Nell’ambito
dei lavori avviati con le Organizzazioni rappresentative delle imprese per la
valutazione delle modalità applicative degli obblighi di etichettatura ambientale
degli imballaggi, il Ministero della transizione ecologica ha
fornito alcuni chiarimenti in materia, ad integrazione di quanto già chiarito
nella nota del 17 maggio 2021 (cfr. circolare di questo servizio n.28 del 2021
– Nota in Allegato 1).
Al
riguardo, si ricorda che l’articolo 219, comma 5, del codice ambientale ha introdotto due obblighi:
-
un
obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite
dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni
adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Questo obbligo è stato oggetto
di sospensione ad opera dell’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183;
-
un
obbligo a carico dei produttori di indicare, ai fini della identificazione e
classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati,
sulla base della decisione comunitaria n.97/129/CE.
L’entrata in
vigore di entrambi gli obblighi indicati è stata posticipata al 31 dicembre
2021 (cfr. art. 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ed
articolo 39 del decreto-legge n. 41 del 2021).
L’articolo 39, comma 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, in particolare, sostituisce
l'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge
26 febbraio 2021, n. 21, prevedendo che: «Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa
l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in
commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino
ad esaurimento delle scorte».
Al riguardo, il
Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti.
1) Nozione di “prodotti privi dei requisiti”
Per quel che
concerne la possibilità di commercializzare fino a esaurimento delle scorte “i
prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 52”, secondo
quanto disposto dall’articolo 39 citato, è stato chiarito che per “prodotti”
deve intendersi “imballaggi”, ricomprendendovi anche gli “imballaggi
disponibili (vuoti), i prodotti finiti in stock e le etichette sfuse o stampate
in bobine e altri materiali minori di imballaggio”.
2) Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura
ambientale degli imballaggi
Il Ministero,
nel ribadire quanto già chiarito con la circolare MITE del 17 maggio ha
precisato che l’obbligo di etichettatura ricade sia sui produttori, che sugli
utilizzatori degli imballaggi, sottolineando che le conseguenti azioni, anche
per le specifiche informazioni che dovranno essere apposte sull’imballaggio,
dovranno essere condivise tra entrambi i soggetti.
3) Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di
importazione
Con riferimento agli imballaggi di piccole
dimensioni, multilingua e di importazione, il Ministero, nel prendere atto
delle criticità per moltissime aziende discendenti dal nuovo obbligo di
etichettatura ambientale degli imballaggi, ha confermato la possibilità di
adottare modalità, semplificate come, ad esempio, il ricorso a strumenti
digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili
nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti
internet).
4) Adozione della modalità digitale
La modalità digitale
eventualmente adottata per la comunicazione delle informazioni ambientali
obbligatorie può essere integrativa o alternativa rispetto all’apposizione
diretta sull’imballaggio.
Sulla
possibilità di utilizzo di applicazioni e/o siti web per la comunicazione delle
informazioni ambientali obbligatorie dell’imballaggio, risulta chiarito che non
sono previste limitazioni, purché tali strumenti riportino informazioni
complete, di facile interpretazione e di semplice fruizione attraverso i canali
scelti. Rimane ferma la necessità che sia garantito al consumatore un facile e
diretto accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione e che
l’informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione.
Qualora il
soggetto obbligato decida di adottare una soluzione di comunicazione delle
informazioni obbligatorie tramite canali digitali per imballaggi destinati al
consumatore finale, è tenuto a riportare sull’imballaggio o nel punto di
vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le
istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali
obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).
5) Codici identificatici dei materiali (decisione 129 del
1997)
Per quanto
concerne i codici identificativi dei materiali rispetto alla Decisione della
Commissione del 28 gennaio 1997, n. 129/97/CE, il MITE, pur prendendo atto
delle difficoltà operative riscontrate, considerata anche l’assenza di
modifiche della normativa volta a tener conto dei cambiamenti intervenuti in
ordine alla progettazione ed ai materiali utilizzati per gli imballaggi,
ribadisce che la decisione rappresenta il riferimento univoco a livello europeo
per l’identificazione dei materiali di imballaggio, rinviando alle Linee Guida
CONAI per alcuni suggerimenti a supporto delle aziende per l’associazione dei
codici già previsti dalla Decisione 129/97/CE ai materiali non contemplati
negli Allegati della stessa.
Si segnala
che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria
Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia
o ai competenti uffici di Fedagripesca.