Facendo seguito ai nostri precedenti in materia, e in particolare al commento di alcuni mesi fa(1) della legge n. 46/2021 recante la “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, segnaliamo il provvedimento in oggetto che viene emanato nelle more dell’adozione dei relativi decreti attuativi e IN VIA TEMPORANEA per introdurre misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità.
Si ricorderà che il fine ultimo alla base della legge delega in questione sia quello di introdurre un unico strumento (assegno unico) che, sulla base di una logica universalistica, rappresenterà in futuro il sostegno economico attribuito a tutte le famiglie con figli, procedendo contestualmente al graduale superamento o alla soppressione di altri istituti fino ad oggi applicati a beneficio di figli e famiglie (assegni nuclei familiari, detrazioni fiscali figli a carico e bonus vari).
Ora, a decorrere dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021, unicamente per le famiglie che non abbiano già diritto agli assegni per il nucleo familiare, sarà riconoscibile su base mensile un assegno temporaneo per ciascun figlio minore (under 18), fermo restando il ricorrere dei requisiti indicati all’art. 1.
Come previsto dall’art. 3, la misura andrà richiesta con specifica DOMANDA in via telematica all’INPS secondo le modalità che saranno indicate dallo stesso Istituto entro il 30 giugno p.v., avvalendosi eventualmente di patronati e CAF.
L’ammontare dell’assegno è variabile perché rapportato alla condizione economica del nucleo familiare, come ricavabile dall’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).
Nel rimandare all’art. 2 e al richiamato Allegato 1 per il dettaglio dei valori mensili spettanti per ciascun figlio in corrispondenza dei diversi livelli di ISEE, segnaliamo che:
Ø assegno non è erogato in caso di ISEE superiore a 50.000;
Ø a parità di ISEE, ammontare è più alto per nuclei con almeno 3 figli minori;
Ø importi indicati vanno maggiorati di 50 € per ogni figlio minore con disabilità.
L’art. 4 stabilisce la compatibilità dell’assegno in questione con il Reddito di Cittadinanza (dal quale andrà tuttavia scomputata la quota del RdC riconducibile ai figli minori), con altri eventuali sussidi in denaro favore di figli a carico stabiliti a livello regionale, nonché, fatta eccezione ovviamente per gli ANF, con tutte quelle misure attualmente previste (detrazioni fiscali e bonus vari) e che, come detto, potrebbero essere superate in futuro secondo quanto disciplinato dai criteri di delega con l’introduzione strutturale dell’assegno unico universale per i figli.
Se da un lato l’assegno temporaneo è pensato unicamente per quei contesti che non beneficiano ad oggi degli assegni per il nucleo familiare il provvedimento, sicuramente al fine di armonizzare sul fronte economico le misure poste a sostegno della genitorialità, all’art. 5 introduce contestualmente, sempre dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 una maggiorazione in cifra fissa sugli importi mensili degli ANF attualmente in vigore e percepiti dagli aventi diritto pari a 37,5 € per ciascun figlio, elevato a 55 € in caso di nuclei con almeno 3 figli.
In ultimo, sebbene tale disposizione non abbia nulla a che fare con l’assegno temporaneo per i figli minori, ci preme sottolineare che l’art. 7 risolve una criticità emersa in merito all’autorizzazione di domande di ammortizzatori COVID da parte dell’INPS – bloccate negli ultimi giorni a causa del raggiungimento dei limiti di spesa – attraverso la riformulazione delle relative coperture finanziarie e, in particolare, il riutilizzo di somme non impiegate, ma precedentemente stanziate a fine 2020 sempre in materia di ammortizzatori sociali con il c.d. pacchetto Ristori.
Nel rinviare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli, si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 21 del 9 aprile 2021 - prot. n. 1565.