La conversione in legge del decreto in oggetto introduce l’articolo 29-bis voluto dal Governo per risolvere la criticità sollevata (anche) da Confcooperative fin dall’avvento del decreto legge n. 18 convertito in legge n. 27.
Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, in questa sede approfondiamo solo l’articolo 29-bis.
La norma, come detto introdotta durante l’iter di conversione del provvedimento c.d. “Liquidità”, arriva dopo vari tentativi di risolvere il problema attraverso atti amministrativi d’iniziativa dell’INAIL(1) che, certamente hanno fatto chiarezza su alcuni aspetti, ma si fermavano di fronte alla previsione di legge dell’articolo 42 legge 27/2020.
La norma in analisi è certamente importante e determina un passo avanti, seppur non risolutivo di tutti i problemi, in merito alla questione del contagio COVID in occasione di lavoro e alle sue conseguenze.
Va anche evidenziato che l’articolo 29-bis si affianca all’articolo 42, ma non lo modifica.
La nuova disposizione stabilisce che l’applicazione dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il contagio (anche settoriali o regionali) da parte di un datore di lavoro si configuri come adempimento dell’art. 2087 codice civile il quale prevede che:
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41].”
In questo modo si afferma che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” il rispetto dei protocolli suddetti vale come dimostrazione che l’impresa abbia adottato adeguate misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (imperativo, quest’ultimo, posto dal codice civile a ciascun datore di lavoro in base al richiamato articolo).
Pertanto, con questa nuova disposizione di legge che si aggiunge all’art. 42, comma 2, della legge 27/2020, viene ulteriormente rafforzata quell’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario che già l’INAIL con sua circolare aveva richiamato.
Si ricorderà, infatti, che l’INAIL aveva provveduto con la circolare n. 22 del 20 maggio scorso - successiva e integrativa rispetto alla n. 13 del 3 aprile u.s. - a circostanziare meglio quanto disciplinato dall’art. 42, comma 2, soprattutto in merito all’assenza di automatismi tra la tutela infortunistica riconoscibile per casi accertati di infezione da Coronavirus sul lavoro ed eventuali responsabilità dei datori di lavoro per inadeguatezza delle misure di protezione adottate.
Occorre ribadire che l’articolo 2087 codice civile non determina una responsabilità oggettiva del datore di lavoro prescindendo dalle circostanze, ma perché possa sorgere una responsabilità occorre che sia accertato un inadempimento in termini di violazioni di determinati obblighi, insieme alla dimostrazione di un nesso causale tra lo svolgimento della prestazione di lavoro, la mancata osservanza dell’obbligo di protezione e il danno all’integrità del lavoratore.
Quindi, per sostenere i presupposti di una responsabilità, oltre al nesso causale, deve esserci stata quantomeno una condotta colposa del datore.
Con la nuova norma si introduce una forma di tutela per i datori di lavoro da eventuali responsabilità nei casi di infezioni da Covid-19 dei propri dipendenti a condizione che vengano rispettate le linee di condotta definite nel Protocollo Sicurezza Covid sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 – protocollo che, sin da quanto è stato allegato al DPCM del 26 aprile, ha assunto carattere di obbligo verso tutte le imprese.
La disposizione fa, inoltre, riferimento anche a quanto stabilito dall’art. 1, comma 14, del decreto-legge 33/2020 - tuttora in fase di conversione in Parlamento – per cui i datori di lavoro hanno l’obbligo non solo di osservare il contenuto del Protocollo nazionale, ma in aggiunta, laddove presenti, eventuali protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi di livello nazionale nonché protocolli o accordi settoriali.
La norma si pone giustamente l’obiettivo di perimetrare e chiarire preventivamente il contenuto dell’obbligo di protezione ai fini COVID, ossia il contenuto delle misure di sicurezza che, come detto ai sensi dell’art. 2087 c.c., sono richieste ai datori di lavoro per evitare e contenere il contagio.
Tuttavia, tenuto conto che molto spesso le linee guida e le esemplificazioni impongono comunque una loro declinazione rispetto alla singola situazione, siamo consapevoli della possibilità e del rischio che i soggetti deputati a controllare il caso specifico - Prefetture, Ispettori INAIL, ASL, etc. – mantengano una area discrezionale nel valutare l’applicazione sulla singola impresa in caso di controllo o ispezione.
In questo senso, la norma va nella giusta direzione e rappresenta un passo avanti, pur mantenendo una certa ambiguità di fondo.
Anche per tale motivo, ci preme richiamare e raccomandare in termini generali l’opportunità di un costante confronto con le rappresentanze sindacali per una condivisione e una maggior efficacia delle misure adottate dalle singole imprese per contrastare il contagio, come del resto previsto al punto 13 del Protocollo Covid del 24 aprile (comitato aziendale o in alternativa comitati territoriali o settoriali).
Peraltro, in caso di mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida, va ricordato che proprio il D.L. 33/2020 stabilisce sia la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, comma 14) sia specifiche sanzioni (art. 2), e che in tale situazione ci si esporrebbe anche ad un’eventuale azione di rivalsa da parte dell’INAIL che potrebbe chiedere il rimborso delle prestazioni erogate al lavoratore danneggiato in quanto infetto da COVID sul lavoro (circ. INAIL n. 22).
Si rimanda alla lettura del testo della norma, disponibile in allegato, per ulteriori approfondimenti e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
(1) Nostra Circolare n. 41 del 21 maggio 2020- prot. 1740