Il Ministero del Lavoro offre ulteriori
indicazioni rispetto alla procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie sui licenziamenti illegittimi prevista dall’art. 6 del decreto
legislativo n. 23/2015, integrando la precedente nota del 27 maggio 2015
(1).
Si tratta, come noto, della procedura
introdotta nell’ambito delle nuove disposizioni sul contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti (in vigore dal 7 marzo u.s.) che implica, per il datore di lavoro, l’obbligo di comunicarne
entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, l’esito positivo o negativo.
Con le nuove disposizioni il Ministero
chiarisce alcuni aspetti su cui, dal nostro punto di vista, sorgevano pochi
dubbi ma comunque degni di attenzione:
-
La comunicazione è dovuta solo se datore propone la
conciliazione al lavoratore (si ricorda che per questo ha tempo 60 giorni
dal recesso);
-
sempre nel caso di risoluzione del rapporto alla
comunicazione è tenuta anche l’agenzia di lavoro (il Ministero non lo
esplicita, ma è chiaro che questa specifica riguarda la somministrazione di
lavoro);
-
la comunicazione NON va effettuata se rapporto si risolve durante il periodo di
prova;
-
in linea con le regole generali già vigenti in materia, titolati
ad operare e a gestire la comunicazione sono anche gli intermediari/CSA
autorizzati.
Nel rimandare al testo della nota allegata
per ulteriori approfondimenti, ci preme ricordare in questa sede che i
datori di lavoro sono chiamati a utilizzare
per la comunicazione l’applicazione “UNILAV Conciliazione” – disponibile
dal 1° giugno u.s. sul sito www.cliclavoro.gov.it - e che la mancata comunicazione determina
l’applicazione della sanzione amministrativa già stabilita in via generale per
CO mancanti (compresa tra 100 e 500 € per ogni lavoratore interessato).