Questa mattina è stato sottoscritto il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (di seguito AEC) che disciplina i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione.
Si tratta di un accordo che Confcooperative firma fin dalla sua origine insieme a Confindustria, vista la peculiarità del rapporto con gli agenti di commercio presenti in modo trasversale in molti settori produttivi del sistema cooperativo.
L’intesa rinnova il precedente accordo del 20 marzo 2002, ed è il frutto di svariati anni di trattativa che hanno visto lunghi periodi di quiescenza negoziale, dettati sia dalle richieste delle OOSS particolarmente controverse sia dalle vicissitudini legate ad Enasarco per il rinnovo degli Organi, di cui Confcooperative è socio fondatore.
L’accordo entra in vigore il 1 settembre 2014 e scadrà il 31 dicembre 2017.
Nell’allegare alla presente il Testo integrale, segnaliamo che la nuova intesa è stata scritta con l’obiettivo di dare maggiore certezza all’articolato e di semplificare il più possibile i contenuti, ora più comprensibili.
Il tema centrale, anche nell’ottica della semplificazione appena richiamata, è rappresentato dalle modifiche alla disciplina sull’indennità per lo scioglimento del contratto (articolo 10), nonché al successivo articolo 11, strettamente connesso, relativo alla determinazione della c.d. indennità meritocratica.
Nel merito, all’interno dell’articolo 10 le parti stipulanti ribadiscono, in primo luogo, come la disciplina contrattuale sull’indennità per lo scioglimento del contratto si ponga nel rispetto sia della direttiva CEE n. 86/653 sia dell’articolo 1751 del Codice Civile, costituendo nel complesso condizione di miglior favore.
La nuova formulazione ha il pregio di declinare in maniera chiara la composizione dell’indennità, che si articola rispettivamente in:
· indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) – capo I (già presente nell’accordo del 2002);
· indennità suppletiva di clientela – capo II (già presente nell’accordo del 2002);
· indennità meritocratica – capo III (anch’essa già presente nella sostanza nell’accordo del 2002, sebbene non esisteva uno specifico capo III, e la sola che effettivamente risulta essere collegata all’incremento della clientela e/o del giro di affari).
Da un punto di vista sostanziale con la nuova formulazione trovano risposta alcune perplessità e i numerosi contenziosi sollevati, che il precedente accordo aveva generato sul tema:
· il riconoscimento dell’indennità meritocratica solo per la quota parte che supera la somma del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela e a patto che tale somma non ecceda il tetto previsto dall’articolo 1751 c.c. (terzo comma)[1] - di fatto se l’indennità meritocratica supera la somma delle altre due indennità, sempre che tale somma sia inferiore al limite stabilito dal Codice Civile, l’indennità per lo scioglimento del contratto sarà pari alla prima;
· una puntualizzazione delle fattispecie che determinano comunque il riconoscimento dell’indennità suppletiva di clientela e dell’indennità meritocratica perché il contratto di agenzia si è sciolto per fatti non imputabili all’agente (es. dimissioni dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente).
Ancor più rilevante quanto ora disposto dall’articolo 11 - rinominato - e concernente la determinazione dell’indennità meritocratica: è stata infatti riscritta la procedura di calcolo da seguire per procedere all’individuazione di tale indennità (in precedenza dettata in maniera disorganica, oltre che confusa, attraverso le disposizioni riportate in due separati articoli – 10 e 11).
Il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe apparire piuttosto complesso, ma, anche grazie all’esempio di calcolo riportato in appendice all’AEC, si può comprendere come risulti essere maggiormente aderente a logiche commerciali in uso e, soprattutto, maggiormente “meritocratico” e correlato agli effettivi risultati conseguiti dall’agente.
