Nell’ambito delle modifiche apportate alla
riforma del lavoro Jobs Act dal recente correttivo normativo Dlgs. n. 185/2016(1) sono state previste ulteriori
concessioni in materia di ammortizzatori
sociali in deroga sul 2016 rispetto alle regole più stringenti stabilite in
via generale nel 2014 (Decreto n.83473 del 1 agosto 2015).
In particolare, ricordiamo che l’art. 2, c.
1, lettera f), punto 1), del Dlgs. n. 185/2016 ha stabilito che per il 2016 i trattamenti di integrazione
salariale e mobilità possono essere riconosciuti dalle Regioni anche in deroga
ai requisiti introdotti nel 2014 nel limite del 50%, e non più del 5%, delle
risorse loro singolarmente assegnate. Si tratta di una norma che trova applicazione anche per il passato (triennio
2014-2016), ad eccezione delle risorse ripartite dal Ministero alle
Regioni e già utilizzate da queste ultime in presenza di provvedimenti
decretati.
Ora, la circolare del Ministero del Lavoro in
oggetto
commenta tale norma offrendo utili
chiarimenti applicativi e, soprattutto, una sintesi – riferita all’intero triennio ma distinta per singolo anno - dell’impatto
che questo innalzamento della soglia al 50% comporta in termini di risorse
assegnate alle Regioni da considerarsi fuori dall’applicazione del D.I. del
2014.
Tra i principali chiarimenti, spiccano alcune situazioni che derogano
di fatto alla regola generale – contenuta a suo tempo nella legge 92/2012 (art.
2, comma 64) – circa il venir meno degli ammortizzatori sociali in deroga a
partire dal prossimo anno:
-
la possibilità per le Regioni di emanare i
loro decreti anche dopo il 2016 per qualsiasi trattamento che abbia comunque
inizio entro la fine di quest’anno;
-
la possibilità per le Regioni di autorizzare
ammortizzatori sociali in deroga con DECORRENZA SUCCESSIVA al 31 dicembre 2016,
“purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari
scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori, comunque, siano
adottati entro e non oltre il 31.12.2016” (es. proroghe).
Nel rimandare al testo della circolare per
ulteriori dettagli e approfondimenti, segnaliamo che quest’ultima concessione
ammessa dal Ministero del Lavoro trova fondamento in uno specifico parere
dell’Avvocatura Generale dello Stato anch’esso allegato.
(1) Nostra circolare n. 39 del 10 ottobre
2016 – prot. n. 4593.