Circolari

Circ. n. 43/2016

Circolare ML n. 34 del 4 novembre 2016 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA: ampliamento delle deroghe ai criteri stabiliti fino al 50% delle risorseattribuite alle Regioni.

Nell’ambito delle modifiche apportate alla riforma del lavoro Jobs Act dal recente correttivo normativo Dlgs. n. 185/2016(1) sono state previste ulteriori concessioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga sul 2016 rispetto alle regole più stringenti stabilite in via generale nel 2014 (Decreto n.83473 del 1 agosto 2015).

In particolare, ricordiamo che l’art. 2, c. 1, lettera f), punto 1), del Dlgs. n. 185/2016 ha stabilito che per il 2016 i trattamenti di integrazione salariale e mobilità possono essere riconosciuti dalle Regioni anche in deroga ai requisiti introdotti nel 2014 nel limite del 50%, e non più del 5%, delle risorse loro singolarmente assegnate. Si tratta di una norma che trova applicazione anche per il passato (triennio 2014-2016), ad eccezione delle risorse ripartite dal Ministero alle Regioni e già utilizzate da queste ultime in presenza di provvedimenti decretati.

Ora, la circolare del Ministero del Lavoro in oggetto commenta tale norma offrendo utili chiarimenti applicativi e, soprattutto, una sintesi – riferita all’intero triennio ma distinta per singolo anno - dell’impatto che questo innalzamento della soglia al 50% comporta in termini di risorse assegnate alle Regioni da considerarsi fuori dall’applicazione del D.I. del 2014.

 

Tra i principali chiarimenti, spiccano alcune situazioni che derogano di fatto alla regola generale – contenuta a suo tempo nella legge 92/2012 (art. 2, comma 64) – circa il venir meno degli ammortizzatori sociali in deroga a partire dal prossimo anno:

  • la possibilità per le Regioni di emanare i loro decreti anche dopo il 2016 per qualsiasi trattamento che abbia comunque inizio entro la fine di quest’anno;

  • la possibilità per le Regioni di autorizzare ammortizzatori sociali in deroga con DECORRENZA SUCCESSIVA al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori, comunque, siano adottati entro e non oltre il 31.12.2016” (es. proroghe).

Nel rimandare al testo della circolare per ulteriori dettagli e approfondimenti, segnaliamo che quest’ultima concessione ammessa dal Ministero del Lavoro trova fondamento in uno specifico parere dell’Avvocatura Generale dello Stato anch’esso allegato.










(1) Nostra circolare n. 39 del 10 ottobre 2016 – prot. n. 4593.