Circolari

Circ. n. 46/2014

DECRETO INTERMINISTERIALE n. 83473 Nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

Dopo molti mesi di attesa – e di dibattito con le Regioni – è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM in oggetto. Per esplicita previsione dell’articolo 6 (disposizioni finali e transitorie), la pubblicazione on line concretizza la pubblicità legale delle disposizioni, che sono note dal 5 agosto 2014. A questo, si collega il comunicato stampa del Ministero - di qualche giorno prima - che aveva dato notizia degli ulteriori stanziamenti per l'anno in corso, cui dedichiamo uno focus dopo il commento al DM.

Vale specificare subito – visti i dubbi sollevati da alcuni territori – che il decreto è dedicato ai soggetti di cui all’articolo del Codice Civile 2082:

“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).”

Questo significa che le disposizioni sono dedicate a tutte le imprese, comprese le cooperative, mentre sono stati lasciati fuori i professionisti e i loro dipendenti, nonché e buona parte del mondo no profit (associazioni, fondazioni, scuole private, circoli ricreativi, etc). questa restrizione era annunciata da tempo, da quando il Decreto era in Parlamento per i prescritti pareri.

Segnaliamo, inoltre che mentre per l’anno 2014 si parla di 11 mesi di fruizione massima, nel 2015 la temporalità è drasticamente ridotta a 5 mesi (vedi specifica tabella più avanti).

Il testo definitivo del decreto ricalca in buona parte la precedente stesura, seppure con modifiche significative e con qualche punto oscuro.

Diciamo subito che, per attutire l'impatto sulle sospensioni in corso, il DM contiene alcune norme transitorie per il 2014 e proprio da queste partiamo.

In primo luogo (articolo 6) le nuove disposizioni si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del Decreto. Non si specifica se si tratta degli accordi sindacali aziendali o di quelli Quadro regionali.

Anche in questo caso, comunque, gli accordi già sottoscritti sono validi e  quindi le sospensioni antecedenti dovrebbero essere legittime fino al 31-8-2014 (era questa la data che il Ministero aveva indicato con nota del 26-6-2014 e che tutte le Regioni dovrebbero aver recepito).

Anticipiamo anche, il contenuto dell'articolo 4 che riprende un principio generale già noto in base al quale, i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni ordinarie previste dalla normativa vigente.

LA CASSA INTEGRAZIONE (ARTICOLO 2)

La CIG in deroga (il Ministero non fa distinzione tra ordinaria e straordinaria) è concessa o prorogata:

Ø   ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri;

Ø   agli apprendisti;

Ø   ai lavoratori somministrati.

 

E' previsto il requisito soggettivo di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di CIG in deroga.

Per il solo 2014 il requisito è ridotto a 8 mesi. Vale la pena di puntualizzare che nel testo questo requisito di anzianità dovrebbe essere presente dall'inizio della sospensione, quindi sarebbe retroattivo. Ricordiamo che in precedenza il requisito era di 90 giornate.

Sono ammesse le sospensioni dal lavoro o le riduzioni di orario per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali (come si vede sono causali sia CIGO che CIGS):

·   situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

·   situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;

·   crisi aziendali;

·   ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento in deroga non spetta in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

Segnaliamo quest'ultimo passaggio, tutto da interpretare. Sappiamo, infatti, che la deroga è utilizzata molto spesso da aziende di servizi che perdono un appalto senza possibilità di trasferire il personale al nuovo appaltatore.

Ci si domanda, a questo punto, se la chiusura di un cantiere è considerata cessazione di parte dell'impresa. Questa interpretazione, a nostro avviso troppo penalizzante, taglierebbe fuori una parte significativa di datori di lavoro.

Saranno accordi quadro regionali a individuare le priorità di intervento in sede territoriale (per il settore della pesca la definizione avviene in sede ministeriale).

Uno dei punti di scontro tra Governo e Regioni era stato quello della procedura da adottare e cioè se rimanesse regionale o dovesse essere accentrata sull’Inps.

Il comma 7 lascia ancora spazio all'interpretazione. Sta di fatto che, l'azienda deve presentare la domanda di concessione o proroga, in via telematica, all'Inps e alla Regione corredata dall'accordo (riteniamo sindacale), entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione/riduzione.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Ad esempio inizio sospensione 1-9-2014, invio della domanda 30-9-2014, concessione da 22-9-2014.

