Circolari

Circ. n. 47/2021

LEGGE 17 DICEMBRE 2021, N. 215, RECANTE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) (G.U. N. 301 DEL 20/12/2021)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL

DECRETO LEGGE FISCALE “COLLEGATO”

 

È stata pubblicata in G.U. la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, recante: Conversione del Decreto 21 OTTOBRE  2021, n. 146 (all.) contenente una serie di misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito, l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando per gli approfondimenti specifici alle comunicazioni e agli approfondimenti degli altri Servizi (si veda la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 88, del 21 dicembre 2021- Prot. 4765), delle Federazioni e di ICN S.p.a.

La legge di conversione in esame, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e cioè, il 21 dicembre 2021.

 

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Art. 1 - Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio[1]
L’articolo in esame apporta una modifica al comma 3, dell’articolo 68, D.L. n. 18/2021 (D.L. Cura Italia) riformulando i termini ivi previsti ai fini del pagamento delle rate delle c.d. definizioni agevolate (rottamazione-ter e del saldo e stralcio, di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
In particolare, con la modifica in esame, si stabilisce che le rate delle definizioni agevolate sopra enunciate, dovute nel 2020 e nel 2021, potevano essere saldate entro il termine unificato del 9 dicembre 2021, senza determinare l’inefficacia delle definizioni stesse, se il versamento è effettuato integralmente.
Per il termine del 9 dicembre 2021, troverà applicazione il meccanismo dei cinque giorni di tolleranza di cui all’all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.
Il pagamento dovrà, pertanto, avvenire entro il 14 dicembre 2021.
 
Art. 1-bis-Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – IMPi
La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione del decreto legge differisce, dal 30 novembre 2021, al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni ed interessi, dell’IRAP dovuta nel 2019 e nel 2020 ma non versata e sospesa per effetto dell’articolo 24, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per errata applicazione delle disposizioni riguardanti i limiti e le condizioni previste dal c.d. Temporary Framerwork sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche). Conseguentemente, per effetto della disposizione in commento, il termine per il versamento dell’IRAP sospesa ed erroneamente non pagata, viene spostato (dal 30 novembre 2021) al 31 gennaio 2022.
 
Art. 2 – Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Sempre in considerazione degli effetti economici conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione prolunga, dagli iniziali 60 giorni, a 180 giorni, il termine entro cui eseguire il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. 
Conseguentemente, fino allo spirare dei 180 giorni dalla notifica delle predette cartelle, non saranno dovuti gli interessi di mora ed è precluso all’agente della riscossione di avviare la procedura per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo.
 
Art. 3 – Estensione della rateazione per i piani di dilazione
La disposizione in esame interviene sul comma 2-ter dell’articolo 68, D.L. n. 18/2020, sopra citato, relativamente ai piani di rateizzazione in essere (alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020).
In particolare, si prevede che gli effetti del mancato pagamento delle rate[2] si determinano col mancato pagamento di diciotto rate, anche non consecutive (in luogo delle originarie dieci).
I debitori che, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultano decaduti da piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi agli stessi piani, rispetto ai quali il termine di pagamento delle rate sospese durante l’emergenza da Covid-19 è fissato al 31 ottobre 2021.
Conseguentemente, i debitori decadranno dal beneficio della rateizzazione solo nel caso di mancato pagamento di diciotto rate[3].
 
Art. 3-bis- Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo
La disposizione:
a) sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione del c.d. estratto di ruolo (vale a dire il documento informatico che contiene tutti gli elementi del ruolo, trasfusi nella cartella di pagamento) non costituendo un atto di riscossione, non contenendo alcuna pretesa esattiva o impositiva;
b)  delimita i casi in cui è ammessa la diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si ritiene invalidamente notificata e, cioè:
1)     per la partecipazione a una procedura di appalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016;
2)     ai fini della riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis dello stesso decreto;
3)     nel caso di perdita di benefici nei rapporti con una PA.
 
