Circolari

Circ. n. 48/2021

DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N.221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) (ULTERIORE PROROGA STATO DI EMERGENZA”) (G.U. N. 305 del 24/12/2021)

DECRETO LEGGE

PROROGA STATO DI EMERGENZA AL 31 MARZO 2022

[D.L. 221/2021]

 

Si fa seguito alla Circolare n. 90/2021, Prot. 4804, del Servizio Sindacale Giuslavoristico, per comunicare che è stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 24 DICEMBRE 2021, N. 221 (all.) con il quale vengono prorogati sia lo stato di emergenza sia le misure di carattere straordinario e urgente introdotte, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività anche in occasione delle festività natalizie, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioè il 25 dicembre 2021, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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A.    PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

 

Il decreto, anzitutto, proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni già vigenti che prevedono la possibilità da parte del Governo di adottare determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l’applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l’andamento dell’epidemia[1].

In sintesi:

Ø    con una nuova modifica all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19/2020, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine entro il quale possono essere assunte le determinazioni di carattere emergenziale[2];

Ø    viene poi modificato anche l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 33/2020, estendendo fino al 31 marzo 2022 le misure previste in tale decreto[3];

Ø    sono prorogati altresì al 31 marzo 2022 i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi e riportati nell’allegato A del decreto legge in esame. Si avverte che tra le disposizioni prorogate è contemplato l’art. 73, D.L. 18/2020, ove al comma 4 si dispone che per il periodo di emergenza,le  associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le  società, comprese le società cooperative  ed  i  consorzi,  che  non  abbiano regolamentato   modalità   di   svolgimento    delle    sedute    in videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali   modalità,   nel rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità  previamente fissati,  purché  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalità  individuate  da ciascun ente. Non risulta invece prorogata la vigenza dell’art. 106, D. L. 18/2020[4];

Ø    sono, infine, prorogati i poteri, derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure necessarie per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Gli stessi, potranno adottare anche ordinanze dirette a programmare la prosecuzione delle attività utili al contrasto e al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Continueranno a trovare applicazione le misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021[5], salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni legislative vigenti successive al DPCM del 2 marzo, sopra citato.

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B. LE ALTRE MISURE

 

Ø È ridotta la durata delle certificazioni verdi (c.d. Green Pass) da 9 a 6 mesi, a far data
(I)    dal completamento del ciclo vaccinale primario;
(II)  ovvero, nel caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, a far data dalla medesima somministrazione;
(III)                   ovvero, nel caso di avvenuta guarigione, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Ø  Dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c) (musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre), d) (piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture   ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce), f) (centri termali), g) (centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso) e h) (attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò), del decreto legge n. 52/2021, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis)[6].

Ø È prorogata, fino al 31 marzo 2022:

(I)   l’efficacia di una serie di disposizioni che impongono l’uso della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass Base”), rilasciata nel caso di avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione ovvero effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), D.L. n. 52/2021 (c.d. decreto Riaperture)[7];

(II) l’efficacia delle disposizioni (di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 172/2021) che impongono l’uso della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass Rafforzato” o “Super Green Pass”), rilasciata solo nel caso di avvenuta vaccinazione ovvero avvenuta guarigione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sopra citato, lettere a), b) e c-bis), (e non nel caso di tampone negativo) in Zona Bianca, per poter accedere a servizi ed attività che saranno, invece, preclusi a chi è in possesso della certificazione verde conseguente al solo tampone negativo[8].

Come noto, il periodo transitorio in cui trovava originariamente applicazione l’obbligo del Super Green Pass per l’accesso ad alcuni servizi e attività, anche nella Zona bianca, era quello ricompreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 (ex articolo 6, D.L. n. 172/2021, ante modifica introdotta dal decreto legge in esame). Resta fermo, per la Zona gialla, arancione e rossa, quanto già evidenziato nella Circolare n. 45 del 30 novembre 2021 del Servizio Legislativo e Legale.

Ø È confermata, altresì, la vigenza delle disposizioni che impongono l’obbligo vaccinale a particolari categorie di soggetti[9].

Ø Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 è imposto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, anche in zona bianca.

Ø Dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico, svolti al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2. In tali luoghi, per lo stesso periodo di tempo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Ø Per lo stesso periodo di tempo (25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza) l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2, è imposto anche per l’accesso e l’utilizzo di mezzi trasporto, compreso quello locale e regionale.

Ø  Per il medesimo periodo, il consumo di cibi o bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione di cui all’articolo 4, del D.L. n. 52/2021 sopra citato, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti del c.d. Super Green Pass o Green Pass Rafforzato, ovvero ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ø  Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, sono vietate feste, eventi assimilati e concerti che implichino assembramenti.

Ø  Sono sospese altresì le attività svolte in sale da ballo, discoteche e simili.

