Circolari

Circ. n. 44/2021

IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA – Schema decreto recepimento direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

 

Nell’ambito del Consiglio dei Ministri in data odierna, risulta approvato, per l’avvio del successivo iter di consultazione alle Commissioni parlamentari, lo Schema di decreto legislativo in oggetto indicato, in materia di impianti portuali di raccolta dei rifiuti.

Nel segnalare che lo schema di decreto che si trasmette è una bozza del tutto provvisoria, essendo ancora aperta la discussione e dovendo il testo essere sottoposto, poi, al vaglio parlamentare per eventuali successive modifiche o integrazioni, sembra comunque utile condividerne preventivamente i contenuti, anche al fine di acquisire dalle Federazioni di settore, dalle Unioni in indirizzo e dalle società di sistema osservazioni o segnalazioni di criticità che si ritiene utile rilevare in sede parlamentare.

Rinviando alla lettura del documento in allegato si indicano, di seguito, alcuni elementi di sintesi e si rappresenta che, a seguito della consultazione avviata dal Ministero della transizione ecologica, Confcooperative ha trasmesso un documento di osservazioni, rappresentando, in particolare, l’opportunità di individuare sistemi di copertura dei costi per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati (cfr. circolare Servizio Ambiente n.29 del 2021 del 24 maggio 2021).

            In tale contesto, la previsione richiesta da Confcooperative, di valutare la possibilità di attivazione dei finanziamenti nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il finanziamento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente pescati risulta utilmente inserita nell’Allegato 4 che, nell’individuare le possibili entrate nette connesse al funzionamento ed all’amministrazione degli impianti portuali di raccolta, elenca espressamente i finanziamenti nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ed altri finanziamenti o sussidi disponibili per i porti per la gestione dei rifiuti e la pesca.

            Con riferimento al testo dello schema di recepimento, si evidenzia come le norme proposte riproducano in modo abbastanza fedele la direttiva recepita, aggiornando le disposizioni vigenti.

            Il nuovo decreto abrogherà, infatti, il decreto legislativo di riferimento, n.183 del 2003.

            Per quanto di interesse, rispetto al documento precedentemente trasmesso dal Ministero per la consultazione, a parte alcune disposizioni di maggiore dettaglio o chiarimento, non ci sono modifiche sostanziali da segnalare.

            Rimane confermata, nelle definizioni (articolo 2), la modifica della nozione di “rifiuti prodotti dalla nave” che ora diventa “rifiuti delle navi” (articolo 2, lettera c).

            La modifica consente, tra l’altro, di differenziare i rifiuti prodotti dalle navi nell’ambito delle diverse operazioni e lavorazioni rispetto a quelli che non sono considerati come prodotti dalla nave, in quanto vengono accidentalmente pescati.

            La lettera d), quindi, introduce la definizione di “rifiuti accidentalmente pescati”, che sono quelli raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

            Di particolare importanza, al fine di eliminare le incertezze emerse fino ad ora sui territori, il chiarimento nell’articolo 2, comma 2 sulla qualificazione come rifiuti urbani dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti prodotti dall’equipaggio e dai passeggeri. La specificazione determina conseguenze importanti sull’applicazione delle tariffe e sulle responsabilità connesse alla produzione e gestione del rifiuto che, soprattutto con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, devono essere funzionali a garantire il massimo incentivo al conferimento. È chiarito che tali rifiuti debbono essere conferiti gratuitamente.

            Si segnalano le previsioni di dettaglio introdotte all’articolo 8 sui sistemi di recupero dei costi, che, nel prevedere che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto, distingue una tariffa indiretta (indipendente dalle quantità conferite) dalla tariffa diretta (che è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave). 

            Anche l’articolo 9, in materia di esenzioni, contiene procedure di maggiore dettaglio rispetto alla normativa vigente.

 

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.