Circolari

Circ. n. 47/2021

Etichettatura ambientale – Chiarimenti del Ministero della transizione ecologica

giovedì 16 settembre 2021

Nell’ambito dei lavori avviati con le Organizzazioni rappresentative delle imprese per la valutazione delle modalità applicative degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, il Ministero della transizione ecologica ha fornito alcuni chiarimenti in materia, ad integrazione di quanto già chiarito nella nota del 17 maggio 2021 (cfr. circolare di questo servizio n.28 del 2021 – Nota in Allegato 1).

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 219, comma 5, del codice ambientale ha introdotto due obblighi:

  1. un obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Questo obbligo è stato oggetto di sospensione ad opera dell’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;

  2. un obbligo a carico dei produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione comunitaria n.97/129/CE.

 

L’entrata in vigore di entrambi gli obblighi indicati è stata posticipata al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ed articolo 39 del decreto-legge n. 41 del 2021).  L’articolo 39, comma 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, in particolare, sostituisce l'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, prevedendo che: «Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte».

Al riguardo, il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

1) Nozione di “prodotti privi dei requisiti”

Per quel che concerne la possibilità di commercializzare fino a esaurimento delle scorte “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 52”, secondo quanto disposto dall’articolo 39 citato, è stato chiarito che per “prodotti” deve intendersi “imballaggi”, ricomprendendovi anche gli “imballaggi disponibili (vuoti), i prodotti finiti in stock e le etichette sfuse o stampate in bobine e altri materiali minori di imballaggio”.

 

2) Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

Il Ministero, nel ribadire quanto già chiarito con la circolare MITE del 17 maggio ha precisato che l’obbligo di etichettatura ricade sia sui produttori, che sugli utilizzatori degli imballaggi, sottolineando che le conseguenti azioni, anche per le specifiche informazioni che dovranno essere apposte sull’imballaggio, dovranno essere condivise tra entrambi i soggetti.

 

3) Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

 Con riferimento agli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione, il Ministero, nel prendere atto delle criticità per moltissime aziende discendenti dal nuovo obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ha confermato la possibilità di adottare modalità, semplificate come, ad esempio, il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet).

 

4) Adozione della modalità digitale

La modalità digitale eventualmente adottata per la comunicazione delle informazioni ambientali obbligatorie può essere integrativa o alternativa rispetto all’apposizione diretta sull’imballaggio.

Sulla possibilità di utilizzo di applicazioni e/o siti web per la comunicazione delle informazioni ambientali obbligatorie dell’imballaggio, risulta chiarito che non sono previste limitazioni, purché tali strumenti riportino informazioni complete, di facile interpretazione e di semplice fruizione attraverso i canali scelti. Rimane ferma la necessità che sia garantito al consumatore un facile e diretto accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione e che l’informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione.

Qualora il soggetto obbligato decida di adottare una soluzione di comunicazione delle informazioni obbligatorie tramite canali digitali per imballaggi destinati al consumatore finale, è tenuto a riportare sull’imballaggio o nel punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

 

5) Codici identificatici dei materiali (decisione 129 del 1997)

Per quanto concerne i codici identificativi dei materiali rispetto alla Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997, n. 129/97/CE, il MITE, pur prendendo atto delle difficoltà operative riscontrate, considerata anche l’assenza di modifiche della normativa volta a tener conto dei cambiamenti intervenuti in ordine alla progettazione ed ai materiali utilizzati per gli imballaggi, ribadisce che la decisione rappresenta il riferimento univoco a livello europeo per l’identificazione dei materiali di imballaggio, rinviando alle Linee Guida CONAI per alcuni suggerimenti a supporto delle aziende per l’associazione dei codici già previsti dalla Decisione 129/97/CE ai materiali non contemplati negli Allegati della stessa.

 

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia o ai competenti uffici di Fedagripesca.