Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute dal territorio, in seguito all’emanazione dell’Interpello in oggetto, si ritiene opportuno approfondire le indicazioni date dal Dicastero.
Si tratta di un chiarimento rispetto alla categoria dei FISIOTERAPISTI titolari di PARTITA IVA per lo svolgimento della loro attività, anche all’interno di imprese cooperative.
In particolare, la DG per l’Attività Ispettiva precisa che la figura del FISIOTERAPISTA può essere ESCLUSA dalla presunzione[1] di un diverso rapporto di lavoro di COCOPRO (e a cascata di tipo subordinato in assenza del progetto, c.d. “doppia presunzione”).
Tale esclusione trova una sua motivazione nel comma 3 del medesimo articolo 69-bis, che rimanda ad un decreto attuativo per l’individuazione delle attività professionali che vanno esonerate dall’applicabilità della presunzione, e, soprattutto, nel DM Lavoro del 20 dicembre 2012, che operativamente ha escluso ope legis dalla presunzione coloro che esercitano attività professionali legate ad ordini, registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati.
Considerato che l’allegato al D.M. del 2012 non contiene una lista esaustiva dei casi da escludere, e che l’art. 2, comma 1, del decreto dispone in via generale l’esonero dalla presunzione qualora si tratti di registri/albi/elenchi tenuti da una pubblica amministrazione e a cui ci si possa iscrivere solo previo superamento di un esame, il Ministero osserva che:
IL FISIOTERAPISTA È ESCLUSO NELLA MISURA IN CUI E’ IN POSSESSO DEL DIPLOMA ABILITANTE E ISCRITTO IN APPOSITO ELENCO TENUTO DALLA P.A.
Da questo punto di vista, l’interpello rimanda ad elenchi professionali di fisioterapisti istituiti in alcuni casi con leggi regionali come per esempio nel Lazio.
Infine, il Ministero ribadisce che l’esclusione della figura del fisioterapista dalla presunzione (relativa) di cui all’articolo 69-bis della legge, NON fa comunque venir meno la possibilità che un lavoratore o un ispettore faccia valere “direttamente” la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del codice civile (art. 2094), ricorrendone i relativi indici sintomatici e i criteri di qualificazione (presunzione assoluta).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo dell’interpello allegato.
[1] PRESUNZIONE: trova applicazione, salva prova contraria a carico del committente, laddove ricorrano 2 delle 3 condizioni espressamente indicate nell’art. 69-bis, comma 1, del Dlgs. n. 276/03, introdotte con la legge Fornero n. 92/2012 (nostra circolare n. 1 dell’8 gennaio 2013 - prot. n. 37).