Circolari

Circ. n. 49/2020

DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76: MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE. (G.U. N. 178 DEL 16-07-2020-S.O. N. 24)

(D.L. 16 luglio 2020, N. 76

Semplificazione e innovazione digitale)

 

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È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (all. 1) con il quale sono introdotte misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (GU n. 178 del 16-7-2020-S.O. n. 24).

Il decreto è entrato in vigore il 17 luglio ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge che dovrà avvenire entro il 14 settembre 2020. In data 28 luglio 2020 l’Alleanza delle Cooperative Italiane è stata audita innanzi alle Commissioni riunite 1° e 8° della Camera dei deputati (all. 2).

Il decreto rappresenta un intervento diretto alla semplificazione di oneri e procedimenti amministrativi, allo snellimento di adempimenti burocratici, alla velocizzazione della pubblica amministrazione, al rafforzamento dell’economia verde, dell’attività d’impresa, alla tutela ambientale e allo sviluppo delle tecnologie emergenti.

Il decreto interviene in quattro aree principali, attraverso la semplificazione:

1.      dei contratti pubblici e dell’edilizia;

2.      dei procedimenti amministrativi e delle responsabilità;

3.      delle procedure per la diffusione dell’amministrazione digitale;

4.      in materia di impresa, economia verde (green economy) e ambiente.

Di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento rinviando, per un esame specifico e approfondito dei nuovi istituti, alle comunicazioni degli uffici confederali e delle federazioni di settore in corso di divulgazione.

 

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1.               Contratti pubblici e edilizia (artt. 1-11)

Allo scopo di promuovere gli investimenti in infrastrutture e servizi, si introduce, per un periodo transitorio (fino al 31 luglio 2021), una disciplina nuova per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”).

Pertanto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, si applicheranno le seguenti previsioni normative:

(i) Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria (214.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi, 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e 5.350.000 per gli appalti di lavori e concessioni) le nuove disposizioni prevedono che le stazioni appalti, procedano:

Ø  all’affidamento diretto per prestazioni di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 150.000 euro;

Ø  ad una procedura negoziata senza bando, con consultazione di un numero di operatori economici (che varia da 5 a 15, in base all’importo complessivo), per tutti i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, ma inferiore alle soglie comunitarie[1]. Il tutto, garantendo il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che deve tenere conto anche della diversa dislocazione degli operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o elenchi degli operatori economici[2].

La scelta del contraente dovrà avvenire entro due mesi (elevati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata, senza bando) dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento[3].

Per gli affidamenti diretti possono essere utilizzati la determina a contrarre, o atto equivalente.

Per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per gli appalti sotto soglia comunitaria, è escluso che la stazione appaltante possa richiedere le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

(ii) Per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per velocizzare l’esecuzione degli stessi, è previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento[4].

La nuova disciplina derogatoria, si applica sempre che l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, dovrà validare ed approvare ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

È introdotto l’obbligo della pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali, in virtù del principio della trasparenza. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del codice, è limitato ai casi di “stretta necessità” e richiede una specifica motivazione.

 

Quanto alle altre disposizioni:

Ø  è prevista la costituzione di collegi consultivi tecnici (obbligatori in alcuni casi e facoltativi in altri) ad opera delle stazioni appaltanti, con il compito di risolvere celermente eventuali controversie e dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti;

Ø  è istituito un apposito Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per prevenire il blocco dei cantieri per assenza di risorse, che potrà finanziare le stazioni appaltanti per far fronte agli impegni assunti nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, a decorrere dall’anno 2020[5];

Ø  vengono snellite e standardizzate le procedure per la nomina di Commissari straordinari per le opere di maggiore rilevanza e complessità, in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo;

