Circolari

Circ. n. 46/2021

Agenzia Entrate 17 giugno 2021 prot. n. 155130 Provvedimento in materia di detassazione NASPI anticipata in un’unica soluzione finalizzata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa.

 

Con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate indica le modalità attuative per beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 1, comma 12, della legge di bilancio 2020(1) in caso di liquidazione anticipata in un’unica soluzione (invece che mensile) dell’indennità di disoccupazione NASpI finalizzata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Come noto, la disciplina vigente dell’articolo 8, comma 1, del Dlgs. 22/2015, riconosce al lavoratore subordinato che abbia perduto involontariamente il lavoro e maturi conseguentemente il diritto alla NASpI, la possibilità di richiedere con riferimento agli importi non ancora erogati la liquidazione anticipata in unica soluzione, al fine specifico di avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa.

In questa ultima ipotesi l’indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Con la norma inserita anni fa nella legge n. 160/2019 e fortemente voluta dall’Alleanza delle cooperative al fine di potenziare ulteriormente lo sviluppo di cooperative costituite dai lavoratori delle aziende in crisi (cd. workers buyout o WBO), è stato precisato che tale liquidazione anticipata non risulta imponibile ai fini Irpef.

Nel dare attuazione alla disposizione in esame, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - a cura della DC Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali – stabilisce che ai fini dell’esenzione IRPEF il beneficiario dovrà allegare alla domanda di liquidazione anticipata da inoltrare, come già previsto all’INPS, i seguenti documenti:

§  attestazione di iscrizione della cooperativa nel registro imprese della Camera di Commercio competente per territorio e nell’Albo nazionale delle società cooperative tenuto dalle Camere di Commercio (indicandone contestualmente gli estremi per una successiva verifica);

§  stralcio dell’elenco dei soci con dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l’iscrizione del socio e l’attività svolta;

§  autodichiarazione in cui si afferma che la NASpI anticipata percepita viene interamente destinata al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è incassata l’indennità di disoccupazione.

A fronte di tale documentazione, al beneficiario l’INPS non applicherà alcuna tassazione sulla somma erogata a titolo di anticipazione NASPI e provvederà in qualità di sostituto d’imposta ad indicare l’erogazione del trattamento in questione nel modello di Certificazione Unica.

Per come scritto, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rinvia a nuove possibili istruzioni da parte dell’INPS relativamente all’individuazione delle modalità con cui i soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di liquidazione anticipata della NASpI la documentazione richiesta ai fini della relativa detassazione.

In attesa di eventuali indicazioni, ricordiamo come l’indennità di disoccupazione NASPI spetti in linea generale per un massimo di 24 mensilità in funzione dell’anzianità contributiva maturata e per un importo rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, cui si applicano però determinati massimali (max 1.335€/mese).

Nel rimandare al documento allegato per ulteriori approfondimenti e restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.



(1) Circolare n.1 del 20 gennaio 2020.