Rinviando per una disamina complessiva del provvedimento alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale n. 33 del 18 dicembre 2023 - prot. n. 4327 - e facendo seguito al nostro commento sul Decreto-legge cosiddetto “Anticipi” n. 145/2023(1), segnaliamo alcune parziali novità di nostro specifico interesse introdotte in sede di conversione, qui brevemente riassunte:
- Articolo 3, comma 3-bis. Viene riformulata la disciplina applicabile a fronte di prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti sotto forma di fringe benefit, particolarmente ricorrenti sotto forma di mutui a tasso agevolato concessi nel settore bancario: tenuto conto delle criticità legate ai rialzi dei tassi BCE e dei loro effetti sugli imponibili fiscali e contributivi di tali benefit, si va a modificare il tasso di sconto cui riferirsi, ogni anno, per conteggiare la soglia fringe benefit individuandolo in quello in vigore al momento della stipula o alla data di scadenza di ciascuna rata e non più a quello dell’anno in corso.
- Articolo 17-ter. E’ stabilità un’integrazione della composizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INPS, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità: in base all’integrazione, a tali sedute partecipa, con diritto di voto, un rappresentante scelto - di intesa tra di esse – tra le seguenti 4 associazioni: Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI); Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS); Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS).
- Articolo 18-bis. Per i genitori di figli under 14 e per categorie di soggetti valutabili come fragili dal medico competente in ragione dell’età e della condizione di rischio, viene prorogato al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e ad eccezione dell’ipotesi, laddove ricorra la fattispecie di genitori di figli under 14, in cui l’altro genitore in famiglia non lavori o benefici di strumenti di sostegno al reddito a fronte di sospensione o di cessazione dell’attività lavorativa. Nel ricordare che, in assenza di questa nuova disposizione, detta tutela avrebbe cessato di esistere a fine anno per effetto della precedente proroga(2), evidenziamo anche che dal 2024, in assenza di una proroga specifica, verrà meno lo svolgimento della la prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei soggetti cosiddetti super fragili, vale a dire affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022(3).
- Articolo 21-bis. Si procede a un differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi e assicurativi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023 e indicati nell’allegato 1 annesso al provvedimento. I pagamenti in scadenza nel periodo che va dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 37 del 19 ottobre 2023 – prot. n. 3622.
(2) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10 del 28 febbraio 2023 - prot. n. 754.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 20 del 21 febbraio 2022 – prot. n. 713.