Ø  sono introdotte novità anche sul fronte della legalità e dei controlli antimafia. Il provvedimento introduce, fino al 31 luglio 2021, procedure più semplificate e standardizzate. Si prevede, infatti, che per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede attraverso il rilascio della c.d. informativa liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva. Qualora, infatti, la documentazione successivamente pervenuta dimostri la sussistenza di una causa interdittiva, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Sono previste, inoltre, misure di semplificazione per le verifiche che competono alle prefetture. Con decreto del Ministro dell’interno saranno individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alle prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti. Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia, integrata dalla previsione di Protocolli di legalità stipulati dal Ministero dell’interno con le associazioni di categoria per l’estensione, anche ai rapporti tra privati, della disciplina riguardante il rilascio della documentazione antimafia, oggi limitata ai rapporti tra i privati e un soggetto pubblico. Le stazioni appaltanti dovranno prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto;

Ø  in merito alla possibilità di sospendere l’opera pubblica, le nuove disposizioni stabiliscono che le ipotesi in cui essa è possibile sono tassative. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’articolo 107 del codice, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento, solo per: cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (i); gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19 (iii); gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti (iv); gravi ragioni di pubblico interesse (v);

Ø  sono affidatefino alla scadenza dello stato di emergenza, al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, l’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Lo stesso Commissario straordinario potrà avviare procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario;

Ø  rispetto ai procedimenti disciplinati dal decreto in esame, per la validità dei documenti unici di regolarità contributiva-DURC è esclusa l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardanti la proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei predetti documenti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020. In sintesi, la proroga della validità dei DURC, prevista dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non è applicabile quando è richiesto di produrre il DURC (oppure di dichiararne il possesso ovvero quando è necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva), ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto in esame;

Ø  per il settore edilizio, allo scopo di eliminare gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana, per consentire significativi interventi sul patrimonio edilizio esistente e per migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici, sono introdotte una serie di misure di semplificazione per riavviare il settore dell’edilizia auspicando una crescita sull’occupazione anche dei settori ad essa collegati, agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione. Una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia), ha l’obiettivo di realizzare le condizioni normative dirette a promuovere interventi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, all’insegna della semplificazione. Le principali novità riguardano:

·        le modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di estendere l’ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini», e consentire, per determinati periodi (da 6 a 18 mesi) espressamente individuati, la sospensione delle rate dei mutui ipotecari erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

·        la proroga della validità dei titoli edilizi;

·        la riduzione dei tempi per lo svolgimento delle procedure edilizie attraverso la previsione della costituzione di una Conferenza di servizi semplificata, per poter acquisire l’assenso delle altre amministrazioni;

·        la rivisitazione dell’istituto del silenzio assenso e la possibilità di richiedere il documento attestante l’avvenuta formazione dello stesso;

·        la semplificazione dei procedimenti per interventi di demolizione e ricostruzione, nonché delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici;

·        l’aumento degli incentivi per interventi di rigenerazione urbana, con una riduzione dei contributi da versare ai Comuni.

Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 12, del D.L. n. 23/2020, si prevede che l’ammissione ai benefìci del Fondo Gasparrini, è estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell’entrata in vigore della disposizione, nelle condizioni previste dall’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[6];

Ø  sono altresì snellite anche le procedure dirette ad agevolare e semplificare la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici come quelle del Centro Italia[7].

 

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2.               Semplificazioni procedimentali e responsabilità (artt. da 12 a 16-21-23)

   Attraverso una serie di modifiche apportate alla legge sul procedimento amministrativo (l. n.   241/90) si riducono i tempi per l’avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi:

-        è anzitutto sancita la regola del silenzio assenso per la maggior parte dei procedimenti amministrativi (fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio), con conseguente espressa dichiarazione di inefficacia dell’atto “tardivo” dissenziente, che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso;

-        allo scopo di garantire la certezza dei tempi di durata dei procedimenti amministrativi, è stabilito che le pubbliche amministrazioni debbano determinare con certezza e rendere noti i tempi di durata e conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti maggiormente rilevanti per la collettività;

