Circolari

Circ. n. 43/2023

COOPERATIVE DPR N. 602/1970 LAVORO PORTUALE TEMPORANEO CONTRIBUZIONE PER AMMORTIZZATORI ISTRUZIONI E PRECISAZIONI INPS

Con la circolare in oggetto l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e in applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali in vigore dal 2022, detta puntuali indicazioni sui profili contributivi riconducibili ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge n. 81/1994, comprese le COOPERATIVE DI LAVORO ex D.P.R. n. 602/1970.

La circolare affronta, in realtà, in generale il tema della contribuzione, ma in particolare quella CIGS per realtà sopra i 15 addetti (cfr. par. 4), che graverebbe su tali cooperative a prescindere dall’operare in ambito portuale e sulla quale sono sorte negli ultimi mesi alcune perplessità applicative con conseguente adozione da parte dell’INPS di alcune note di rettifica a debito indirizzate anche ad alcune nostre realtà.

Pertanto, senza approfondire gli obblighi contributivi in materia di ammortizzatori sociali riguardanti i datori di lavoro di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994 inclusi quelli costituiti in forma cooperativa e per i quali rimandiamo al testo della circolare, ci concentriamo sulla questione che riguarda in linea generale la contribuzione CIGS per le cooperative di lavoro ex D.P.R. n. 602/1970 e soprattutto, come ripreso dall’INPS (cfr. par. 5), l’ambito applicativo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 869/1947, tuttora in vigore perché non abrogato dalla riforma degli ammortizzatori.

Con questa norma il legislatore ha previsto l’esclusione dalla contribuzione CIGS (così come della CIGO) di specifiche realtà quali le imprese di spettacoli, gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale nonché le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili.

Già in passato, nella precedente circolare INPS n. 76/2022 – qui nuovamente allegata – l’Istituto aveva richiamato tale disposizione, associando tuttavia questo esonero dalla contribuzione CIGS alle sole cooperative di facchinaggio ex D.P.R. n. 602/1970, salvo poi aver lo stesso Istituto comunicato ad alcune case di software l’esclusione, invece, di tutte le cooperative che rientrano nel campo di applicazione del medesimo D.P.R. n. 602/1970 e operanti quindi in una serie piuttosto vasta di ambiti settoriali.

Questa discordanza di indicazioni registrata nel 2022 ha portato a diverse prassi e interpretazioni applicative della norma che, come detto, hanno generato alcune contestazioni da parte dell’INPS attraverso l’emissione di note di rettifica a debito rivolte alle cooperative.

Ora, sebbene l’INPS non riepiloghi in questi termini la situazione venutasi a creare e, dal nostro punto di vista, quanto contenuto nella circolare in oggetto non possa costituire un definitivo chiarimento a riguardo, bisogna sottolineare che l’Istituto, seppur solo nella nota a pie di pagina n. 11, nel richiamare il portato della circolare n. 76/2022 confermi in sostanza l’esclusione dalla contribuzione CIGS delle sole cooperative di facchinaggio.

Di conseguenza, riteniamo opportuno per le altre cooperative interessate continuare ad adempiere al pagamento della relativa contribuzione CIGS, anche al fine di non pregiudicare l’emissione di un DURC regolare.

Rinviando per ulteriori dettagli alla documentazione allegata e per eventuali novità a prossime comunicazioni, rimaniamo a diposizione qualora fossero necessari dei chiarimenti.