Facendo seguito ai nostri precedenti in materia relativamente alla c.d. ALAS, nuova indennità per la disoccupazione involontaria introdotta, da quest’anno, con il D.L. n. 73/2021 (art. 66, commi 7-16) a vantaggio di lavoratori autonomi dello spettacolo con determinati requisiti, riteniamo di interesse specifico per le cooperative del settore le nuove indicazioni fornite dall’INPS in merito al versamento della contribuzione sottesa a questo strumento.
L’Istituto aveva già illustrato con propria circolare n. 8 del 14 gennaio u.s. i tratti salienti di questa nuova indennità (requisiti per beneficiarne; calcolo, importo e durata, decorrenza, decadenza e incompatibilità/incumulabilità), contestualmente alle modalità di presentazione della domanda, rinviando però ad un successivo messaggio – quello ora emanato – i profili attuativi dell’obbligo per i datori di lavoro o committenti dei medesimi lavoratori di versare dal 1° gennaio 2022 una specifica contribuzione pari in linea generale al 2% destinata al finanziamento dell’indennità (in realtà nel caso degli autonomi esercenti attività musicali saranno loro stessi a versare tale contribuzione).
Tuttavia, per effetto di esoneri contributivi già previsti da tempo nel nostro ordinamento (art. 120 della legge n. 388/2000 e art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005) e considerate anche altre voci di contribuzione dovuta (malattia e maternità) le somme da versare sono così riassumibili:
- PER DATORI DI LAVORO CON LAVORATORI AUTONOMI ASSICURATI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
- Contributo ALAS dovuto nella misura dell’1,06% (abbattuto di uno 0,94%)
- Aliquota maternità azzerata (interamente abbattuta per effetto esoneri)
- Aliquota malattia dovuta nella misura integrale pari a 2,22%
- PER LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA’ MUSICALI (soggetti per i quali non trovano applicazione le riduzioni contributive di cui sopra)
- Contributo ALAS dovuto nella misura piena del 2%
- Aliquota maternità pari allo 0,46% già vigente.
Operativamente i flussi Uniemens saranno adeguati a partire dal mese di competenza maggio 2022 con il versamento delle mensilità arretrate (gennaio-aprile 2022) nell’ambito delle denunce di competenza dei mesi di maggio/giugno/luglio 2022.
Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 8 del 20 gennaio 2022 – prot. n. 369.
Sia i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, sia ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano la loro attività al di fuori delle già menzionate ipotesi - rispettivamente lett. a) e b) dell’art.1, comma 1, del decreto legislativo n. 182/1997 - nonché ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali - punto 23-bis) dell’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708