Circolari

Circ. n. 44/2015

Accordo interconfederale 28 luglio 2015 TESTO UNICO RAPPRESENTANZA.

Questa mattina è stato sottoscritto l’accordo interconfederale in oggetto tra Confcooperative, Legacoop, AGCI e CGIL, CISL e UIL.

Il testo, nel recepire il precedente Accordo 18 settembre 2013(1), introduce la parte regolamentare ed operativa della misurazione della Rappresentanza sindacale. Il passo successivo sarà la stipula di una apposita convenzione con l’Inps al fine di raccogliere tutti i dati utili allo scopo. Si tratta, quindi, di un Testo Unico che disciplina in maniera organica il tema della rappresentanza

Tra i contenuti di maggior significato, ricordiamo la possibilità per la contrattazione di II° livello (territoriale e aziendale) di derogare la disciplina dei CCNL.  Ciò è possibile quando le imprese cooperative attraversano situazioni di crisi o viceversa si è di fronte a fasi di investimento e sviluppo. Tali INTESE MODIFICATIVE possono riguardare la prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ma i diversi CCNL hanno la facoltà di regolamentare e ampliare materie e procedure.

Ora, con l’accordo appena sottoscritto, che riprende e aggiorna il precedente del 2013 (assorbito nella nuova intesa), si confermano le regole generali stabilite in quella sede integrate da indicazioni procedurali/operative ai fini della CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

In merito alla rappresentanza, come noto, le regole negoziate hanno lo scopo di rendere maggiormente certi ed esigibili i contratti collettivi, sia di livello nazionale che di II° livello (aziendale e territoriale), comprese le intese modificative di cui sopra.

A tale fine, il meccanismo condiviso prevede che per misurare il livello di rappresentatività si consideri la media semplice tra dati sugli iscritti ai sindacati e dati elettorali registrati per l’elezione delle rappresentanze sindacali (RSU).

Su questo fronte, tuttavia, il percorso non è ancora completato visto che, come detto, si deve ora procedere:

  • alla stipula di un’apposita convenzione con l’INPS per gestire la raccolta dei dati sugli iscritti ai sindacati nonché di un successivo protocollo d’intesa per la loro trasmissione al CNEL;

  • alla costituzione nelle Regioni del Comitato Regionale dei Garanti (o analogo organismo), che dovrà trasferire al CNEL i dati relativi alle R.S.U. per la ponderazione del dato associativo con il dato elettivo. I comitati saranno composti da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle centrali cooperative e sono presieduti dalla Direzione interregionale del lavoro (DIL) competente.

Anche rispetto alla tempistica, trattandosi di una fase di prima applicazione e di una procedura ancora da ultimare, le decorrenze per l’utilizzo dei dati saranno definite dalle parti contestualmente alla messa a punto della convenzione con l’INPS.

Una volta a regime, la procedura risulta così articolata:

  1. i datori di lavoro rileveranno il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori alle diverse organizzazioni di categoria e lo comunicheranno all’INPS, insieme al CCNL che applicano, tramite un’apposita sezione delle dichiarazioni aziendali (Uniemens o Dmag) e per gli operai del settore costruzioni saranno le Casse Edili ad acquisire tali dati;

  2. i dati raccolti dall’INPS saranno diffusi annualmente alle parti stipulanti l’accordo, nonché al CNEL, disaggregando, per ogni CCNL sottoscritto insieme da Confcooperative, Lega e AGCI, gli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale di categoria sia a livello nazionale che a livello provinciale;

  3. parallelamente, attraverso i Comitati Regionali dei Garanti istituiti nei diversi territori, perverranno al CNEL i dati relativi alle elezioni delle R.S.U.;

  4. il CNEL effettuerà quindi la ponderazione tra dato elettorale e dato associativo ed entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione, comunicherà alle confederazioni stipulanti l’accordo il dato sulla rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria articolato sui singoli CCNL e sulle singole province.

