Circolari

Circ. n. 45/2021

DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, n. 172, RECANTE: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI.

stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 26 novembre 2021, n.172 (all.1), contenente ulteriori misure urgenti dirette a garantire lo svolgimento omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività per il contenimento dell’epidemia e per la riduzione dei rischi per la salute pubblica.

Il provvedimento, in particolare, estende l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa in settori ritenuti particolarmente a rischio e integra il quadro delle prescrizioni vigenti per il contenimento della diffusione del virus, disponendo una serie di misure preventive e di contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, anche in vista delle prossime festività.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioè, il 27 novembre 2021 ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Per l’esame delle disposizioni e dei profili specifici che incidono sui rapporti di lavoro si rinvia in ogni caso alla circolare del Servizio sindacale giuslavoristico.

 

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DECRETO LEGGE: LE NUOVE MISURE

 

Art. 1. Obblighi vaccinali.

[Adempimento dell’obbligo vaccinale]. Il decreto apporta alcune modifiche agli articoli 4 e 4-bis del D.L. n. 44/2021 e introduce un nuovo articolo 3-ter.

In particolare, si stabilisce che l’adempimento dell’obbligo vaccinale (di cui al D.L. n. 44/2021) si ritiene esistente con il ciclo vaccinale primario e, a partire dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo, effettuata secondo le indicazioni e i termini disposti con circolare del Ministero della salute.

 

[Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario]. Si chiarisce, intanto, che l’obbligo vaccinale già previsto dalla legislazione vigente, coinvolge tutti gli esercenti le professioni sanitarie nonché gli operatori di interesse sanitario (non riconducibili, questi ultimi, alle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, della Legge n. 43/2006), ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 44, sopra citato, come modificato dal decreto legge in commento.[1]

Tuttavia, si specifica che tale obbligo vaccinale, comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, secondo le indicazioni e i termini previsti dal Ministero della salute.

Costituendo l’adempimento del predetto obbligo condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa per i soggetti obbligati, si rinvia alla Circolare del Servizio sindacale giuslavoristico.

Per i soli profili ordinistici, si ricorda che l’eventuale accertamento dell’inadempimento dell’obbligo stesso al termine della procedura attivata dagli appositi Ordini professionali, determina l’immediata sospensione dell’esercizio della professione sanitaria, con conseguente annotazione nel relativo Albo professionale (i); la sospensione è efficace fino alla comunicazione dall’interessato all’Ordine professionale territoriale del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo entro 6 mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2021 (ii); per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi professionali, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi, sempre a decorrere dal 15 dicembre 2021 (iii); che durante il periodo di sospensione non sono dovuti compensi o altri emolumenti, comunque denominati (iv). Soltanto nel caso in cui sia accertato un pericolo per la salute, tenuto conto di specifiche condizioni cliniche personali appositamente documentate e attestate dal medico di medicina generale, non sussiste l’obbligo vaccinale e la vaccinazione può essere differita o omessa.

Per i liberi professionisti resta fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure di prevenzione igenico-sanitarie indicate nel Protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, entro il 15 dicembre 2021.

 

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Art. 2. Estensione dell’obbligo vaccinale.

[Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari].

La disposizione prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale, (da adempiersi per la somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsti dall’articolo 9, comma 3, D.L. n. 52/2021), si applica anche a determinate categorie di soggetti specificamente definiti nel decreto (tra i quali il personale scolastico e dei servizi educativi e formativi, nonché il personale che svolge a qualunque titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie).

Si rinvia per gli approfondimenti alla Circolare del Servizio sindacale giuslavoristico.

 

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Art. 3. Durata delle certificazioni verdi COVID-19.

A decorrere dal 15 dicembre 2021, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccino passa (dagli attuali 12 mesi) a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ovvero a far data dalla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (Articolo 9, comma 3, D.L. n. 52/2021).

Ridotta, sempre da 12 a 9 mesi, la durata per le certificazioni verdi da avvenuta guarigione dopo una dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (articolo 9, comma 4-bis, D.L. n. 52/2021).

 

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Art. 4. Estensione delle certificazioni verdi COVID-19-Green Pass “base”.

Art. 5. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione- “SUPER” GREEN PASS O GREEN PASS “RAFFORZATO”.