Art. 3-ter- Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni-avvisi bonari
La disposizione rimette nei termini i contribuenti tenuti ai versamenti, originariamente scaduti tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, riguardanti le somme richieste con le c.d. comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari) e non eseguiti entro il 16 settembre 2020 o il 16 dicembre 2020 in caso di rateizzazione, così come previsto dal decreto legge Rilancio (n. 34/2020).
Conseguentemente, tali versamenti potevano essere eseguiti, senza sanzioni ed interessi, entro il 16 dicembre 2021[4].
 
Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale.
Tra le disposizioni introdotte dall’articolo in esame si segnala:
·       il comma 3-bis, con cui si introduce un’ulteriore proroga di 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per le aree e banchine rilasciate nei porti, nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto passeggeri. La proroga è esclusa per le procedure ad evidenza pubblica già definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, (21 dicembre 2021) ovvero limitata al tempo strettamente necessario all’aggiudicazione, per le procedure già avviate a tale data;
·       il comma 5, con cui viene modificato l’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. Sostegni) che, come noto, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nel­l’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Tale credito d’imposta era, prima della modifica in commento, fruibile o in compensazione ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa. Con la modifica in esame, pertanto, viene preclusa la possibilità di usufruire del predetto credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, permanendo come unica modalità di frui­zione la compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
·       il comma 6-bis, che interviene sulla disciplina del c.d. Patrimonio Destinato introdotto dall’art. 27, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), con il quale è stato costituito, nell’ambito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante l’apporto di beni da parte del MEF, un “patrimonio separato” le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi e operazioni di sostegno del sistema produttivo-economico nazionale (in concreto con la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, con la partecipazione ad aumenti del capitale sociale, o con l’acquisto di azioni quotate). Per il funzionamento del Patrimonio Destinato con riferimento al comparto espressamente destinato alla costituzione di beni e rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, v. Circolare del Servizio legislativo n. 51/2020, § 2.1, nonché al Decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021 (GU 10 marzo 2021) che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato. In sintesi, il decreto in esame interviene per rendere coerenti la disciplina e le scadenze previste per gli interventi del Patrimonio Destinato a quanto da ultimo stabilito dalla Commissione UE sul regime di Temporary Framework, in particolare prevedendo:
§  l’estensione al 30 giugno 2022 degli interventi del Patrimonio Destinato;
§  l’ampliamento dell’ambito degli interventi del Patrimonio Destinato con riferimento alle condizioni di mercato, sia per i soggetti che per le categorie di operazioni. A tale scopo si prevede che possono beneficiare degli interventi del Patrimonio (con aumenti del capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili) anche le società che presentano un risultato positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta dell’intervento, come da bilancio consolidato o di esercizio, sottoposto a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società;
·       i commi da 7 a 12, introducono una complessa procedura diretta a consentire alle imprese che si sono avvalse in modo non congruo e corretto del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ex articolo 3, D.L. n. 145/2013 (maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019), di poter regolarizzare la propria situazione fiscale attraverso il meccanismo del c.d. riversamento, anche rateale, del­l’importo del credito utilizzato in compensazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Le imprese che intendono avva­lersi del riversamento in esame devono trasmettere, entro il 30 settembre 2022, una comunicazione al­l’Agenzia delle entrate, con l’indicazione dell’importo del credito utilizzato in compensazione che dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022 ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima da corrispondere sempre entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale, dovranno essere corrisposti, altresì, gli interessi calcolati al tasso legale. La regolarizzazione fiscale, si perfeziona solo con l’integrale versamento di quanto dovuto[5].
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione ai fini della richiesta di applicazione della procedura del riversamento, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 31 maggio 2022.  È esclusa, infine, la possibilità di attivare la procedura di regolarizzazione qualora, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, l’utilizzo in compensazione, totale o parziale del credito d’imposta, è già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi;
·       i commi 12-ter e 12-quater, riguardanti il Sistema tessera sanitaria prevedendo, rispettivamente, il rinvio al 1° gennaio 2023 dell’obbligo (per i soggetti tenuti ad inviare i dati al Sistema tessera sanitaria) di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati riguardanti tutti i corrispettivi giornalieri e la proroga, anche al 2022 (oltre che per gli anni 2019, 2020 e 2021) del divieto di fatturazione elettronica (previsto per i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
·       il comma 14-ter, con cui viene differita (dal 1° gennaio 2022) al 1° luglio 2022, l’abolizione della comunicazione telematica dei dati riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere (c.d. esterometro). In sintesi, si prevede che per le operazioni estere effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate del sistema esterometro, ma con il Sistema di Interscambio-SDI, gestito dall’Agenzia delle entrate[6];
·       il comma 13, con cui viene modificato il comma 13, dell’articolo 1, D.L. n. 41/2021 (D.L. Sostegni), al fine di ricomprendere nel quadro normativo che permette di fruire dei nuovi massimali previsti dalle sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di so­stegno a costi fissi non coperti (di cui alla co­municazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at­tuale emergenza del COVID-19 », e succes­sive modificazioni) anche le misure di aiuto di cui agli articoli 1-ter, 5 e 6-sexies dello stesso decreto-legge n. 41 sopra citato, nonché le misure di aiuto introdotte con gli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 73/2021[7];
·       i commi dal 15-quater al 15-sexies, intervengono sulla disciplina dell’IVA, allo scopo di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa (ovvero considerandole di natura commerciale) tutta una serie di operazioni svolte da associazioni che attualmente sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, qualificandole “operazioni esenti”.
In particolare, si ricomprendono tra le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese (oltre alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi o di contributi supplementari) anche:
o   le prestazioni di servizi e le  cessioni  di  beni  ad  esse strettamente  connesse,  effettuate  in  conformità  alle  finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali  e  di  categoria, religiose, assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e  di formazione extra-scolastica della persona[8], a fronte del pagamento  di corrispettivi specifici o di  contributi  supplementari  fissati  in conformità dello statuto  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  nei  confronti  di   soci, associati o partecipanti (incluse le associazioni che  svolgono  la  medesima attività e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonché  dei  rispettivi soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive organizzazioni nazionali);
o   le prestazioni  di  servizi  strettamente  connesse  con  la pratica dello sport o dell'educazione  fisica  rese  da  associazioni sportive dilettantistiche alle persone  che  esercitano  lo  sport  o l'educazione fisica (anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento  o  statuto  fanno parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,  nonché  dei rispettivi soci, associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle rispettive organizzazioni nazionali);
o   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
o   la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni   di   promozione   sociale. 
Si avverte che in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2022 è stato approvato un emendamento che differisce al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle suddette disposizioni (si rinvia per i dettagli alla Circolare del Servizio legislativo che verrà diramata all’indomani della pubblicazione della legge di bilancio per il 2022).
Infine, il comma 15-quinquies chiarisce che in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) alle associazioni di promozione sociale  e alle organizzazioni di volontariato, che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 € , si applica il regime forfettario speciale di cui alla Legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 58 a 63.
 