Una volta comunicati dal CNEL, i dati sulla rappresentanza serviranno:

  • per verificare il raggiungimento della soglia del 5% richiesta alle diverse sigle per essere ammesse alla contrattazione nazionale di categoria;

  • per verificare che la piattaforma di rinnovo alla base del negoziato sia espressione di sindacati con un livello di rappresentatività nel settore pari al 50% + 1;

  • solo per i rinnovi stipulati dopo la comunicazione del CNEL, per verificare che i contratti, sia nazionali che territoriali, siano sottoscritti da sindacati con almeno il 50%+1 della rappresentanza ai fini della loro efficacia ed esigibilità verso tutti i lavoratori (si ricorda che a tal fine, però, è richiesta anche una loro consultazione certificata).

Rispetto a questo impianto procedurale, che accomuna in un certo senso CCNL e contratti integrativi territoriali, esistono invece regole distinte per gli accordi sottoscritti a livello aziendale.

 Per il livello aziendale, infatti, sono efficaci verso tutti i lavoratori i contratti sottoscritti dalla maggioranza delle R.S.U. o da R.S.A. cui sono attribuite la maggioranza delle deleghe.

Nel caso di accordo aziendale sottoscritto da RSA l’efficacia erga omnes è però condizionata all’esito positivo di una consultazione dei lavoratori, che deve essere richiesta entro 10 giorni da almeno un’organizzazione sindacale riconducibile alle sigle firmatarie del presente accordo o dal 30% dei lavoratori (deve partecipare al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto e l’accordo è respinto con un giudizio dato in tal senso dalla maggioranza semplice dei votanti).

Proprio in merito alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (art. 19 della legge 300/1970) e al riconoscimento dei connessi diritti sindacali, l’accordo offre un’interessante precisazione, che risente, seppur non menzionandola, della sentenza della Corte Costituzionale 3-23 luglio 2013, n. 31.

Con tale sentenza la Consulta ha stabilito che la rappresentanza sindacale aziendale può essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, ma che abbiano comunque partecipato alla relativa trattativa.

Sotto questo punto di vista, l’accordo chiarisce che per partecipanti alla trattativa si intendono le organizzazioni con almeno il 5% di rappresentanza - soglia minima richiesta - che “hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del CCNL definito secondo le regole del presente accordo”.

Altro aspetto degno di attenzione è quello relativo alle clausole/procedure definite dall’accordo sul mancato rispetto delle regole in esso definite:

  • in primo luogo, i CCNL sono chiamati a prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari o con la sospensione dei diritti sindacali di derivazione contrattuale, qualora risultino atti od omissioni che ostacolano la piena esigibilità dei contratti stipulati ai sensi della presente intesa (clausole sanzionatorie possono essere previste anche dai contratti di 2° livello sempre ai fini della piena esigibilità degli impegni assunti);

  • in secondo luogo, e in attesa delle discipline a livello di CCNL, è prevista una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale, gestita da un collegio di conciliazione e arbitrato composto pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni interessate + 1 esperto della materia come Presidente individuato di comune accordo;

  • inoltre, ai fini di un monitoraggio e come garante dell’effettiva attuazione dell’accordo, viene istituita una Commissione Interconfederale permanente, composta pariteticamente da 6 membri (uno per ogni parte stipulante), cui si aggiunge 1 esperto della materia, in qualità di Presidente, individuato nell’ambito di comune accordo.

Infine, sottolineiamo che il nuovo accordo, in analogia al precedente del settembre 2013, prevede anche una sua eventuale estensione a nuove adesioni.

Ciò solo nella misura in cui risultino d’accordo le centrali cooperative firmatarie – in caso di apertura ad altri sindacati – o CGIL, CISL, UIL – in caso di ingresso di nuove associazioni datoriali.

E’ una possibilità che può essere praticata anche al fine di contrastare fenomeni di cooperazione spuria e dumping contrattuale, tema che ricorre nelle premesse dell’accordo: il nuovo aderente, infatti, si impegnerà contestualmente a non applicare più, né a sottoscrivere, eventuali accordi e contratti collettivi (a tutti i livelli) che determinino costi inferiori rispetto a quelli generati dai contratti stipulati dalle centrali cooperative insieme a CGIL, CISL e UIL, valutando anche il peso di eventuali effetti indiretti o differiti.

Rimandando per ulteriori approfondimenti al testo in allegato, preghiamo i soggetti in indirizzo di dare massima e tempestiva diffusione dell’Accordo sottoscritto.










(1) Nostra circolare n. 48, del 19 settembre 2013 – prot. n. 48