Commentiamo il messaggio in oggetto con cui l’INPS fornisce finalmente chiarimenti rispetto alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle cooperative in caso di deliberazione di un piano di crisi aziendale ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 142/2001 e che, come noto, può comportare anche la riduzione dei trattamenti economici dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali.
Nel merito, l’Istituto non fa altro che recepire le indicazioni già fornite su questa materia dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 48/2009 - qui allegato - emanato a suo tempo a fronte di specifica istanza da parte di Confcooperative e Legacoop(1).
Pertanto, viene confermata la regola per cui per il periodo di durata del piano di crisi aziendale l’obbligazione contributiva nei confronti di un socio lavoratore andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 389/1889 (che per l’anno 2022 l’INPS con la circolare n. 15 del 28 gennaio n. 2022 ha fissato in un valore pari a 49,91€ per la generalità dei lavoratori).
Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante per il settore cooperativo che risponde alla sollecitazione avanzata opportunamente all’inizio di quest’anno come Alleanza delle Cooperative al Ministero del Lavoro, tenuto conto di alcuni accertamenti e contenziosi emersi nel frattempo in alcuni territori e dell’assenza fino ad oggi, dopo diversi anni dall’interpello ministeriale del 2009, di conseguenti orientamenti da parte dell’Istituto.
Ed infatti l’INPS detta opportune indicazioni alle proprie strutture territoriali in via di autotutela finalizzate ad un riesame o annullamento di provvedimenti ed accertamenti concernenti questa fattispecie non allineati al quadro qui rappresentato e oggetto di contenzioso amministrativo e giudiziario.
Analogamente, anche il personale ispettivo dovrà rispettare tali indicazioni dovendo verificare, in presenza del ricorso ad un piano di crisi aziendale, unicamente il rispetto del minimale contributivo giornaliero, essendo legittimo in tale fattispecie il superamento della generale disposizione sul minimale contributivo ex art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989 (che, diversamente, àncora i minimali contributivi al rispetto senza alcuna deroga delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione leader).
Ciò detto, vale rimarcare che il piano di crisi - strumento endo-societario da prevedersi necessariamente nel regolamento interno e da tenere distinto rispetto ad ammortizzatori sociali e ad altre forme di sostegno al reddito e dell’occupazione che, se accessibili a norma di legge, possono eventualmente essere comunque opportunamente cumulate in maniera coordinata - assume una natura eccezionale e pertanto può essere legittimamente utilizzato solo a fronte di un’oggettiva e riconoscibile situazione di crisi, alla quale non si può porre rimedio in altro modo.
In questo senso - fa bene anche l’INPS a ribadirlo – una corretta deliberazione del piano di crisi aziendale da parte di una cooperativa deve fondarsi su alcuni elementi imprescindibili (su cui gli stessi ispettori sono chiamati a vigilare), già peraltro puntualizzati da anni nell’Interpello del Ministero del Lavoro n. 7/2009(2) , non richiamato espressamente da INPS ma che riteniamo opportuno allegare:
- l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge (nel piano, pertanto, è necessario che vengano riportate tutte le informazioni ed i dati idonei a rappresentare, in modo oggettivo, la gravità dello stato di crisi in cui versa la cooperativa).
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi (il piano di crisi e l’applicazione delle misure in esso previste, devono essere contenute entro limiti temporali ben determinati; il piano, pertanto, dovrà prevedere un termine iniziale ed un termine finale, fatta salva la possibilità dell’assemblea, nel caso in cui lo stato di crisi perduri, di deliberare, alla scadenza del termine finale, la proroga del medesimo piano od un nuovo piano di crisi; sia la proroga che il nuovo piano devono, comunque avere durata limitata);
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi deliberati (l’adozione da parte dell’assemblea delle predette misure deve rivelarsi una soluzione necessaria ed inevitabile per far fronte allo stato di crisi dell’azienda; tali misure, pertanto, non potranno essere deliberate nel caso in cui la cooperativa possa efficacemente affrontare le difficoltà attraverso interventi che non gravino direttamente sui soci lavoratori).
(1) Circolare Servizio Sindacale n. 33 dell’8 giugno 2009 – prot. n. 3827/1542.
(2) Circolare Servizio Sindacale n. 7 del 9 febbraio 2009 – prot. n. 976/382.