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Art. 5-septies – Regime Iva dei servizi di trasporto internazionale
Su proposta dell’Alleanza delle Cooperative è stata approvato l’art. 5-septies con il quale, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29/06/2017, causa C-288/16, sono tipizzate le condizioni al ricorrere delle quali si applica il regime della non imponibilità IVA per i trasporti relativi a beni di esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti di beni in importazione i cui corrispettivi sono compresi nella base imponibile.
Nel dettaglio, il comma 1 introduce un nuovo comma all'art. 9 del decreto legislativo n. 633 del 1972, concernente i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini IVA (tassativamente elencati dal primo comma dell'articolo medesimo).  Con riferimento ai summenzionati servizi di trasporto (relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile), la novella intende attuare la sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16, ove si statuisce (ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 112/2006) che l’esenzione dall’IVA delle operazioni all’esportazione fuori dell’Unione europea, inerente ai servizi di trasporto direttamente connessi all’esportazione di beni fuori dell’Unione europea esenti dall’IVA, "deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi (...) relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni".
Ragion per cui la novella all’art. 9 art. 9 del decreto legislativo n. 633 del 1972, ora specifica che le prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi: dall'esportatore; dal titolare del regime di transito; dall'importatore; dal destinatario dei beni; dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
La modifica precisa poi che le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente a tale data[9]. 
 
