Circolari

Circ. n. 45/2015

SENTENZA TAR LAZIO n. 8765/2015. Criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nella categoria. Soggetti legittimati alla costituzione organismi paritetici.

Il Tar del Lazio si pronuncia nuovamente con la sentenza in oggetto respingendo il ricorso presentato da UNCI/CONFSAL contro la Circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2012 che, nell’ambito del settore edile, precisava che solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi possono qualificarsi organismi paritetici legittimati alle attività di formazione di cui al T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al di là del caso di specie, comunque molto significativo, continua a confermarsi costante l’interpretazione dei Giudici sulla definizione dei soggetti comparativamente più rappresentativi legata alla stipula dei CCNL e anche questa sentenza conferma le posizioni sempre sostenute da Confcooperative, e si aggiunge alle ormai numerose conferme della bontà dell’impianto normativo/amministrativo in essere.

Infatti, già l’anno scorso con sentenza n. 8865/2014(1) fu confermata la posizione del Dicastero che declinava in modo chiaro i criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nelle categorie cooperative, dando indicazioni risolutive ai suoi ispettori su quali dovevano essere i contratti collettivi da prendere a riferimento all’atto delle loro verifiche.

Successivamente, il Ministero con la sua circolare n. 13/2012 (allegata) ribadiva e declinava il requisito atto ad acclarare la maggiore rappresentanza comparata, elencando pedissequamente i CCNL del settore edile considerabili leader rispetto al panorama contrattuale di settore e, quindi, legittimati a costituire organismi paritetici rispondenti ai requisiti del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il ricorso in questione coinvolse anche Federlavoro e Confcooperative come controinteressati, congiuntamente alle altre 2 Centrali e ai 3 sindacati firmatari dei nostri contratti collettivi nazionali.

Anche questa ulteriore pronuncia deve contribuire a sgombrare il campo da incertezze interpretative in materia da parte delle DTL o all’interno dell’attività degli Osservatori della Cooperazione.

Nell’inviare in allegato il testo integrale della Sentenza, evidenziamo che i Giudici amministrativi confermano il dettato normativo laddove – in assenza di una legge sulla rappresentanza – viene utilizzato il criterio della maggiore rappresentanza COMPARATA che introduce un ulteriore confronto tra i soggetti stipulanti, articolato su quei parametri consolidati che acclarano il grado di rappresentatività (numero complessivo delle imprese associate, dei lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi stipulati).


















(1) Nostra circolare n. 47 del 2 settembre 2014 – prot. 3772