Questa mattina è stato sottoscritto l’accordo
interconfederale in oggetto tra Confcooperative,
Legacoop, AGCI e CGIL, CISL e UIL.
Il
testo, nel recepire il precedente Accordo 18 settembre 2013(1), introduce la parte regolamentare ed operativa della
misurazione della Rappresentanza sindacale. Il passo successivo
sarà la stipula di una apposita convenzione con l’Inps al fine di raccogliere
tutti i dati utili allo scopo. Si tratta, quindi, di un Testo Unico che disciplina in maniera organica il tema
della rappresentanza
Tra i contenuti di maggior significato,
ricordiamo la possibilità per la
contrattazione di II° livello (territoriale e aziendale) di derogare la
disciplina dei CCNL. Ciò è
possibile quando le imprese cooperative attraversano situazioni di crisi o
viceversa si è di fronte a fasi di investimento e sviluppo. Tali INTESE MODIFICATIVE possono riguardare
la prestazione lavorativa, l’orario e
l’organizzazione del lavoro, ma i diversi CCNL hanno la facoltà di
regolamentare e ampliare materie e procedure.
Ora, con l’accordo appena sottoscritto, che riprende
e aggiorna il precedente del 2013 (assorbito nella nuova intesa), si
confermano le regole generali stabilite in
quella sede integrate da indicazioni procedurali/operative ai fini della
CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
In merito alla rappresentanza, come noto, le regole negoziate hanno lo scopo di rendere maggiormente certi ed
esigibili i contratti collettivi, sia di livello nazionale che di II° livello
(aziendale e territoriale), comprese le intese modificative di cui sopra.
A tale fine, il meccanismo condiviso prevede che
per misurare il livello di rappresentatività si consideri la media semplice tra dati sugli iscritti ai
sindacati e dati elettorali registrati per l’elezione delle rappresentanze
sindacali (RSU).
Su questo fronte, tuttavia, il percorso
non è ancora completato visto che, come detto, si deve ora procedere:
-
alla stipula di un’apposita convenzione con l’INPS
per gestire la raccolta dei dati sugli iscritti ai sindacati nonché di un
successivo protocollo d’intesa per la
loro trasmissione al CNEL;
-
alla costituzione nelle Regioni del Comitato Regionale dei
Garanti (o analogo organismo), che dovrà trasferire al CNEL i dati relativi alle R.S.U. per la ponderazione del
dato associativo con il dato elettivo. I comitati saranno composti da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle centrali cooperative e
sono presieduti dalla Direzione interregionale del lavoro (DIL) competente.
Anche rispetto alla tempistica,
trattandosi di una fase di prima
applicazione e di una procedura ancora da ultimare, le decorrenze per l’utilizzo dei dati saranno definite dalle parti
contestualmente alla messa a punto della convenzione con l’INPS.
Una volta a regime, la procedura risulta
così articolata:
-
i datori di lavoro rileveranno
il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori
alle diverse organizzazioni di categoria e lo comunicheranno all’INPS, insieme al CCNL che applicano, tramite
un’apposita sezione delle dichiarazioni aziendali (Uniemens o Dmag) e per gli
operai del settore costruzioni saranno le Casse Edili ad acquisire tali
dati;
-
i dati raccolti dall’INPS saranno diffusi annualmente alle parti
stipulanti l’accordo, nonché al CNEL, disaggregando,
per ogni CCNL sottoscritto insieme
da Confcooperative, Lega e AGCI, gli iscritti
a ciascuna organizzazione sindacale di categoria sia a livello nazionale che a
livello provinciale;
-
parallelamente, attraverso i
Comitati Regionali dei Garanti istituiti nei diversi territori, perverranno al CNEL i dati relativi alle elezioni
delle R.S.U.;
-
il CNEL effettuerà quindi la ponderazione
tra dato elettorale e dato associativo ed entro
il mese di maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione,
comunicherà alle confederazioni stipulanti l’accordo il dato sulla
rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria articolato sui
singoli CCNL e sulle singole province.
Una volta comunicati dal CNEL, i dati sulla rappresentanza serviranno:
-
per verificare il
raggiungimento della soglia del 5% richiesta
alle diverse sigle per essere ammesse
alla contrattazione nazionale di categoria;
-
per verificare che la piattaforma di rinnovo alla base del
negoziato sia espressione di sindacati con
un livello di rappresentatività nel settore pari al 50% + 1;
-
solo per i rinnovi
stipulati dopo la comunicazione del CNEL, per verificare che i contratti, sia nazionali che territoriali, siano
sottoscritti da sindacati con almeno
il 50%+1 della rappresentanza ai
fini della loro efficacia ed esigibilità
verso tutti i lavoratori (si ricorda che a tal fine, però, è richiesta
anche una loro consultazione certificata).