Su questo aspetto si pone un problema tecnico perché ad oggi non è certo che le due procedure (della Regione e dell'Inps) siano compatibili. Immaginiamo che l’Istituto darà istruzioni, ma nel frattempo pensiamo sia sufficiente la domanda alla Regione e che questa la trasmetta all'Istituto. Segnaliamo che il comma 6 prevede anche che la Regione invii preventivamente all'Inps copia degli accordi. Sarà, quindi, importante trasmettere velocemente gli accordi sindacali alla propria Regione.

La procedura si diversifica nel caso in cui siano coinvolte più unità produttive site in un'unica Regione (o Provincia autonoma) o in diverse regioni (o province autonome).

La Regione/Provincia autonoma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso ed emana il provvedimento di concessione della CIG in deroga. La Regione/Provincia autonoma trasmette il provvedimento all'Inps (tramite il sistema informativo dei percettori). L'Inps verifica la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo preventivamente stimato e, in caso di esito positivo, eroga il trattamento concesso.

Nel secondo caso il Ministero del lavoro entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps (sembra che in questo caso non ci sia doppio invio), effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione al Ministero dell'Economia per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro ne trasmette copia all'Inps.

Le imprese devono presentare all'Inps i modelli per l'erogazione del trattamento (SR41) entro il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Come si vede è una procedura molto più complessa (invio preventivo degli accordi sindacali dalla Regione all'Inps) e con tempi ristretti di approvazione. Ci sono anche aspetti positivi quali l'invio tempestivo del modello SR41 che dovrebbe consentire un monitoraggio costante delle risorse.

Viene poi ribadito (comma 8) il concetto che prima della fruizione della CIG in deroga, l'impresa deve avere utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. Al di fuori della deroga questo principio vale per le ferie dell'anno precedente. Si tratta di capire se, nella deroga, riguarda anche ferie e rol dell'anno in corso.

*  *  *

Uno dei temi più scottanti era quello della durata del trattamento. Nelle tabella che segue sono riportate le casistiche e le relative durate (commi 9 e 10)

 

2014

2015

Imprese non soggette cigo o cigs e fondi di solidarietà, in relazione a ciascuna unità produttiva

11 mesi nell'arco dell'anno

5 mesi nell'arco dell'anno

Imprese soggette cigo o cigs e fondi di solidarietà (*)

11 mesi nell'arco dell'anno

5 mesi nell'arco dell'anno

(*) Superamento dei limiti (art. 6 L 164/1975 e art. 1 L 223/1991) per situazione eccezionale, necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva

Nei periodi massimi indicati in tabella, devono essere compresi tutti i periodi di CIG in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga. Il tema è ribadito anche dalla norma transitoria (articolo 6, comma 1) dove si dice che i limiti per il 2014 previsti dall'articolo 2, commi 9 e 10 rimangono validi e si tiene conto dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.

Qualche dubbio sorge anche in questo caso. Sono, infatti, citati i 3 strumenti. CIGO e CIGS sono, però, messe in alternativa.

Non è chiaro se basta godere di uno dei due, per rientrare nel secondo ambito. Inoltre, il FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE gestito dall'Inps teoricamente dall'1-1-2014 riguarda tutte le imprese sopra i 15 dipendenti.

Anche in questo caso una applicazione letterale porterebbe a includere molte imprese nel secondo gruppo.

Come accennato all'inizio, il Decreto non distingue tra CIGO e CIGS. Alcune Regioni avevano previsto entrambi gli strumenti. Era, inoltre, operante la regola in base alla quale i criteri utilizzati per le integrazioni salariali non in deroga valessero anche per la deroga. Ci si domanda ora se gli strumenti e le regole sono soltanto quelli del DM 83473 o se bisogna anche mutuare la normativa generale.

MOBILITÀ IN DEROGA (ARTICOLO 3)

Le Regioni e le province autonome possono concedere il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs. 181/2000:

§  in possesso dei requisiti art. 16, co. 1, Legge 223/1991 (anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro);

§  privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro;

§  che provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto (c'è un evidente refuso perché il comma 5 riguarda la pesca, il riferimento è al comma 3).