 
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Quanto alle altre disposizioni si segnalano:
·       l’Art.5-ter: con cui viene chiarito che sui dati forniti da soggetti terzi risultanti dalla dichiarazione precompilata e che non risultano modificati, non va eseguito alcun controllo formale laddove, per quelli modificati, l’Agenzia delle entrate esegue il controllo limitatamente ai documenti che hanno comportato la modifica;
·       Art. 5-quater: con cui viene modificata la disciplina relativa all’uso del contante, ex Dlgs. n. 231/2007, in particolare quella di cui all’articolo 49, comma 3-bis e si prevede l’esclusione della riduzione, da 2.000 a 1.000 €, della soglia riguardante l’utilizzo di contante per la negoziazione a pronti mezzi di pagamento in valuta, ripristinando la soglia di € 3.000, prevista dal comma 3, dell’articolo 49, sopra citato;
·       Art. 5-decies, che apporta modifiche alla disciplina relativa alle agevolazioni IMU prima casa, prevedendo che nel caso in cui i componenti lo stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l’esenzione (a determinate condizioni) dell’IMU vale per un solo immobile scelto dai componenti il nucleo familiare, sia nel caso di immobili situati nello stesso comune sia per gli immobili situati in comuni diversi;
·       Art. 6 (Semplificazione della disciplina del patent box) che introduce un nuovo regime agevolativo del c.d. Patent box, quale regime opzionale di tassazione agevolata, con il superamento del vecchio regime. Si avverte tuttavia che in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2022 è stato approvato un emendamento che riscrive nuovamente la disciplina del patent box. Si rinvia pertanto quanto verrà precisato nella Circolare del Servizio legislativo che verrà diramata all’indomani della pubblicazione della legge di bilancio per il 2022;

·       art. 17, comma 1 (Assegno fondo unico e universale e servizi alla famiglia), ove si stabilisce che, a decorrere dal 2022, la dotazione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 339, L. n. 160/2019, è incrementata di 6 miliardi di € annui[10].



[2] Effetti del mancato pagamento, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c) D.P.R. N. 602/73:
a)      il debitore decade automaticamente dal beneficio   della rateazione;
b)      l'intero importo iscritto a   ruolo   ancora   dovuto   è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 
c)      il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
[3] Restano, in ogni caso, validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione, nel periodo che va dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (22 ottobre 2021), e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
Restano, altresì, acquisiti gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versate, per i versamenti delle rate sospese dei predetti piani, eventualmente eseguiti nello stesso periodo.

[4] Si rammenta, infatti, che diverse norme emergenziali hanno sospeso i versamenti di somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali (avvisi bonari).

[5] In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602/73 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

[6] Conseguentemente, a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione dei dati della fattura elettronica attraverso lo SDI, obbligatoria in Italia, sarà necessaria anche per le fatture inerenti le operazioni transfrontaliere per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (o ricevute) con soggetti non stabiliti sul territorio dello Stato.

[7]Trattasi: dei contributi a fondo perduto per le start-up (art. 1-ter, D.l. n. 41/2021); delle definizioni agevolate (art. 5, D.l. n. 41/2021); del credito d’imposta per il canone di abbonamento alle radioaudizioni, eventualmente versato dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al pubblico, comprese le attività similari svolte  da  enti  del  Terzo settore, in quanto esenti per l’anno 2021 (art. 6, commi 5 e 6, D.l. n. 41/2021); dell’esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per talune categorie di soggetti (art. 6-sexies, D.l. n. 41/2021 ); del contributo a fondo perduto (art. 1, D.l. n. 73/2021); dell’estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4, D.l. n. 73/2021).

[8] A tale nozione si ascrivono anche le associazioni di rappresentanza (Confcooperative), nonché le articolazioni territoriali e settoriali autonome di un’associazione di rappresentanza (ad es. le Unioni territoriali di Confcooperative).