Art. 6. Disposizioni transitorie.

Introdotta la distinzione tra Green Pass Base e Green Pass Rafforzato o Super Green Pass.

In sintesi:

  • il “Green Pass Base” consegue nel caso di avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione ovvero effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), D.L. n. 52/2021;

  • il “Green Pass Rafforzato” o “Super Green Pass”, consegue all’avvenuta vaccinazione ovvero all’avvenuta guarigione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sopra citato, lettere a), b) e c-bis), (e non nel caso di tampone negativo). Esso consente di superare le restrizioni previste per la zona gialla e arancione.[2]

In sintesi, con una modifica all’articolo 9-bis, D.L. n. 52/2021, si stabilisce che in zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, la fruizione di un servizio, lo svolgimento di attività e gli spostamenti, limitati o sospesi secondo la normativa vigente, saranno consentiti solo a chi possiede un Green Pass Rafforzato.

Allo scopo di contenere il rischio di contagi durante il periodo delle festività natalizie, si dispone che il Super Green Pass, sarà necessario anche in zona bianca, dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, per poter accedere a servizi ed attività che saranno, invece, preclusi a chi è in possesso della certificazione verde conseguente al solo tampone negativo, e cioè:

  • spettacoli;

  • eventi sportivi;

  • ristorazione al chiuso (ad eccezione dei servizi prestati all’interno di alberghi e altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale);

  • feste e discoteche;

  • cerimonie pubbliche.

In zona rossa, invece, permangono le limitazioni agli spostamenti, le chiusure e le altre restrizioni vigenti, anche per i possessori del Super Green Pass. Bar, ristoranti, palestre, cinema, musei e teatri sono chiusi per tutti.

 

A partire dal 6 dicembre, inoltre, l’obbligo del Green Pass Base viene esteso a settori prima esclusi:

  • alberghi e altre strutture ricettive;

  • spazi adibiti a spogliatori e docce per l’attività sportiva (con esclusione dell’obbligo di certificazione per accompagnatori delle persone non autosufficienti tenuto conto dell’età o dello stato di disabilità);

  • trasporto ferroviario regionale e interregionale;

  • trasporto pubblico locale.

Per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.

Le nuove disposizioni hanno chiarito che le norme sul Green Pass non trovano applicazione ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e a quelli esenti dalla campagna vaccinale.[3]

Introdotta, infine, una disciplina transitoria per consentire, nelle more della modifica del dPCM 17 giugno 2021 relativo alle modalità di verifica delle certificazioni verdi (adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021), ai soggetti obbligati alle verifiche di poter distinguere subito, attraverso sistemi informatizzati, la tipologia di certificato verde in possesso dei soggetti sottoposti a controllo.

 

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Art. 7. Controlli.

Il Prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure, adottando un Piano, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, per l’effettuazione constante dei controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi di cui al sopra citato articolo 9, D.L. n. 52/2021.

Si prevede, infine, che il Prefetto debba redigere una relazione settimanale dei controlli eseguiti nel proprio ambito territoriale trasmettendola al Ministro dell’Interno.

 

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Art. 8. Campagne di informazione.

Spetta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, redigere un Piano per garantire ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa al fine di sensibilizzare e informare sulla vaccinazione diretta a prevenire il diffondersi dell’epidemia.

 

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ASSEMBLEE E SUPER GREEN PASS

Le disposizioni in commento incidono anche sulle regole di svolgimento delle assemblee delle associazioni e delle società (già analizzate in Circolare del Servizio legislativo n. 38/2021 e nella Nota degli Uffici legislativi dell’Alleanza 14 ottobre 2021).

Ebbene, nelle zone in cui trova applicazione il Green Pass Rafforzato (nelle zone gialle, arancioni, ovvero dal 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca), si ritiene che tale certificazione verrà richiesta:

  • qualora l’assemblea dell’associazione o della cooperativa sia convocata in uno dei luoghi il cui accesso è condizionato all’esibizione della certificazione (tra gli altri: teatri, palazzetti dello sport, circoli sociali e culturali, fiere, centri congressi, ristoranti, ecc.);

  • se in occasione dell’assemblea è prevista la somministrazione di un pasto o comunque l’organizzazione di un servizio di ristorazione o catering al chiuso destinato ai soci intervenuti;

  • in ogni caso, qualora l’assemblea della cooperativa “presenti caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio” e ciò, presumibilmente, per l’elevato numero di soci intervenuti e/o per le caratteristiche logistiche della sede prescelta.

Nel caso in cui, invece, l’assemblea dell’associazione o delle cooperative sia organizzata in un luogo di lavoro cui partecipano soci lavoratori, soci imprenditori o soci professionisti, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 38/2021, circa la necessità di esibire il Green Pass Base, salvo per i soci lavoratori a cui è imposto l’obbligo vaccinale secondo la normativa vigente.

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Al seguente link, sono disponibili le FAQ sul sito del Governo sulla certificazione verde COVID-19:

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#:~:text=Ogni%20Certificazione%20verde%20COVID%2D19,sar%C3%A0%20valida%20per%209%20mesi.

 

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[1] Si rammenta che ai sensi dell’articolo 4-bis, del D.L. n. 44/2021, l’obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, come modificato dal decreto in commento (comprensivo, quindi sia del ciclo primario che della dose di richiamo) si applica, altresì, a tutti i  soggetti,  anche  esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria  attività lavorativa nelle strutture di  cui  all'articolo  1-bis del medesimo decreto,  incluse  le  strutture semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,  ospitano persone in situazione di fragilità (trattasi delle strutture di ospitalità  e di lungodegenza,  residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture   riabilitative   e strutture residenziali per  anziani,  anche non  autosufficienti,  e comunque tutte le strutture residenziali di  cui  all'articolo  44 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio 2017 e quelle  socio-assistenziali,  secondo  le linee guida definite con l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021).
 

 

[2] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 29 del 26 luglio/2021 e n. 36 del 12 ottobre 2021.

 

[3] Zona bianca: dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, l’accesso ai luoghi di svago e cultura, sarà accessibile solo a chi è in possesso del Super Green Pass.

Conseguentemente, per accedere a bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, feste e discoteche, sarà necessario il Super Green Pass. Non è ammesso l’accesso con tampone.

Salvo ulteriori proroghe, tale misura in zona bianca si applicherà fino al 15 gennaio 2022.

Le capienze per i cinema sono pari al 100%, 75% per stadi, 60% per impianti sportivi al chiuso, 75% discoteche all’aperto e 50% al chiuso.

Per recarsi al lavoro, accedere a palestre e piscine, utilizzare i mezzi di trasporto, a lunga percorrenza, regionali e interregionali, per il trasporto pubblico locale e il trasporto metropolitano, per accedere in alberghi e le altre strutture ricettive, gli spogliatoi e le docce dei luoghi dedicati all’attività sportiva, serve il Green Pass Base (quindi anche con tampone antigenico o molecolare negativo).

In tale zona, non sussiste obbligo di mascherina all’aperto, ma va indossata in tutti i luoghi al chiuso.

Zona gialla: a partire dal 29 novembre 2021, solo chi è in possesso del Super green Pass non subisce le restrizioni derivanti dal passaggio di una Regione dalla zona bianca alla zona gialla, che riguardano eventi sportivi, spettacoli, ristorazione al chiuso, discoteche e feste, ecc..

In tale zona, al contrario della zona bianca, scatta l’obbligo di mascherina anche all’aperto.

Le percentuali di capienza sono le stesse della zona bianca di cui sopra.

Come per la zona bianca, anche in zona gialla, per recarsi al lavoro, accedere a palestre e piscine, utilizzare i mezzi di trasporto, a lunga percorrenza, regionali e interregionali, il trasporto pubblico locale e il trasporto metropolitano, per accedere in alberghi e le altre strutture ricettive, negli spogliatoi e nelle docce dei luoghi dedicati all’attività sportiva, serve il Green Pass Base (quindi anche con tampone antigenico o molecolare negativo).

Zona arancione: anche in tale zona, non troveranno applicazione le limitazioni, le restrizioni e le chiusure previste dalla normativa vigente per chi è in possesso del Super Green Pass.

Obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso.

Zona rossa: in tale zona restano tutte le limitazioni, restrizioni e chiusure previste dalla normativa vigente anche per i possessori del Super Green Pass.

La mascherina è obbligatoria al chiuso e all’aperto.