In questa sede preme accennare alla logica su cui affonda le radici, mentre per una sua puntuale disamina si rimanda alla lettura dell’accordo:
1. si individua il valore dell’incremento della clientela, basato sul differenziale delle provvigioni liquidate in un orizzonte temporale circoscritto e calibrato in funzione di quella che è stata la durata del rapporto di agenziale;
2. in funzione della tipologia dell’agente (monomandatario o plurimandatario) e della durata del rapporto, si individua il c.d. “periodo di prognosi”, cioè l’intervallo di tempo per il quale la casa mandante dovrebbe continuare ad avvantaggiarsi dell’attività svolta dall’agente, identificandolo tra quelli indicati nella tabella inserita all’articolo 11;
3. sempre utilizzando i valori riportati nella tabella, rispetto al periodo di prognosi appena identificato, si va a depurare il valore dell’incremento della clientela inizialmente individuato rispetto a un c.d. “tasso di migrazione” espresso in percentuale, indicativo della quota parte di clientela che passando il tempo si viene fisiologicamente perdendo (l’operazione si ripete ciascun anno del periodo di prognosi);
4. le somme così depurate, diminuite ulteriormente di una percentuale forfettaria e variabile rispetto alla durata dei contratti di agenzia, vanno a determinare l’indennità meritocratica, per la cui erogazione, tuttavia, si richiamano le regole già dette in precedenza (erogata solo per la quota parte che supera la somma del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela e a patto che tale somma non ecceda il tetto previsto dall’articolo 1751 c.c., terzo comma).
Coerentemente con l’introduzione di un nuovo meccanismo di calcolo, significativamente diverso da quello previgente, si segnala una nuova norma transitoria che salvaguarda i contratti di agenzia già stipulati e in corso alla data del rinnovo (30 luglio 2014), per i quali, a patto che durino almeno fino al marzo 2017, il nuovo regime varrà solo a decorrere dal 2016.
Rinviando al testo dell’AEC per ulteriori approfondimenti, si offre di seguito un’analisi puntuale degli altri articoli modificati dal rinnovo.
Articolo 1 – Definizione dell’agente e sfera di applicazione
Si introduce un ulteriore chiarimento a verbale, che, ai fini di una maggiore certezza nei rapporti di agenzia tra le parti, serve a precisare come le comunicazioni tra agenti e case mandanti si considerino conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, a meno che non si provi di essere stati senza colpa nell’impossibilità di averne notizia.
Articolo 2 – Zona ed esclusiva - Variazioni
Rispetto alle variazioni di zona sull’operatività dell’agente, si classifica ora in maniera chiara le variazioni di lieve entità (fino al 5% delle provvigioni), di media entità (tra il 5% e il 15%) o di rilevante entità (superiori al 15%). Fatta salva per la riduzione dal 20% al 15% della soglia sopra la quale si considera variazione di rilevante entità, la disciplina non ha subito particolari modifiche, ma la nuova veste data all’articolo e le formulazioni utilizzate risultano più agevoli.
Articolo 4 – Contratto a tempo determinato
Bisogna rilevare l’innesto di un terzo comma, che esclude l’individuazione di un periodo di prova da parte della casa mandante – valido solo per il primo rapporto – in presenza di rinnovi di contratti a termine aventi medesimo contenuto di attività (zona, prodotti e clienti).
Articolo 5 – Diritti e doveri delle parti
Va registrata la riduzione da 60 a 30 giorni del periodo concesso al preponente, in assenza di altri termine stabiliti dai singoli contratti, per eventualmente rifiutare le proposte d’ordine trasmesse dall’agente; diversamente, solo ai fini dei diritti di provvigione, passato tale termine dalla data del loro ricevimento, le proposte si intenderanno accettate.
Articolo 6 - Provvigioni
Si segnalano in merito due novità:
· la possibilità che in alternativa alla provvigione separata da riconoscere all’agente che riscuote per conto della casa mandante possa utilizzarsi un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale (fattispecie introdotta anche in sostituzione della provvigione separata da riconoscere all’agente cui viene dato l’incarico di coordinare altri rappresentanti in una determinata area);
· l’aumento da 4 a 6 dei mesi successivi alla cessazione del rapporto, entro i quali la conclusione di eventuali trattative commerciali avviate dall’agente (ma non ancora realizzate quando si è sciolto il contratto di agenzia), determinano il suo diritto alle relative provvigioni.
Articolo 7 – Liquidazione delle provvigioni
Su questo fronte si è provveduto:
· ad armonizzare gli effetti di un loro tardivo pagamento da parte delle ditte (come noto oltre 15 giorni rispetto ai termini previsti) con la disciplina stabilita dal decreto legislativo 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come successivamente modificato dal decreto legislativo 192/2012;
· ad integrare le modalità con cui le ditte devono, almeno alla fine di ogni mese/trimestre, far conoscere ai loro agenti il risultato prodotto dalla loro attività; qualora l’invio delle fatture ai clienti non avvenga attraverso gli agenti, ora, in alternativa all’invio di loro copie agli stessi, è possibile recapitare “un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvisionale”.
