Circolari

Circ. n. 49/2021

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.(G.U. n. 155 del 30 giugno 2021)

Il provvedimento in oggetto approvato nel Consiglio dei Ministri, subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, già in vigore dal 30 giugno 2021 per quanto ci compete si caratterizza per ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e licenziamenti.

Le novità introdotte si spiegano in particolare con la scelta del Governo di andare ad integrare e modificare tempestivamente il quadro di tutele venutosi a delineare con il decreto Sostegni-Bis(1), al momento ancora in fase di conversione parlamentare.

Dal 1 luglio 2021, infatti, non vige più in termini generali il blocco dei licenziamenti per le imprese che possono accedere a CIGO e CIGS, a meno che le stesse imprese richiedano ammortizzatori da qui a fine anno.

Detto ciò, le novità si sostanziano in INTERVENTI SETTORIALI:

  • Art. 4, comma 1: nel settore aereo, contestualmente a un rifinanziamento del relativo fondo di solidarietà, è praticabile fino a fine anno la proroga di 6 mesi della CIGS per cessazione, previo accordo in sede governativa.

  • Art. 4, commi 2-7: per datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento anche in pelle/pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici ATECO n. 13, 14 e 15) DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE SONO FRUIBILI ULTERIORI 17 SETTIMANE DI AMMORTIZZATORI COVID, SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE E CON BLOCCO DEI LICENZIAMENTI, fatte salve esclusioni già da tempo codificate dal legislatore.

    Pertanto, si opera un allineamento temporale con quanto già disciplinato per i datori di lavoro che versano al FIS, CIGD e CISOA quali ammortizzatori di riferimento.

     

    Inoltre, con l’articolo 4, comma 8, PER TUTTI I DATORI DI LAVORO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO E DELLA CIGS che non possano ricorrere, ad esempio per raggiunti limiti di durata, ai trattamenti di integrazione salariale ordinari previsti dal decreto legislativo 148/2015, SI AGGIUNGE L’ULTERIORE POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE UNA NUOVA FORMA DI CIGS IN DEROGA PER ULTERIORI 13 SETTIMANE FINO A FINE 2021, SENZA IL PAGAMENTO DI ALCUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE.

    Questa ulteriore concessione, prevista anche al fine di fronteggiare particolari situazioni di crisi emerse a livello di Ministero dello Sviluppo Economico, viene formulata aggiungendo un nuovo articolo, 40-bis, al D.L. 73/2021 ed è comunque PRATICABILE A PATTO CHE DURANTE LA FRUIZIONE DI TALE TRATTAMENTO NON SI PROCEDA A LICENZIAMENTI ECONOMICI (INDIVIDUALI E COLLETTIVI), fatte salve le esclusioni già disciplinate nei mesi scorsi dal legislatore.

    In particolare, quest’ultima norma va letta alla luce della Presa d’Atto sottoscritta in data 29 giugno 2021 da Governo e parti sociali(2), compresa l’Alleanza delle Cooperative, contenente l’impegno a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente e il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

    In questo modo, si è voluto assumere un impegno di livello politico finalizzato appunto a sensibilizzare i datori di lavoro affinché, fatto salvo il venir meno per una parte di loro del blocco generalizzato, si possa comunque preferire in via prioritaria il ricorso agli ammortizzatori sociali che il legislatore mette a disposizione in alternativa a delicate decisioni di licenziamento.

    Nella breve intesa di qualche giorno fa, peraltro, le parti “auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua”.

    Ed è proprio guardando ad una prospettiva di medio termine e non alla stretta contingenza che, nello stesso decreto in esame, utilizzando i risparmi derivanti dalla sospensione del programma fiscale c.d. ”Cashback”, si stabilisce - art. 1, comma 6 – l’istituzione per l’anno 2022 di un FONDO presso il Ministero del Lavoro con una dotazione pari a circa 1,5 MILIARDI destinata al finanziamento di interventi di RIFORMA in materia di AMMORTIZZATORI SOCIALI.

    Si tratta di una prima quota di risorse che saranno sbloccate a fronte di appositi provvedimenti normativi annunciati dal Governo in tale direzione.

     

    Contestualmente, ai sensi dell’art. 4, commi 11-12, il provvedimento prevede subito l’istituzione, sempre presso il Ministero del Lavoro, di un Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP)” con una dotazione iniziale di 50 MILIONI per l’anno 2021, destinato appunto al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di:

  • trattamenti di integrazione salariale che determinino una riduzione di orario superiore al 30% (calcolata su 12 mesi);

  • indennità di disoccupazione NASpI.

    Sarà un prossimo decreto attuativo (Lavoro-MEF) da emanare entro 60 giorni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a individuare i criteri e le modalità di utilizzo di tali risorse.

    L’articolo 4 si chiude, infine, con alcune puntualizzazioni di profilo gestionale sempre in materia di ammortizzatori con causale COVID, con la riformulazione in particolare della norma secondo cui tutti i periodi di trattamenti concessi non rilevano ai fini dei contatori di durata previsti in via generale dal decreto legislativo 148/2015.

    Nel ribadire tale principio, con la modifica apportata, viene eliminata ora l’indicazione di neutralizzare in assoluto tali periodi ai fini di successive richieste, nella logica di considerare comunque tutti i mesi di emergenza trascorsi dentro gli intervalli temporali su cui parametrare i limiti di durata: per fare un esempio, considerato il vincolo di durata massima complessiva di 24 mesi in quinquennio mobile previsto in via generale per CIGO e CIGS dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 148/2015, i trattamenti con causale COVID non rileveranno ai fini del calcolo dei 24 mesi, mentre invece andranno considerati per il conteggio del quinquennio.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 - prot. n. 2222.

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