Circolari

Circ. n. 47/2014

Criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nella categoria. SENTENZA TAR LAZIO n. 8865/2014.

Segnaliamo la sentenza in oggetto, depositata nel mese di agosto, che respinge il ricorso fatto da UNCI contro il Ministero del lavoro, per ottenere l’annullamento della lettera circolare prot. 37 del 1 giugno 2012, che declinava in modo chiaro i criteri di individuazione del CCNL comparativamente più rappresentativi nelle categorie cooperative (allegata).

Il ricorso coinvolse anche Confcooperative come controinteressato, congiuntamente alla altre 2 Centrali e ai 3 sindacati firmatari dei nostri contratti collettivi nazionali.

La nota del Ministero dava indicazioni risolutive ai suoi ispettori, su quali dovevano essere i contratti collettivi da prendere a riferimento all’atto delle loro verifiche, orientate all’interno degli Osservatori provinciali della cooperazione.

Le precisazioni fornite identificavano - senza ombra di dubbio - i nostri CCNL quali contratti collettivi leader rispetto al panorama contrattuale, nonchè i soli da prendere in considerazione per pagare i contributi all’Inps per i soci lavoratori.

Nel merito, con il ricorso al TAR l’Unci ha tentato di sostenere che questa posizione era lesiva della libertà sindacale, nonché di accusare il Ministero del lavoro di eccesso di potere. La Sentenza respinge in toto le loro richieste, con condanna alle spese totali di giudizio.

Questa Sentenza, anche se a 2 anni di distanza dal ricorso, conferma le posizioni sempre sostenute da Confcooperative e si aggiunge alle ormai numerose conferme della bontà dell’impianto normativo/amministrativo in essere.

Anche questo deve contribuire a sgombrare il campo da incertezze interpretative in materia da parte delle DTL o all’interno dell’attività degli Osservatori della Cooperazione.

Nel inviare in allegato il testo integrale della Sentenza, evidenziamo che i Giudici amministrativi confermano il dettato normativo laddove – in assenza di una legge sulla rappresentanza – viene utilizzato il criterio della maggiore rappresentanza COMPARATA che introduce un ulteriore confronto tra i soggetti stipulanti, articolato su quei parametri consolidati che acclarano il grado di rappresentatività (numero complessivo delle imprese associate, dei lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi stipulati).

Da questo consegue che per individuare la base imponibile contributiva di cui all’articolo 1 della legge 389/1989, DEVE ESSERE utilizzato quello sottoscritto dalle organizzazioni “comparativamente più rappresentative della categoria”.

Tutto ciò, dicono i giudici, va correttamente inserito nel quadro generale delle misure per la lotta all’evasione contributiva e di contrasto alla cooperazione spuria, dove la competenza degli Ispettori del lavoro è specifica e pertinente.