Circolari

Circ. n. 44 - 2022

Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Norme in materia di ambiente ed energia Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con legge conversione 29 giugno 2022, n. 79

Con legge 29 giugno 2022, n.79 è stato convertito in legge il DL Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si sintetizzano di seguito le principali disposizioni in materia di ambiente ed energia, prevalentemente contenute nel Capo III, Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute (artt. 23-27).

 

SUPERBONUS

Articolo 18, comma 4 – ter

L’articolo 18 introduce delle modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, all’obbligo di fatturazione elettronica, al funzionamento della cosiddetta lotteria degli scontrini nonché alla disciplina del superbonus.

Con specifico riferimento al superbonus, il comma 4-ter introduce una modifica all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico e, come intervento trainato, di eliminazione delle barriere architettoniche, allorché eseguito congiuntamente agli interventi antisismici, specificando le condizioni ed i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).

La norma chiarisce che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IDROGENO

Articolo 23, commi 1-3 e commi 5-bis e 5-ter

Le disposizioni promuovono la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l’applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

I commi 5-bis e 5-ter sono stati introdotti in Senato. Il comma 5-bis interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sull'uso di energia da fonti rinnovabili, estendendo alle infrastrutture connesse alla produzione di idrogeno e alle infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori. Il comma 5-ter reca specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull'amministrazione competente nel caso in cui l'impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni.

 

CONCESSIONI DI DERIVAZIONI PER USO IRRIGUO

Articolo 23, comma 4

La disposizione introduce modifiche all’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, per privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE

Articolo 23-bis

L’articolo 23-bis, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 5-bis del D.L. n. 21/2022 (L. 51/2022), estendendo agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino ad 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

 

CONTRIBUTO IN FAVORE DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PISCINE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

 Articolo 24-bis

La disposizione riconosce per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti di investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

COPERTURA DEI COSTI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Articolo 25-bis

La disposizione aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, riferito il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), prevedendo che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

 

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LE MISURE ATTUATIVE DEL PNRR DI COMPETENZA DEL MITE

Articolo 26

La norma reca disposizioni finalizzate a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE.

È quindi prevista l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE.

 

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMBIENTALI

Articolo 26-bis

L’articolo 26-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, con riferimento alle prescrizioni da impartire al contravventore, alla verifica dell'adempimento e all’irrogazione della sanzione.

 

ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE PREVENZIONE SALUTE DAI RISCHI AMBIENTALI E CLIMATICI

Articolo 27

La norma prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS"), al fine di migliorare ed armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici;

Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)

 

DIGITALIZZAZIONE SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE

Articolo 32, comma 1-ter

Il comma 1-ter, dell’articolo 32 - introdotto dal Senato - prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione ed all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.

 

 

PROROGA DEL TERMINE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Articolo 33-ter

Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile la disposizione proroga di "quattro mesi", limitatamente all'annualità 2022, i termini per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l'effettuazione di una serie di interventi