Articolo 12 – Malattia ed infortunio
Il testo è stato oggetto di un necessario aggiornamento per un corretto adeguamento con la nuova polizza infortuni e malattia stipulata dalla Fondazione Enasarco.
Coerentemente, su questo tema si richiama anche un doveroso aggiornamento del regolamento relativo agli articoli 12 e 25 dell’AEC – allegato all’accordo – nella sua seconda parte, quella appunto dedicata alla polizza (il regolamento come si vedrà più avanti è stato aggiornato anche relativamente alle disposizioni dell’art. 25 – ex art. 23 - in base alla convenzione del 20 dicembre 2007 sui rendimenti degli accantonamenti FIRR).
Articolo 13 – Gravidanza e puerperio
Viene esteso da 8 a 12 mesi l’intervallo di tempo di sospensione del rapporto a richiesta dell’agente, periodo nel quale la casa mandante deve astenersi dalla risoluzione del rapporto (fattispecie che in base al nuovo articolo trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di un minore).
Inoltre, in presenza di casi di interruzione della gravidanza che comportino rischi e pericoli di salute e di vita per la donna (ex articoli 4, 5 e 6 della legge 194/1978), il rapporto resterà sospeso a richiesta dell’agente per un periodo massimo di 5 mesi.
Articolo 14 – Patto di non concorrenza post-contrattuale
Le disposizioni già presenti vengono integrate con una precisazione sulla natura non provvigionale dell’indennità spettante all’agente.
Articolo 15 – Trattamento Previdenza
Con riferimento alla contribuzione annua in materia previdenziale l’AEC rimanda ora più correttamente al regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco per l’individuazione delle aliquote (art. 4) e dei massimali provvisionali cui applicarle (art. 5).
Diversamente dal passato, quindi, tali valori non vengono più espressamente indicati nel testo dell’accordo, anche perché, come in passato, sono suscettibili di variazioni.
Analogo discorso vale per lo schema di contribuzione alternativa (basato sempre sulle provvigioni corrisposte, ma senza alcun massimale individuato) che è previsto qualora le attività di agenzia siano esercitate da società per azioni o a responsabilità limitata, visto che in questo caso non trova applicazione l’ordinario trattamento previdenziale (per questo si rimanda all’art. 6 del vigente regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco).
Articolo 16 – Iscrizione ENASARCO
Si procede ad un’armonizzazione del testo rispetto alla maturazione degli interessi per le quote di indennità di risoluzione del rapporto accantonate presso l’Enasarco nel ramo FIRR.
Ciò alla luce delle modalità di determinazione e applicazione del tasso di rendimento come stabilite dall’Accordo di modifica del 20 dicembre 2007 della convenzione FIRR del 1992 siglata da Enasarco e parti sociali.
Coerentemente, si è condiviso un aggiornamento del regolamento relativo agli articoli 12 e 25 dell’AEC – allegato all’accordo – nella sua prima parte, quella appunto dedicata a questo aspetto.
Articolo 19 – Procedure di conciliazione
Le parti condividono l’opportunità per un rilancio delle procedure stragiudiziali di conciliazione al fine di ridurre il contenzioso, tema su cui il precedente accordo conteneva solo un generico accenno, e, a tal fine, convengono di costituire una commissione per la definizione entro i prossimi 6 mesi di una procedura di conciliazione attraverso un apposito regolamento.
Articolo 20 – Ente bilaterale nazionale per settore degli agenti e rappresentanti di commercio (NUOVO ARTICOLO)
Viene istituita una commissione paritetica che elabori proposte di Statuto e di Regolamento, procedure nonché criteri di funzionamento e ipotesi di finanziamento di un ente bilaterale nazionale per il settore.
Premesso quindi che ad oggi tutto è rimesso ad una valutazione delle parti stipulanti entro 6 mesi dalla firma dell’accordo sui risultati prodotti dalla commissione, il nuovo articolo indica possibili scopi dell’ente bilaterale, tra cui si segnalano l’analisi dei fabbisogni formativi, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale nonché un osservatorio sulla professione degli agenti.
Articolo 21 – Assistenza sanitaria integrativa (NUOVO ARTICOLO)
Anche in questo caso si avvia una commissione per avanzare proposte sul tema, nell’ottica della possibile costituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa, valutando anche la praticabilità di trasformare in fondo sanitario, a parità di risorse, la polizza infortuni e malattia stipulata dalla Fondazione Enasarco di cui all’articolo 12.
[1] In base al Codice Civile l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.