Circolari

Circ. n. 43/2022

COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE LEGGE 240 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2022 ULTERIORI PRECISAZIONI INPS

L’INPS torna nuovamente, con il messaggio in oggetto, sul tema degli obblighi contributivi relativi a cooperative e consorzi agricoli di cui alla legge n. 240/1984 che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai propri soci.

Come noto(1) per tali realtà la legge di bilancio 2022 ha previsto da quest’anno l’estensione della NASPI e della relativa contribuzione – in luogo della disoccupazione agricola – agli OTI delle cooperative agricole, inclusi anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Ora l’Istituto ripercorre la misura di tutti gli obblighi contributivi – inclusi quelli relativi agli ammortizzatori sociali – che questi datori di lavoro sono tenuti a versare tramite la procedura Uniemens con la nuova matricola ad hoc (C.S.C 1.01.06) per la posizione degli operai agricoli a tempo indeterminato, applicandosi per legge agli stessi le regole e le aliquote valide in questo caso per il settore industria.

Nel far ciò, il messaggio recupera correttamente, a parziale sottrazione di tali contribuzioni, l’applicazione di esoneri normativi già previsti da tempo nel nostro ordinamento e che fino al 2021 risultavano ancorati in termini attuativi al versamento della contribuzione per la disoccupazione agricola (legge 388/2000 art. 120 e legge 266/2005 art. 1, commi 361-362).

Si ricorderà(2), infatti, come alcune settimane fa l’INPS nel ripubblicare alcune tabelle relative alla contribuzione prevista in via generale per il settore agricolo, aveva precisato che per l’applicazione delle medesime riduzioni agli OTI delle cooperative di trasformazione in questione sarebbero pervenute successive istruzioni – quelle ora emanate – dovendosi le stesse riferire alla contribuzione da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento e rinviando per ulteriori approfondimenti al messaggio allegato ricordiamo che per le cooperative e i consorzi in questione restano, laddove applicabili, le agevolazioni per i datori di lavoro operanti in zone montane e svantaggiate.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 3 del 10 gennaio 2022 - prot. n. 41.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 37 del 13 maggio 2022 – prot. n. 2122.

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