Il Tar del Lazio si pronuncia nuovamente con
la sentenza in oggetto respingendo il ricorso presentato da UNCI/CONFSAL contro
la Circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2012 che, nell’ambito del settore
edile, precisava che solo
gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della
maggiore rappresentatività in termini comparativi possono qualificarsi
organismi paritetici legittimati alle attività di formazione di cui al T.U. in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al di là del caso di specie, comunque molto
significativo, continua a confermarsi costante l’interpretazione dei Giudici sulla
definizione dei soggetti comparativamente più rappresentativi legata alla
stipula dei CCNL e anche questa sentenza conferma le posizioni sempre sostenute
da Confcooperative, e si aggiunge alle ormai numerose conferme della bontà
dell’impianto normativo/amministrativo in essere.
Infatti, già l’anno scorso con sentenza n.
8865/2014(1) fu confermata la
posizione del Dicastero che declinava in modo chiaro i criteri di
individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nelle categorie
cooperative, dando indicazioni
risolutive ai suoi ispettori su quali dovevano essere i contratti collettivi da
prendere a riferimento all’atto delle loro verifiche.
Successivamente, il Ministero con la sua
circolare n. 13/2012 (allegata) ribadiva e declinava il requisito atto ad
acclarare la maggiore rappresentanza comparata, elencando pedissequamente i
CCNL del settore edile considerabili leader
rispetto al panorama contrattuale di settore e, quindi, legittimati a
costituire organismi paritetici rispondenti ai requisiti del T.U. sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il ricorso in questione coinvolse anche
Federlavoro e Confcooperative come controinteressati, congiuntamente alle altre
2 Centrali e ai 3 sindacati firmatari dei nostri contratti collettivi
nazionali.
Anche questa ulteriore pronuncia deve
contribuire a sgombrare il campo da incertezze interpretative in materia da
parte delle DTL o all’interno dell’attività degli Osservatori della
Cooperazione.
Nell’inviare in allegato il testo integrale della
Sentenza, evidenziamo che i Giudici amministrativi confermano il dettato
normativo laddove – in assenza di una legge sulla rappresentanza – viene
utilizzato il criterio della maggiore rappresentanza COMPARATA che introduce un
ulteriore confronto tra i soggetti stipulanti, articolato su quei parametri
consolidati che acclarano il grado di rappresentatività (numero complessivo
delle imprese associate, dei lavoratori occupati, diffusione territoriale,
numero dei contratti collettivi stipulati).
(1) Nostra circolare n. 47 del 2 settembre 2014 – prot. 3772