Con la circolare in oggetto, l’INPS fornisce
chiarimenti in merito ad alcuni profili di carattere amministrativo/gestionale
sulla nuova indennità di disoccupazione NASpI.
In premessa vale ricordare che sono tre le
principali condizioni di accesso all’indennità:
-
Il possesso e il mantenimento dello status di disoccupato;
-
La presenza della contribuzione per almeno 13 settimane
nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro;
-
Lo svolgimento di almeno 30 giornate di lavoro effettivo
nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione.
La NASpI, entrata in vigore il 1 maggio 2015
con il Dlgs. n. 22 in attuazione di una delle deleghe contenute nel JOBSACT,
unifica in un’unica disciplina la vecchia ASpI e mini-ASpI (1).
Per quanto riguarda la comunicazione
dell’Istituto, segnaliamo in particolare il chiarimento in ordine al licenziamento
con accettazione dell'offerta di conciliazione ed il licenziamento disciplinare.
Sono entrambi da intendersi quali ipotesi di disoccupazione involontaria e, pertanto, ai lavoratori licenziati è
riconosciuta l’indennità NASpI.
Inoltre, in ordine al meccanismo di
neutralizzazione, i periodi di aspettativa sindacale, i periodi di cassa integrazione in deroga con
sospensione dell’attività a zero ore ed i periodi di lavoro all’estero in
Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri”, con un corrispondente ampliamento sia del quadriennio per la ricerca della contribuzione
utile alla NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del
rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di
effettivo lavoro.
Questo chiarimento era particolarmente atteso
visto che, in una sua precedente circolare (n. 94/2015), l’Inps non aveva
sciolto i dubbi né sulle casse in deroga né sulle aspettative sindacali (2).
Inoltre, vengono fornite ulteriori
precisazioni in ordine al procedimento di calcolo di durata della prestazione.
I beneficiari di prestazione di
disoccupazione NASpI che durante il periodo indennizzabile iniziano il servizio civile volontario sono
disciplinati analogamente ai beneficiari di NASpI che durante il periodo
indennizzabile intraprendono una attività di lavoro parasubordinata e, pertanto,
la prestazione di disoccupazione è
cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione
pari all’80% del compenso previsto.
Sono stati inoltre forniti chiarimenti sulla
compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro intermittente,
di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non
elettive.
In particolare, sul lavoro accessorio viene chiarito che la NASpI è corrisposta per
intero se il lavoratore in 1 anno civile riceve compensi nel limite complessivo
di €. 3000,00. Se si supera questa soglia ma sempre nel limite dei 7.000 euro,
la NASpI subirà una riduzione.
Per il lavoro
a chiamata, è chiarito che il lavoratore assunto con l’indennità di
disponibilità, mantiene la NASpI se i compensi complessivi non superano gli
8.000 euro nell’anno. In caso di contratto a chiamata senza disponibilità, la
NASpI verrà sospesa per le giornate di effettivo lavoro. Resta ferma la
cumulabilità se il reddito non supera gli 8.000 euro e il soggetto mantiene lo status di disoccupato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al
testo allegato.
(1)
Nostra circolare n. 9 del 9 marzo 2015, prot.
969.
(2) Nostra circolare n. 25 del 13 maggio 2015, prot. 2483