Circolari

Circ. n. 43/2021

PLASTICA MONOUSO – Schema decreto recepimento direttiva 2019/904 del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Nell’ambito del Consiglio dei Ministri previsto in data odierna, risulta in fase di approvazione, per l’avvio del successivo iter di consultazione alle Commissioni parlamentari, lo Schema di decreto legislativo in oggetto indicato in materia di riduzione di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.

Nel segnalare che lo schema di decreto che si trasmette è una bozza del tutto provvisoria, essendo ancora aperta la discussione e dovendo il testo essere sottoposto, poi, al vaglio parlamentare per eventuali successive modifiche o integrazioni, sembra comunque utile condividerne preventivamente i contenuti, anche al fine di acquisire dalle Federazioni di settore, dalle Unioni in indirizzo e dalle società di sistema osservazioni o segnalazioni di criticità che si ritiene utile rilevare in sede parlamentare.

Rinviando alla lettura del documento in allegato si indicano, di seguito, alcuni elementi di sintesi e si rappresenta che, a seguito della consultazione avviata dal Ministero della transizione ecologica (a cui Confcooperative ha partecipato, con Alleanza delle cooperative, con un corposo documento di osservazioni e proposte (cfr. circolare Servizio Ambiente n.30 del 2021 del 24 maggio 2021), risultano al momento accolte diverse delle richieste formulate in sede di consultazione, tra cui:

a) definizione di un sistema incentivante per la sostituzione dei prodotti monouso e per l’adeguamento degli impianti (articolo 4);

b) esclusione dal divieto di immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile ed esclusione dal campo di applicazione dei rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti (articoli 3 e 5);

b) definizione di un regime transitorio per la decorrenza del divieto di immissione al consumo di alcuni prodotti in plastica monouso (articolo 5);

c) definizione di un regime transitorio per la decorrenza degli obblighi di etichettatura (articolo 7);

d) chiarimenti sul regime dei contenitori monoporzione e del campo di applicazione (definizioni articolo 3 e articolo 12);

e) adeguamento del regime sanzionatorio secondo criteri di proporzionalità e di coordinamento con la disciplina del codice ambientale (articolo 14).

Con specifico riferimento alle restrizioni all’immissione sul mercato, l’articolo 5 dispone che è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, ma che è consentita la messa a disposizione sul mercato interno, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l’acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto.

La norma, ancora, chiarisce che non rientra nel divieto l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

b) qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;

c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;

d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;

e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;

f) qualora l’impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita.

Con riferimento ai chiarimenti relativi ai materiali interessati dall’ambito di applicazione della direttiva, si allegano gli Orientamenti pubblicati dalla Commissione nel mese di giugno, che, pur non costituendo per gli Stati, un documento giuridicamente vincolante, contengono diverse interessanti specificazioni (Comunicazione in Allegato 2).

 

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.