Ø Dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (di cui all’articolo 1-bis D.L. n. 44/2021) è consentita solo a soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito della dose di vaccino di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario. Tale accesso, per il medesimo periodo, è consentito, altresì, ai soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario ovvero a seguito di avvenuta guarigione (di cui alle lettere b) e c-bis, dell’articolo 9, comma 2, D.L. n. 52/2021, sopra richiamate) accompagnata ad un’altra certificazione che attesti l’effettuazione di un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo.

 

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C. ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI E GRATUITAMENTE

 

Il Commissario straordinario per l’emergenza definirà, sempre d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie, allo scopo di garantire, fino al 31 marzo 2022, la somministrazione di tamponi rapidi a prezzi contenuti e ridotti.

Le farmacie sono tenute ad assicurare fino al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui sopra.

L’imposizione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale   e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

 

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D. ALTRE DISPOSIZIONI

Altre disposizioni riguardano:
§  il finanziamento dei sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-19, di cui all’articolo 3, D.L. n. 2/2021[10]. Allo scopo, infatti, di garantire i servizi di assistenza alle funzioni della piattaforma in parola, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, sono stanziati, per l’anno 2022, ulteriori 20.000.000 di euro[11];
§  la proroga del Sistema di allerta COVID-19 al 31 dicembre 2022 e le modifiche alla disciplina del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria di cui, rispettivamente, agli articoli 6, comma 6, D.L. n. 28/2020 e 20, comma 1, D.L. n. 137/2020;
§  lo stanziamento di € 3.553.500 per l’anno 2022, a favore degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, ai fini dell’effettuazione, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, di test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. Ai soggetti con esito positivo ai predetti test, si applicherà, con spese a loro carico, l’obbligo dell’isolamento fiduciario per 10 giorni, se necessario anche presso uno dei “Covid-Hotel”;
§  la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, della somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 465, L. n. 178/2020. A tale scopo sono stanziati € 4.800.000,00;
§  lo stanziamento di € 9.000.000 per l’anno 2021 e € 14.884.871 per l’anno 2022, al fine di garantire l’individuazione e il tracciamento di casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, attraverso il supporto del Ministero della difesa a regioni e province autonome nello svolgimento di test di ricerca anti SARS-CoV-2, con l’ausilio dei laboratori militari dislocati sul territorio nazionale.


[1] Si rammenta che lo stato di emergenza da Covid-19, è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e, per ultimo, dall’articolo 1, comma 1, D.L. n. 105/2021.

[2] L’articolo 1, del D.l. n. 19/2020, è la disposizione che dà al Presidente del consiglio, congiuntamente alle altre autorità indicate nel decreto stesso (ad esempio, Il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno, i Presidenti delle Regioni), il potere di intervenire con decreti e ordinanze in materia di: limitazione alla circolazione; chiusura al pubblico di strade, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici; limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali o del territorio nazionale; applicazione della misura della quarantena precauzionale; limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e ogni forma di riunione; sospensione di congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale; chiusura di esercizi pubblici; limitazione alle attività economiche; svolgimento di attività educative; smart working, ecc., solo per fare alcuni esempi.

[3] Come noto, il decreto legge n. 33/2020 sopra citato, pur confermando la disciplina introdotta dal decreto legge n. 19/2020, ha avviato una nuova fase disegnando un nuovo scenario normativo dove le misure emergenziali sono dirette principalmente ad aree determinate del territorio nazionale in relazione all’evolversi dei risultati epidemiologici.

[4] Con il quale sono state dettate norme eccezionali per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti.

[5] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 8/2021.

[6] Rilasciata esclusivamente in ipotesi di:
a)      avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; 
b)      avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c)       avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
[7] Trattasi dei seguenti articoli del Decreto legge n. 52/2021, sopra citato e cioè:
-         9-ter, comma 1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario); 
-         9-ter.1, comma 1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo);
-          9-ter.2, comma 1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore);
-         9-quater, commi 1 e 3-bis (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto);
-         9-quinquies, commi 1 e 6 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico);
-         9-sexies, comma 1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari); 
-         9-septies, commi 1, 6 e 7 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

[8] Trattasi di:

-         spettacoli;

-         eventi sportivi;

-         ristorazione al chiuso (ad eccezione dei servizi prestati all’interno di alberghi e altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale);

-         feste e discoteche;

-         cerimonie pubbliche.

[9] Individuati dai seguenti articoli del decreto legge n. 44/2021, come modificati, per ultimo, dal decreto legge n. 172/2021:
-          4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario); 
-         4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie); 
-         4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n.  124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502   e degli Istituti penitenziari). 

 

[10] Allo scopo di garantire la celere e trasparente attuazione del piano strategico vaccinale è stata istituita, ex art. 3, D.L. n. 2/2021, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. La piattaforma può operare in via c.d. sussidiaria, nel caso in cui una regione o provincia autonoma non abbia un sistema informativo vaccinale adeguato per gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

[11] L’autorizzazione di spesa, per l’anno 2022, di 6 milioni di euro per l’allestimento e la realizzazione, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare, idoneo a garantire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali, per eventuali future emergenze sanitarie. Gli interventi devono essere identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11, L. n. 3/2003.