-        sono adottate misure dirette a favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico. A tale scopo è stabilito che le pubbliche amministrazioni agiscano mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni sia nei rapporti con i privati; inoltre, si dispone che le pubbliche amministrazioni debbano erogare i servizi in forma digitale e che i documenti digitali possano essere consultati dai cittadini;

-        è poi introdotta, fino al 31 dicembre 2021, la Conferenza di servizi straordinaria, allo scopo di introdurre semplificazioni dirette a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19. In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti hanno la facoltà di adottare lo strumento della conferenza semplificata che opererà in tempi più brevi rispetto a quanto attualmente prescritto, per il rilascio delle decisioni di competenza. Il termine massimo è fissato per tutte le amministrazioni in sessanta giorni;

-        sono ridotti i costi burocratici, prevedendosi che qualora gli atti normativi statali o i decreti attuativi di rango secondario, introducano nuovi costi regolatori, debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. Se la compensazione non avviene, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria;

-        è introdotta, altresì, la c.d. Agenda per la semplificazione amministrativa per il periodo 2020-2023, che verrà definita in base alle linee di indirizzo adottate fra Stato, Regioni, Province ed enti locali. È prevista, infatti, l’individuazione delle procedure al fine di determinare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nonché quelle che potranno essere soggette al solo obbligo di comunicazione; ciò al fine di pervenire alla successiva adozione di provvedimenti volti all’eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non necessari ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni coinvolte;

-        è ampliato, inoltre, l’ambito di applicazione e di utilizzo della modulistica unificata e standardizzata, ora circoscritto ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive, allo scopo di pervenire all’omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai cittadini e imprese, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;

-        rispetto alla responsabilità degli amministratori pubblici per danno erariale, è previsto che, fino al 31 luglio 2021, la responsabilità è limitata al solo dolo per quanto riguarda le azioni da cui ne deriva l’evento dannoso, e non anche per le omissioni (per le quali rimane invariata la disciplina vigente della responsabilità anche per colpa);

-        viene altresì ridefinito il reato di abuso di ufficio, di cui all’articolo 323 c.p., dando rilevanza alla violazione (da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni) di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge ed evidenziando la circostanza che da tali specifiche regole non residui alcuna discrezionalità per il soggetto (contrariamente alla previsione in vigore sino ad oggi, che fa un riferimento generico alla violazione di norme di legge o di regolamento).

 

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3.               Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (artt. Da 24 a 37)

Il terzo ambito di intervento, riguarda la semplificazione e la concretizzazione della trasformazione digitale del Paese.

Le nuove disposizioni, attraverso una serie di modifiche al CAD (Codice dell’amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82/2005), sono dirette a promuovere la diffusione di servizi in rete, agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, garantire ai cittadini l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, rafforzare l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID–19. Gli ambiti di intervento riguardano:

-        la “cittadinanza digitale e l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione”;

-        le “norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa”;

-        la “strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali”;

-        le “misure per l’innovazione”.

Domicilio digitale (i), accesso digitale (ii) e accesso ai servizi digitali (iii), sono i tre pilastri su cui si fondano gli interventi relativi alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA da parte dei cittadini.

(i)               È in particolare ampliato l’ambito applicativo del cd. domicilio digitale, e del punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del CAD. Gli enti pubblici dovranno, quindi, rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazioni su dispositivi mobili anche attraverso il sopra citato punto di accesso, salvo impedimenti di natura tecnologica. Gli stessi enti devono comunque rendere fruibili tutti i loro servizi, anche in modalità digitale, ed avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. Sono utilizzabili credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza, ma non oltre il 30 settembre 2021. È prevista la responsabilità dei dirigenti responsabili delle strutture competenti, che potranno vedersi ridotta la loro retribuzione di risultato ed il relativo trattamento accessorio collegato alla performance individuale in misura non inferiore al 30 per cento, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(ii)              È incentivato l’utilizzo di strumenti come lo SPID e la stessa carta d’identità elettronica (CIE), semplificando le procedure di rinnovo. Entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno adottare esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE per consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali. Sarà ammesso l’utilizzo di credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Dunque, in qualunque ambito, per usufruire di un servizio o nelle transazioni elettroniche, la legge richiederà l’esibizione di un documento di identità, il cittadino potrà farsi identificare da remoto attraverso l’identità digitale di SPID o la CIE e non sarà più necessario allegare o inviare fotocopia del documento.