Anche i questo caso la procedura si appesantisce: le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al Ministero del lavoro i relativi provvedimenti, per il tramite del sistema informativo percettori.

Rimane, inoltre, il doppio canale. Se le prestazioni coinvolgano lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, sarà il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a  effettuare l'istruttoria e a trasmettere il provvedimento di concessione al Ministero dell'Economia per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro ne trasmette copia all'Inps.

La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dai lavoratori interessati all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione. Per quanto riguarda le durate si può far riferimento alla tabella di sintesi che segue:

Tipologie

2014

2015-2016

lavoratori che all'inizio del trattamento hanno già beneficiato di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi

5 mesi compresi i periodi già concessi prima dell'emanazione del Dm

0

“”” (territori del mezzogiorno)

8 mesi compresi i periodi già concessi prima dell'emanazione del Dm

0

lavoratori che all'inizio del trattamento hanno già beneficiato di mobilità in deroga per meno di 3 anni, anche non continuativi

7 mesi (tetto massimo di 3 anni e 5 mesi)

6 mesi (tetto massimo di 3 anni e 4 mesi)

“”” (territori del mezzogiorno)

10 mesi (tetto massimo di 3 anni e 8 mesi)

8 mesi (tetto massimo di 3 anni e 4 mesi)

 

Nelle tipologie è stato riportato il testo del Dm, ma non è chiaro cosa si intenda per “inizio del trattamento”. Anche in questo caso vale la norma transitoria dell'articolo 6: le mobilità risultanti da accordi (se sindacali o quadro è da chiarire) precedenti il Dm in esame rimangono valide, ma le mobilità concesse nel 2014 concorrono alla determinazione del numero complessivo dei mesi di mobilità in deroga concessi.

I limiti massimi sopra indicati - che costituisco una soglia invalicabile – devono essere raccordati a quelli delle singole regioni che, per valutazioni interne e/o politiche, possono essere anche notevolmente più bassi (ad esempio l'Emilia-Romagna ha 4 mesi + 4 mesi).

Dall'1 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso.

MONITORAGGIO (ARTICOLO 5)

E' previsto un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia, nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (ARTICOLO 6)

L'articolo 6 prevede un'ulteriore modalità di transizione graduale. Il Ministero del lavoro in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, può essere disporre entro il limite di spesa di euro 55.000.000, la proroga – ma non oltre il 31-12-2014 - dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in decreto.

Analoga possibilità è data alle Regioni entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.

LE RISORSE

Il tema delle risorse è cruciale quanto quello delle regole. Il comunicato stampa del Ministero del lavoro del 2 agosto scorso, fa un articolato ragionamento per arrivare a dire che le risorse disponibili per il 2014 sono pari a 1.720 milioni (320 milioni in più rispetto a quelli iniziali).

Dato che affrontano, nello stesso comunicato, il tema delle coperture mancanti per il 2013 (per la cui chiusura sono stornati 800 milioni), sembra di capire che le risorse per l'anno in corso siano effettivamente un miliardo e 720 milioni. La situazione potrebbe essere quella sintetizzata nella tabella che segue.

Stanziamento 2014

1.400.000.000

A copertura 2013

800.000.000

 

600.000.000

Risparmi 2013

450.000.000

 

1.050.000.000

Nuove risorse (con utilizzo in parte dello 0,30%)

678.000.000

 

1.728.000.000

A enti bilaterali per 2013 (cofinanzianti)

8.000.000

Disponibilità 2014

1.720.000.000

A questo punto le incognite sono due: la prima è se da questa cifra devono essere detratte le coperture per il 2013. La seconda è un'incognita solo a metà: è infatti certo che di questa cifra una parte (non ancora nota) sarà trattenuta dal Ministero per le deroghe delle imprese localizzate in più regioni.

 *  *  *

In conclusione, è già noto che alcune Regioni hanno provveduto ad emanare nuove istruzioni sulla base del DM. Certamente l’Inps emanerà a sua volta indicazioni operative. Non mancheremo di segnalare le ulteriori novità.

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