Circolari

Circ. n. 47/2022

BONUS UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI - PRIME ISTRUZIONI INPS

Con il messaggio in oggetto l’INPS emana prime indicazioni rispetto all’indennità una tantum di 200 € in favore di lavoratori dipendenti con determinati limiti di reddito disciplinata dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022(1), tuttora in fase di conversione parlamentare.

L’INPS comunica ai datori di lavoro chiamati, come noto, ad erogare tale indennità con la retribuzione di competenza del mese di luglio, le modalità di inserimento dei dati nei flussi Uniemens (competenza luglio) per recuperare a conguaglio le somme anticipate.

Per una puntuale illustrazione degli aspetti applicativi della misura nonché relativamente all’analoga indennità una tantum – sempre di 200 euro – erogata direttamente dall’INPS, ai sensi dell’art. 32 del medesimo decreto, in favore di pensionati e ulteriori categorie di soggetti (es. beneficiari RdC, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola), l’Istituto rinvia ad una successiva circolare. 

Ciò detto, nel messaggio si ribadiscono i requisiti necessari previsti dalla legge per beneficiare dell’indennità in qualità di lavoratori dipendenti:

  1. aver fruito nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali previsto dall’ultima legge di bilancio(2) sulla quota dei contributi previdenziali a carico di ciascun lavoratore;
  2. di conseguenza, avere una retribuzione fino a 35 mila euro/anno o meglio, come specificato nella circolare INPS n. 43/2022 di commento alla misura agevolativa di cui sopra, non superare il limite di retribuzione mensile (imponibile previdenziale) di 2.692 euro.

Occorre specificare che i due requisiti richiesti dalla legge devono essere posseduti contestualmente e, pertanto, in carenza di uno dei due il bonus non può essere percepito.

In particolare, ci riferiamo ai lavoratori soggetti svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) i quali, avendo già lo sgravio totale dei contributi previdenziali a norma della legge 381/1991, si trovano a non aver goduto dell’esonero contributivo dello 0,8 % previsto dalla legge di bilancio perché già totalmente esonerati. Allo stato sono quindi carenti di un requisito.

È del tutto evidente che il Legislatore non ha considerato questa particolare condizione quando, nel prevedere il bonus, ha utilizzato le condizioni di cui sopra per accedere al beneficio. Il tema è all’attenzione sia dalla Confederazione sia della Federazione che in queste ore stanno valutando come intervenire.

 

Tornando al messaggio in oggetto, come specificato da INPS, tale indennità:

  • dovrà essere erogata in automatico al lavoratore, previa dichiarazione da parte dello stesso soggetto al datore di lavoro di non poterne goderne già in base all’art. 32 del medesimo D.L. 50/2022, vale a dire in qualità di titolare di trattamento pensionistico o di percettore del Reddito di Cittadinanza;
  • spetterà una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro, motivo per cui in questo caso sarà lo stesso lavoratore a chiederne il relativo pagamento a un solo datore di lavoro, dichiarando contestualmente di non aver fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro (laddove si verificasse che in relazione allo stesso lavoratore più datori di lavoro abbiano richiesto la compensazione, il recupero dell’importo indebitamente riconosciuto sarà suddiviso equamente tra i datori di lavoro interessati alla restituzione – seguiranno ulteriori istruzioni a riguardo).

Nel rinviare al messaggio allegato per ulteriori approfondimenti, si resta a disposizione per ogni eventuale necessità.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40 del 20 maggio 2022 – prot. n. 2222.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 5 del 12 gennaio 2022 – prot. n. 65.