Circolari

Circ. n. 47/2021

Circolare INPS n. 86 del 17 giugno 2021 PRIME INDICAZIONI SU FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI.

Con la circolare in oggetto l’INPS detta prime istruzioni in relazione al Fondo di solidarietà bilaterale istituito ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 148/2015 per le imprese che operano nell’ambito dei servizi ambientali.

Più in particolare, tale fondo è stato istituito con decreto interministeriale del 9 agosto 2019 n. 103594 (allegato 1) a fronte di specifico ACCORDO SINDACALE sottoscritto a livello nazionale dalle parti sociali più rappresentative nella categoria.

A riguardo, ci preme ricordare(1) che anche Confcooperative Lavoro e Servizi in data 24 settembre 2018 ha sottoscritto il CCNL dei servizi ambientali insieme a Cisambiente–Confindustria, Utilitalia, Legacoop Produzione e Lavoro ed AGCI Servizi per la parte datoriale e con le categorie sindacali FP-CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

Come noto, il fondo nasce dalla possibilità per quei settori che non godono di ammortizzatori CIGO o CIGS di dotarsi di un proprio fondo specifico, senza dover quindi confluire nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

Detto ciò, conformemente a quanto previsto dal legislatore, vi rientrano tutti quei datori di lavoro con più di 5 dipendenti che sono riconducibili a determinati codici ATECO, espressione dei servizi ambientali, come puntualmente richiamati nell’Allegato 2 alla circolare.

Prima di esaminare sinteticamente le principali indicazioni dettate dall’INPS, dobbiamo ribadire – lo fa anche l’Istituto nella circolare – che per la gestione di tutti gli ammortizzatori COVID il riferimento resta però unicamente il FIS.

 Ciò perché, sin dall’avvento della pandemia, l’INPS ha deciso che con riferimento a questo fondo di solidarietà bilaterale, nelle more della costituzione del suo Comitato amministratore e in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della sua piena operatività le imprese, anche cooperative, ad esso riconducibile dovessero presentare le relative domande di trattamenti con causale COVID unicamente al FIS – si veda circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020(2).

Rispetto al Fondo di solidarietà bilaterale in esame la circolare si concentra, da un lato sulle prestazioni erogabili, e dall’altro sulla contribuzione dovuta dai datori che rientrano nel suo campo di applicazione e che si vedranno conseguentemente attribuire i relativi codici di autorizzazione.

In merito alle prestazioni erogabili il decreto istitutivo del Fondo ne prevede diverse, visto che all’assegno ordinario previsto in caso di sospensione/riduzione dell’attività, si aggiungono eventuali prestazioni integrative (nell’importo e nella durata) all’indennità di disoccupazione NASpI o comunque in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonché assegni straordinari di sostegno al reddito per favorire l’esodo incentivato tramite accordi aziendali di lavoratori cui manchino massimo 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici (di vecchiaia o anticipata).

Rinviando ad una successiva circolare per l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative, l’INPS approfondisce in questa sede tutta la disciplina applicabile per i trattamenti in via straordinaria dedicati appunto ai lavoratori prossimi alla pensione. Rinviamo alla sezione 4 della circolare per un approfondimento di tutti gli aspetti connessi.

In merito alla contribuzione, l’INPS passa in rassegna le modalità di finanziamento sottostanti alle diverse prestazioni così riassumibili:

a)      contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione imponibile per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 addetti, ridotto allo 0,45% per datori di lavoro con una dimensione tra 6 e 15 addetti (tale contribuzione è come noto distribuita per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore);

b)     contributo addizionale solo in caso di ricorso all’assegno ordinario (a carico del datore di lavoro e pari all’1,5% delle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori);

c)      contributo integrativo solo in caso di ricorso alla prestazione integrativa NASpI;

d)     contributo straordinario solo in caso di esodo incentivato;

e)      contributo aggiuntivo in cifra fissa a carico del datore di lavoro di 10 € mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato con contestuale versamento del 50% delle somme trattenute in base alle disposizioni contrattuali in materia di malattia di breve durata.

Ciò detto, le relative istruzioni operative sono date però solo per quanto riguarda contribuzione ordinaria e contribuzione straordinaria da versare a copertura dell’assegno straordinario di incentivazione all’esodo (con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative per le altre forme di contribuzione dovute).

 Rinviando alla sezione 6.4 per un approfondimento sul versamento della contribuzione connessa all’assegno straordinario in caso di esodo incentivato, segnaliamo che la contribuzione ordinaria andrà versata da tutti i datori di lavoro interessati a partire dal mese di luglio 2021 ed entro il 16 settembre 2021 per tutte le mensilità pregresse ricomprese nel periodo ottobre 2019-giugno 2021.

La decorrenza dal mese di ottobre 2019 deriva dal fatto, come spiegato dall’INPS, che l’obbligo contributivo nasce contestualmente all’istituzione del Fondo con D.I. n. 103594/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2019 e quindi in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione in G.U..

Quei datori di lavoro che avessero, per tali mensilità pregresse, versato il contributo ordinario al FIS lo potranno recuperare sempre entro il medesimo termine (16 settembre 2021).

  Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 25 dell’11 ottobre 2019 - prot. n. 4401.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 23 del 29 marzo 2020 – prot. n. 1200.