback”, si stabilisce - art.
1, comma 6 – l’istituzione per
l’anno 2022 di un FONDO presso il Ministero del Lavoro con una dotazione pari a circa 1,5 MILIARDI destinata al finanziamento di interventi di RIFORMA in
materia di AMMORTIZZATORI SOCIALI.
Si tratta di una prima quota di risorse che saranno
sbloccate a fronte di appositi provvedimenti normativi annunciati dal Governo in
tale direzione.
Contestualmente, ai sensi dell’art. 4, commi 11-12, il provvedimento prevede subito l’istituzione, sempre presso il Ministero del Lavoro, di un “Fondo
per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale
(FPCRP)” con una dotazione iniziale di 50 MILIONI per l’anno 2021, destinato appunto al finanziamento di progetti formativi
rivolti ai lavoratori beneficiari di: