EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 10 LUGLIO)
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Si comunica che, l’Agenzia delle Entrate, in data 10 luglio, ha adottato un provvedimento (all 1.), con cui sono stati diffusi i modelli e le istruzioni per poter fruire dei crediti di imposta previsti dagli articoli 120 e 125 del D.L. Rilancio (D.l. n. 34 del 19 maggio 2020) riguardanti, rispettivamente:
· le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus;
· le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Pubblicata, altresì, la Circolare n. 20/E (all. 2) con cui l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti e le indicazioni operative per poter accedere ai crediti di imposta sopra citati.
I soggetti beneficiari possono optare per l’utilizzo diretto in compensazione, ovvero per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento stesso.
Il modello diffuso dall’Agenzia per comunicare le spese ammissibili ai crediti di imposta, dovrà essere inviato esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia, la quale fornirà risposta entro cinque giorni.
La comunicazione per accedere al credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Qualora venisse inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno essere indicate solo le spese ammissibili, sostenute nel 2020.
La comunicazione relativa al credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Entrambi i crediti di imposta in esame potranno essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) fino al 31 dicembre 2021.
Ampia la platea dei soggetti ammissibili.
La circolare n. 20/E chiarisce che i benefici spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa (ivi comprese le società cooperative), arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nei settori indicati nell’allegato 1 alla Circolare n. 20/E, contenente i corrispondenti Codici ATECO 2007 (ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, ristorazione, anche ambulante, mense, agenzie di viaggio, organizzazione di convegni e fiere, guide e accompagnatori turistici, musei, ecc.), nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la circolare precisa che il beneficio spetta anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, attività di impresa.
Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, si chiarisce che il legislatore abbia riconosciuto il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR. Stante il tenore letterale della norma, l’Agenzia evidenzia che tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 della Circolare n. 20/E, c.d. “aperte al pubblico”.
Sono, altresì, inclusi i soggetti forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Rispetto alle spese ammissibili, è specificato che deve trattarsi di spese sostenute nel 2020, anche anteriormente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. Rilancio, purché sostenute (e documentate) per l’adeguamento degli ambienti di lavoro all’emergenza Covid-19, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Pertanto, a mero titolo esemplificativo, sono ammesse spese per interventi edilizi di adeguamento e messa in sicurezza degli spazi di lavoro, per l’acquisto di arredi di sicurezza, per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti, per l’acquisto di igienizzanti e dispositivi di protezione individuale, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. A tale riguardo, si ricorda che l’Agenzia già con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E ha fornito un primo chiarimento evidenziando che i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si chiarisce che solo in presenza della documentazione attestante la conformità, le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Accessibili ai benefici anche gli investimenti fatti per acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Rientrano, quindi, nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti effettuati per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Per quanto riguarda l’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, esso è pari al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, pertanto, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Conseguentemente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, purchè conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, è fissato nel 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020. La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il limite massimo di 60.000 per beneficiario, si riferisce all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Conseguentemente, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Contrariamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
In allegato, anche le istruzioni e il modello da utilizzare, diramati dall’Agenzia per la compilazione della comunicazione (all. 3-4).