(iii)            È introdotta la piattaforma digitale unica per le notifiche di atti e provvedimenti della PA a cittadini e imprese. Pertanto, i vecchi documenti cartacei (come la raccomandata cartacea) vengono sostituiti da una comunicazione digitale. Resta confermata, per i cittadini che non posseggono un domicilio digitale, la procedura di recapito attraverso posta ordinaria. In altri termini, quindi, ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.

Sono anche semplificate le procedure per la conservazione dei documenti informatici. I conservatori, che intendono svolgere l’attività per conto della pubblica amministrazione, devono possedere i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art 71 del CAD, relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (ancora non pubblicate in G.U.), nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione[8].

 

 

4.                  Misure di semplificazione in materia di imprese, ambiente e green economy (artt. Da 38 a 64)

Tra le disposizioni più rilevanti, si segnalano quelle dirette a modificare la misura di sostegno agli investimenti delle imprese, c.d. “Nuova Sabatini”.  Si ricorda che la misura di sostegno agli investimenti delle imprese denominata “Nuova Sabatini” è una delle principali misure di sostegno introdotta con il D.L. n. 69/2013 ed è diretta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, alle micro, piccole e medie imprese, impegnate in processi di capitalizzazione: di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (i); di un contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (ii).

Il decreto in commento:

-        innalza la soglia (da 100.000 a 200.000 euro) entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un’unica soluzione, anziché in più quote (attualmente sei);

-        e semplifica la misura per le imprese del Mezzogiorno, prevedendo che con un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, saranno definite specifiche modalità operative dedicate (c.d. Sabatini Sud) e l’erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

 

Quanto alle disposizioni specificamente dedicate alle società e agli enti cooperativi, si evidenziano che quelle disposizioni dirette a snellire le procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e dall’Albo nazionale degli enti cooperativi.

Più precisamente, per le società di capitali è stata introdotta un’ulteriore causa di scioglimento senza liquidazione, data dall’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, in concorso con altre circostanze tassativamente previste, quali:  il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire (i); l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (ii).

In questi casi il conservatore, dopo aver iscritto d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese, ne dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese. Questi hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. In caso di formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore è tenuto ad iscrivere d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di sessanta giorni, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo. Contro le determinazioni del conservatore del registro, gli interessati possono presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al giudice del registro delle imprese. Analoga procedura è prevista per le cancellazioni dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, disposte dal conservatore del registro delle imprese. Resta fermo, anche in tale ipotesi, il diritto di ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al giudice del registro contro il provvedimento del conservatore.

Quanto alle società cooperative, si segnalano due interventi diretti a semplificare alcune vicende che li vedono coinvolti.

a)     Attraverso una modifica all’articolo 223-septiesdecies[9] delle disposizioni di attuazione al codice civile, si stabilisce che ai fini dello scioglimento e cancellazione degli enti cooperativi, l’Unioncamere trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Spetta all’autorità di vigilanza verificare l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri.

b)    Allo scopo di snellire le procedure dirette a liberare i beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, si è introdotta una modifica all’articolo 5, della legge n. 400/75[10], con cui si stabilisce che l’autorità di vigilanza debba trasmettere il decreto di cancellazione all’indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio, (prevedendo la trasmissione esclusivamente telematica del decreto di cancellazione), che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

 

Altre misure di semplificazione riguardano: lo snellimento dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica; la semplificazione delle erogazioni dei contributi pubblici in agricoltura; la previsione della possibilità per le società quotate di prevedere aumenti di capitale sociale in deroga alla disciplina del codice civile; la semplificazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (VIA); lo snellimento degli interventi su progetti e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile; l’innovazione della disciplina sul trasferimento di energia rinnovabile ad altri Paesi europei; l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo per l’incentivazione dell’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili; la semplificazione delle procedure per il rilascio delle garanzie pubbliche da SACE, a vantaggio di progetti del green new deal.