Rispetto a questo impianto procedurale, che
accomuna in un certo senso CCNL e contratti integrativi territoriali, esistono
invece regole distinte per gli accordi
sottoscritti a livello aziendale.
Per il
livello aziendale, infatti, sono efficaci
verso tutti i lavoratori i contratti sottoscritti dalla maggioranza delle R.S.U.
o da R.S.A. cui sono attribuite la maggioranza delle deleghe.
Nel caso di accordo aziendale sottoscritto
da RSA l’efficacia erga omnes è però condizionata all’esito positivo di una consultazione dei
lavoratori, che deve essere richiesta entro 10 giorni da almeno un’organizzazione
sindacale riconducibile alle sigle firmatarie del presente accordo o dal 30%
dei lavoratori (deve partecipare al voto almeno la maggioranza degli aventi
diritto e l’accordo è respinto con un giudizio dato in tal senso dalla
maggioranza semplice dei votanti).
Proprio in merito alla costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali (art. 19 della legge 300/1970) e al riconoscimento dei connessi diritti sindacali, l’accordo offre un’interessante
precisazione, che risente, seppur non menzionandola, della sentenza della
Corte Costituzionale 3-23 luglio 2013, n. 31.
Con tale sentenza la Consulta ha stabilito che
la rappresentanza sindacale aziendale può essere costituita anche nell’ambito
di associazioni sindacali non
firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, ma che
abbiano comunque partecipato alla
relativa trattativa.
Sotto questo punto di vista, l’accordo chiarisce che per partecipanti
alla trattativa si intendono le organizzazioni con almeno il 5% di
rappresentanza - soglia minima richiesta - che “hanno contribuito alla
definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante
l’ultimo rinnovo del CCNL definito secondo le regole del presente accordo”.
Altro aspetto degno di attenzione è quello
relativo alle clausole/procedure
definite dall’accordo sul mancato
rispetto delle regole in esso definite:
-
in primo luogo, i CCNL sono chiamati a prevedere sanzioni,
anche con effetti pecuniari o con la sospensione dei diritti sindacali di
derivazione contrattuale, qualora risultino atti od omissioni che ostacolano la
piena esigibilità dei contratti stipulati ai sensi della presente intesa
(clausole sanzionatorie possono essere previste anche dai contratti di 2°
livello sempre ai fini della piena esigibilità degli impegni assunti);
-
in secondo luogo, e in
attesa delle discipline a livello di CCNL, è prevista una procedura arbitrale da svolgersi a livello
confederale, gestita da un collegio di conciliazione e arbitrato composto
pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni interessate + 1 esperto
della materia come Presidente individuato di comune accordo;
-
inoltre, ai fini di
un monitoraggio e come garante dell’effettiva attuazione
dell’accordo, viene istituita una Commissione Interconfederale permanente,
composta pariteticamente da 6 membri (uno per ogni parte stipulante), cui si
aggiunge 1 esperto della materia, in
qualità di Presidente, individuato nell’ambito di comune accordo.
Infine, sottolineiamo che il nuovo accordo, in
analogia al precedente del settembre 2013, prevede anche una sua eventuale estensione a nuove adesioni.
Ciò solo nella misura in cui risultino d’accordo le centrali cooperative
firmatarie – in caso di apertura ad altri sindacati – o CGIL, CISL, UIL – in
caso di ingresso di nuove associazioni datoriali.
E’ una possibilità che può essere
praticata anche al fine di contrastare fenomeni di cooperazione spuria e
dumping contrattuale, tema che ricorre nelle premesse dell’accordo: il
nuovo aderente, infatti, si impegnerà contestualmente a non applicare più, né a
sottoscrivere, eventuali accordi e contratti collettivi (a tutti i livelli) che
determinino costi inferiori rispetto a quelli generati dai contratti stipulati
dalle centrali cooperative insieme a CGIL, CISL e UIL, valutando anche il peso
di eventuali effetti indiretti o differiti.
Rimandando per
ulteriori approfondimenti al testo in allegato, preghiamo i soggetti in
indirizzo di dare massima e tempestiva diffusione dell’Accordo sottoscritto.
(1)
Nostra circolare n. 48, del 19 settembre 2013 – prot. n.
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