Circolari

Circ. n. 43/2015

Ministero del Lavoro – Nota operativa 22-07-2015, prot. 3845.Integrazione alla nota operativa 27-05-2015 sull’offertadi conciliazione stragiudiziale per licenziamenti illegittimi.(Dlgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti).

Il Ministero del Lavoro offre ulteriori indicazioni rispetto alla procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi prevista dall’art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015, integrando la precedente nota del 27 maggio 2015 (1).

Si tratta, come noto, della procedura introdotta nell’ambito delle nuove disposizioni sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (in vigore dal 7 marzo u.s.) che implica, per il datore di lavoro, l’obbligo di comunicarne entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, l’esito positivo o negativo.

Con le nuove disposizioni il Ministero chiarisce alcuni aspetti su cui, dal nostro punto di vista, sorgevano pochi dubbi ma comunque degni di attenzione:

  • La comunicazione è dovuta solo se datore propone la conciliazione al lavoratore (si ricorda che per questo ha tempo 60 giorni dal recesso);

  • sempre nel caso di risoluzione del rapporto alla comunicazione è tenuta anche l’agenzia di lavoro (il Ministero non lo esplicita, ma è chiaro che questa specifica riguarda la somministrazione di lavoro);

  • la comunicazione NON va effettuata se  rapporto si risolve durante il periodo di prova;

  • in linea con le regole generali già vigenti in materia, titolati ad operare e a gestire la comunicazione sono anche gli intermediari/CSA autorizzati.

Nel rimandare al testo della nota allegata per ulteriori approfondimenti, ci preme ricordare in questa sede che i datori di lavoro sono chiamati a utilizzare per la comunicazione l’applicazione “UNILAV Conciliazione” – disponibile dal 1° giugno u.s. sul sito www.cliclavoro.gov.it - e che la mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione amministrativa già stabilita in via generale per CO mancanti (compresa tra 100 e 500 € per ogni lavoratore interessato).


















(1)   Nostra circolare n. 30 del 28 maggio 2015 – prot. n. 2667