Circolari

Circ. n. 43/2020

1. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019-PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 1 LUGLIO-CESSIONE CREDITI DI IMPOSTA. 2.RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 34/2020 DEL 25 GIUGNO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 1 LUGLIO)

 

 

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Si comunica che, l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 1 luglio (all 1.), fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere, anche parzialmente, a terzi (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) alcuni crediti d’imposta, in base a quanto previsto dal D.L. Rilancio (D.l. n. 34 del 19 maggio 2020).

Come noto, sia il D.L. n. 18/2020-D.L. Cura Italia sia il D.L. Rilancio, hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione ovvero mediante cessione a terzi, allo scopo di sostenere gli operatori colpiti dal lockdown, dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’articolo 122 del D.L. Rilancio, prevede che i soggetti beneficiari dei sopracitati crediti d’imposta, fino al 31 dicembre 2021, possono optare per l’utilizzo diretto, ovvero per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti.

Con il provvedimento in commento, è stato adottato e diffuso il modello di comunicazione per la cessione del credito da parte dei beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dall’art. 65 del D.L. Cura Italia) e dei titolari del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dall’art. 28 del D.L. Rilancio).

I beneficiari di cui sopra, qualora scelgano di cedere il credito maturato, devono dare comunicazione all’Agenzia dell’avvenuta cessione utilizzando e inviando l’apposito modello (all 2.).

Il modello dovrà essere inviato esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021.

Un successivo provvedimento indicherà le modalità per inviare la comunicazione attraverso un intermediario.

Nella comunicazione, andranno indicati i dati sia del cedente che del cessionario (codici fiscali, tipo di credito ceduto, ammontare del credito e della quota ceduta, indicando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito).

I soggetti che hanno ricevuto il credito, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, dovranno comunicare, tramite la propria area autenticata nel sito dell’Agenzia, l’accettazione della cessione del credito. Dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, gli stessi potranno utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24 ovvero a loro volta cederlo ad altri soggetti, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Gli stessi, utilizzeranno i crediti d’imposta con le stesse modalità con cui sarebbero stati utilizzati dal soggetto titolare, cedente.

Dopo tale data, la quota non compensata non potrà essere utilizzata nei successivi anni, né potrà essere fatta richiesta di rimborso, né procedere a ulteriore cessione.

Un successivo provvedimento fornirà, invece, le istruzioni, per le altre tipologie di crediti d’imposta previsti dal D.L. Rilancio e, cioè, i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

In allegato, anche le istruzioni diramate dall’Agenzia per la compilazione della comunicazione (all. 3).

 

 

 

 

 

 

 

Ecobonus e sisma bonus

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 giugno 2020)

 

Si coglie l’occasione per  comunicare, inoltre, che con Risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020 (all.4), l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di fruizione delle detrazioni per la riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) e per interventi antisismici (cd sisma bonus), previsti dall’articolo 1, commi 344 e 349, L. n. 296/2006.

 Trattasi della detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a interventi diretti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti.

L’Agenzia chiarisce l’ambito applicativo delle predette detrazioni, a seguito di divergenti interpretazioni fornite negli anni precedenti, prima con circolare n. 36/E del 2007 e poi con risoluzione n. 303/E del 2008.

Mentre, infatti, con la circolare del 2007, era stato precisato che il beneficio spetterebbe anche ai titolari di reddito di impresa (siano esse persone fisiche, società di persone o di capitali) ed interesserebbe “i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali”, con la risoluzione del 2008 era stato ristretto l’ambito applicativo della agevolazione in esame, escludendola per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica sugli immobili  cd merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

Ne sono seguite negli anni diverse controversie fondate sull’assunto che non sussistono nella legislazione vigente espresse previsioni normative che limitino in tal senso la fruizione del beneficio e con l’evidenziazione della finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa.

La stessa Corte di Cassazione è intervenuta con diverse sentenze statuendo il principio secondo cui il beneficio fiscale di cui al comma 344, articolo 1, sopra citato (ecobonus), per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti , spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi… ovvero su edifici riassegnati ai soci.

 La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la distinzione per l’innanzi fatta dall’Agenzia tra “immobili merce” e “immobili patrimonio” non è contemplata nell’articolo 1, comma 344 sopra citato, non sussistendo nella norma alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza del giudice di legittimità, l’Agenzia delle Entrate afferma, con il documento di prassi in commento, che la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica (di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, L. n. 296/2006) spetti anche ai titolari di reddito di impresa, eseguiti sugli immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla natura degli immobili, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Stesso riconoscimento viene operato all’agevolazione prevista per interventi antisismici eseguiti sugli immobili da parte di titolari di reddito di impresa.

 

Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, con la risoluzione del 25 giugno 2020, l’Agenzia afferma che le due agevolazioni, ecobonus e sisma bonus, spettano anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico del risparmio energetico, evidenziato dalla Cassazione stessa e della messa in sicurezza degli edifici.

 

Sono, quindi, da ritenersi superate le indicazioni difformi fornite precedentemente.

Si rinvia, per i dovuti approfondimenti, alla Circolare di Confcooperative Habitat n. 18 del 2 luglio 2020.