Circolari

Circ. n. 44/2022

INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE “ALAS” LAVORATORI AUTONOMI SPETTACOLO ISTRUZIONI INPS SU PROFILI CONTRIBUTIVI

Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1) relativamente alla c.d. ALAS, nuova indennità per la disoccupazione involontaria introdotta, da quest’anno, con il D.L. n. 73/2021 (art. 66, commi 7-16) a vantaggio di lavoratori autonomi dello spettacolo(2) con determinati requisiti, riteniamo di interesse specifico per le cooperative del settore le nuove indicazioni fornite dall’INPS in merito al versamento della contribuzione sottesa a questo strumento.

L’Istituto aveva già illustrato con propria circolare n. 8 del 14 gennaio u.s. i tratti salienti di questa nuova indennità (requisiti per beneficiarne; calcolo, importo e durata, decorrenza, decadenza e incompatibilità/incumulabilità), contestualmente alle modalità di presentazione della domanda, rinviando però ad un successivo messaggio – quello ora emanato – i profili attuativi dell’obbligo per i datori di lavoro o committenti dei medesimi lavoratori di versare dal 1° gennaio 2022 una specifica contribuzione pari in linea generale al 2% destinata al finanziamento dell’indennità (in realtà nel caso degli autonomi esercenti attività musicali saranno loro stessi a versare tale contribuzione).

Tuttavia, per effetto di esoneri contributivi già previsti da tempo nel nostro ordinamento (art. 120 della legge n. 388/2000 e art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005) e considerate anche altre voci di contribuzione dovuta (malattia e maternità) le somme da versare sono così riassumibili:

  • PER DATORI DI LAVORO CON LAVORATORI AUTONOMI ASSICURATI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
  • Contributo ALAS dovuto nella misura dell’1,06% (abbattuto di uno 0,94%)
  • Aliquota maternità azzerata (interamente abbattuta per effetto esoneri)
  • Aliquota malattia dovuta nella misura integrale pari a 2,22%

 

 

  • PER LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA’ MUSICALI (soggetti per i quali non trovano applicazione le riduzioni contributive di cui sopra)
  • Contributo ALAS dovuto nella misura piena del 2%
  • Aliquota maternità pari allo 0,46% già vigente.

 

Operativamente i flussi Uniemens saranno adeguati a partire dal mese di competenza maggio 2022 con il versamento delle mensilità arretrate (gennaio-aprile 2022) nell’ambito delle denunce di competenza dei mesi di maggio/giugno/luglio 2022.

 

(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 8 del 20 gennaio 2022 – prot. n. 369.

(2) Sia i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, sia ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano la loro attività al di fuori delle già menzionate ipotesi - rispettivamente lett. a) e b) dell’art.1, comma 1, del decreto legislativo n. 182/1997 - nonché ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali - punto 23-bis) dell’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708

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