[9] Ai fini della qualificazione come prestazioni non imponibili IVA, l’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972 – ove si dispone che “costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili…“2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69” –  non prevedeva alcun requisito o condizione ulteriore né di carattere oggettivo né di carattere soggettivo relativamente al committente del trasporto ossia non prevede che il servizio debba essere reso nei confronti dell’esportatore, dell’importatore o del destinatario dei beni. La disposizione è stata costantemente interpretata dagli operatori nel senso di rendere applicabile il regime di non imponibilità non solo alle prestazioni di trasporto internazionale rese direttamente nei confronti dell’esportatore (o importatore o destinatario), bensì anche alle prestazioni rese da altri vettori o sub-vettori nei confronti del vettore principale o di consorzi di vettori o di società cooperative di vettori. Il consolidato comportamento degli operatori del settore è stato più volte ritenuto legittimo dall’Amministrazione finanziaria nel tempo (Circolare ministeriale n. 62 del 3 novembre 1973, par. VII, punto 1; Circolare ministeriale n. 26 del 3 agosto 1979; Risoluzione ministeriale n. 411770 del 22 marzo 1977), in misura tale che la presenza di più vettori coinvolti nelle operazioni di esportazione, transito e importazione è stata considerata del tutto legittima, con la conseguenza che anche il sub-vettore che, per esempio, si è occupato di una tratta dell’intero trasporto ovvero lo abbia eseguito integralmente, potesse beneficiare della non imponibilità IVA, alla condizione che si trattasse di un trasporto o sub-trasporto relativo alle previste operazioni doganali. Parimenti, è stata considerata del tutto legittima l’applicazione del regime di non imponibilità IVA in caso di prestazioni di trasporto o sub-trasporto rese da vettori o sub-vettori nei confronti di consorzi di vettori o di cooperative di vettori, purché, anche in tal caso, si trattasse di prestazioni relative alle operazioni doganali indicate dalla norma.

Tuttavia, con sentenza in data 29 giugno 2017 nella causa C-288/16, la Corte di giustizia europea ha affermato che le prestazioni di trasporto di beni godono dell’esenzione IVA (non imponibilità) alla condizione, prevista dalla menzionata norma comunitaria, che esse siano “direttamente connesse” a esportazioni o importazioni di beni. Tale locuzione postula l’esistenza di un rapporto diretto tra il prestatore del servizio e il mittente o il destinatario della merce. La conseguenza è che la disposizione normativa va interpretata nel senso che “l’esistenza di un rapporto diretto implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione”. In altre parole, la sentenza stabilisce che, per fruire della non imponibilità IVA, il trasporto e i relativi servizi accessori devono essere forniti direttamente all’esportatore o all’importatore o al destinatario dei beni, escludendosi che possano essere forniti da un vettore o sub-vettore al contraente principale o ad altri soggetti diversi da quelli sopra individuati, per esempio, a consorzi di vettori o a cooperative di vettori. Ciò significa che solo l’operatore “a diretto contatto” con l’esportatore o con l’importatore o con il destinatario dei beni, può applicare il regime di non imponibilità nella fase di emissione della fattura relativa alla prestazione di trasporto di beni all’esportazione, in transito o in temporanea importazione o in importazione definitiva (all’ulteriore condizione, in tale ultimo caso, che i relativi corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile all’importazione). Tutte le prestazioni che si collocano “a monte” rispetto a detto rapporto, rese da altri vettori o sub-vettori, e che possono riguardare l’intero trasporto internazionale o una sua tratta, sono conseguentemente soggette a IVA.

La sentenza della Corte UE, sostanzialmente innovativa per l’ordinamento italiano, ha così posto la questione della sua retroattività. Le conseguenze di una generalizzata retroattiva applicazione delle conclusioni della sentenza con riferimento all’Italia sarebbero state dirompenti per tutti gli operatori del settore. Ne sarebbe derivata l’applicazione dell’imposta su tutte le operazioni (precedentemente considerate non imponibili) per tutti i periodi d’imposta ancora suscettibili di accertamento, oltre che, evidentemente, per quello in corso.

[10] Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è stato istituito dall’articolo 1, comma 339, L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), per l’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia e per il riordino delle politiche di sostegno alle famiglie. Dal 2021 nel Fondo sono confluite le risorse relative al all’assegno di natalità (bonus bebè), del bonus asilo nido e, per il 2021, anche il finanziamento del congedo di paternità.