Circolari

Circ. n. 45/2014

Circolare Ministero Lavoro n. 18 del 30 luglio 2014 sulla legge n. 78/2014. Indicazioni operative.

Come noto la legge 78/2014, primo atto del JOBS ACT, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del contratto a termine e dell’apprendistato (nostra circolare n. 27 del 20 maggio 2014 – prot. n. 2423).

Dopo svariati mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero del Lavoro emana l’attesa Circolare con le indicazioni operative (cfr. in oggetto).

Si tratta di un documento lungo e dettagliato che, in larga misura, conferma le interpretazioni da noi date nelle precedenti comunicazioni in materia.

Vale sottolineare l’importanza dei numerosi rinvii alla CONTRATTAZIONE COLLETTIVA quale unica strada per modificare il regime stabilito dalla legge, adattando le regole alle necessità dei vari settori produttivi. Questo significa che nei prossimi mesi, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, sarà necessario aver presente le possibilità da agire con la contrattazione e portarle ai tavoli sindacali.

Nel rimandare agli approfondimenti di UNICAF, allegati alla presente, per una disamina puntuale del contenuto delle indicazioni ministeriali, ci soffermiamo in questa sede su alcuni punti di particolare interesse e rilevanza.

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Nell’affrontare il nuovo regime di disciplina del CONTRATTO A TERMINE,  il Ministero conferma:

1. la validità delle percentuali di contratti sull’organico stabilite dai CCNL in vigore, soprattutto se diverse dal limite legale oggi individuato del 20%;

2. specifica che sono ESENTI dal limite percentuale i contratti a termine stipulati da una START-UP innovativa (art. 28 del DL n. 179/2012);

3. chiarisce che NON devono essere computati nel limite del 20%, oltre a quelli già previsti dalla normativa, le assunzioni a termine di disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (collocamento obbligatorio) e le acquisizioni di personale a termine per trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda;

4. viceversa andranno conteggiati i lavoratori part-time (in proporzione all’orario svolto), i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti;

5. chiarisce che il computo dei lavoratori a tempo indeterminato andrà fatto sull’organico complessivo in forza, a prescindere dall’unità produttiva dove sono occupati;

6. NON prende in considerazione i contratti a termine derivanti dagli ingressi per assorbimento di personale sul CAMBIO APPALTO. Su questo passaggio abbiamo già contattato il Ministero rappresentando la difficoltà per le imprese cooperative operanti sui servizi. Si è convenuto che sarà opportuno affrontarlo in modo specifico, probabilmente attraverso un interpello. Per adesso, in via prudenziale, vanno conteggiati nel limite legale o di CCNL;

7. la scelta di fotografare la situazione al 1 gennaio dell’anno di assunzione del lavoratore a termine, può essere modificata dalla contrattazione collettiva, spostando la data o con l’introduzione della MEDIA degli occupati in un determinato arco temporale;

8. alla SANZIONE AMMINISTRATIVA introdotta per il superamento della percentuale legale o di contrattazione collettiva, è dedicato un corposo approfondimento. In questa sede vale ricordare che gli Ispettori del lavoro possono solo rilevare la violazione e comminare la sanzione amministrativa. La questione a lungo dibattuta sui media della trasformazione del rapporto a termine in tempo indeterminato, è un effetto privatistico di qualificazione del contratto e compete alla magistratura su eccezione di parte (lavoratore). Gli ispettori del lavoro, quindi, non possono controllare questo aspetto. Ricordiamo che la trasformazione del contratto opera quando si superano i limiti di durata così come disciplinato dall’art. 5 del Dlgs. 368/2001 vigente;

9. dedica un interessante approfondimento alla differenza tra PROROGA  e RINNOVO. Si ha proroga quando prima della scadenza del termine lo stesso è spostato ad altra data. Il rinnovo invece opera solo quando il contratto ha raggiunto la sua naturale scadenza e ne viene stipulato uno ulteriore. La questione, che può apparire scontata, ha dato origine in questi anni a numerosi contenzioni e dubbi operativi.

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Infine, segnaliamo che il Ministero sul tema dell’abrogazione della CAUSALE nei contratti a termine consiglia i datori di lavoro che assumono per ragioni sostitutive o di STAGIONALITA’ di farlo comunque risultare nell’atto scritto del contratto.

La spiegazione di questa “causale che rimane in vita”, viene identificata nel regime speciale di cui godono dette motivazioni di assunzione:

· non entrano nel limite percentuale del 20;

· non pagano il contributo addizionale del 1,4% dovuto per tutti i lavoratori a termine.

Si consiglia di seguire le indicazioni del Dicastero al fine di non incorrere in inutili contenziosi.