Per i dovuti approfondimenti, si rinvia alle circolari in corso di divulgazione da parte dei competenti uffici confederali e delle federazioni di settore.

 

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[1] Per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro attraverso la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Si prevede poi la consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice.

[2] In dettaglio, per la procedura negoziata, senza bando, si prevede: l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro fino alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del Codice; l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; la previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro ma inferiore a 1 milione  (un milione) di euro; la previa consultazione di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione  (un milione) di euro fino alle soglie europee.

[3] Il ritardo nella stipulazione dei contratti, il mancato rispetto dei termini, la mancata esecuzione dei contratti stessi, sono valutabili ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (all’uopo nominato) per danno erariale e, se sono imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

[4] Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari che per i settori speciali con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge.

Si prevede, inoltre, che per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo codice, per i settori speciali, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. L’eventuale pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce causa adeguata di giustificazione per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere disposte dall’autorità giudiziaria solo in casi specifici e determinati.

[5] Il Fondo non può finanziare nuove opere e l’accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un’accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato.

[6] In caso di: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa; morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi della legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%; sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

[7] In particolare, si attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge (diversa da quella penale), su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch’essi con ordinanza del Commissario. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, autorizzando la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021.

[8] Le altre novità riguardano: l’introduzione di una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la formazione digitale dei dipendenti pubblici; la semplificazione della firma elettronica avanzata e l’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari; la semplificazione dell’accesso delle persone con disabilità ai servizi digitali; la possibilità di presentazione di istanze, dichiarazioni, autocertificazioni, ecc, tramite cellulare con apposita app; il collegamento e lo scambio tra banche dati pubbliche e lo snellimento delle procedure per la condivisone dei dati tra le PA, attraverso la piattaforma digitale nazionale dei dati.

In particolare: le PA non dovranno più richiedere ai cittadini e imprese dati di cui già abbiano la disponibilità telematica; è semplificata la notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale; sono innovati anche gli interventi in materia anagrafica con la previsione che la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato; è previsto l’obbligo per le diverse articolazioni della PA di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai dipendenti, naturalmente nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle disposizioni di sicurezza delle reti e dei dati, promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano la tipologia di attività che possono essere svolte; sono introdotte, inoltre, disposizioni rivolte a imprese, università, enti di ricerca e società con caratteristiche di spin off o di start up universitari che intendano sperimentare iniziative innovative attinenti alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica, allo scopo di spronarli alla progettazione e sperimentazione di progetti di sviluppo innovativo per un periodo di tempo limitato, chiedendo una previa autorizzazione alla Presidenza del CdM, in deroga alle ordinarie previsioni di legge e regimi amministrativi ordinari (deve trattarsi di progetti di innovazione tecnologica i cui risultati attesi comportano effetti positivi sulla qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini, e che presentano concrete probabilità di successo, i quali vengono autorizzati per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta, con indicazione delle modalità di svolgimento della sperimentazione; il processo autorizzativo semplificato prevede il coinvolgimento del Ministro per l’Innovazione e la Digitalizzazione, delegato dalla Presidenza del Consiglio e del Ministero dello Sviluppo economico; al termine della sperimentazione, in caso di risultato positivo, il Governo promuove le modifiche normative e regolamentari per consentire a regime lo svolgimento dell’attività sperimentata).

[9] L'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

[10] L' articolo 5 della legge n. 400/75 prevede che nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, fatto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - debba ordinare con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.