Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è in vigore il decreto legislativo in oggetto, con cui viene data attuazione ad alcuni profili contenuti nella Legge Delega Spettacolo n. 106/2022 approvato lo scorso anno (cfr. Circolare Confcooperative Cultura Turismo e Sport del 4 agosto 2022 – prot. n. 3142).
In particolare, nell’ottica di garantire specifiche tutele economiche ai lavoratori del settore spettacolo impegnati in prestazioni dal carattere discontinuo, viene introdotta dal 1° GENNAIO 2024 un’INDENNITA’ DI DISCONTINUITA’ in favore di soggetti con determinati requisiti, fruibile in via transitoria già da quest’anno (art. 2, comma 6).
A riguardo segnaliamo l’emanazione da parte dell’INPS del messaggio in oggetto che, nel rinviare ad una successiva circolare maggiormente analitica della misura, fornisce le prime indicazioni ai soggetti interessati per l’invio, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre p.v. delle domande all’INPS riferite all’anno 2023.
Prima di illustrare le caratteristiche principali di tale indennità, evidenziamo che in termini di finanziamento il suo riconoscimento determina (art. 7), sempre a decorrere dal 2024, il versamento di un nuovo contributo a carico del datore di lavoro/committente (aliquota 1%), a fronte del quale tuttavia viene:
- ridotta dall’1,4% all’1,1% la contribuzione addizionale NASpI che grava, come noto, in presenza di rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, fermo restando il permanere di uno 0,5% aggiuntivo da versare in presenza di ciascun rinnovo del contratto;
- abolita la contribuzione dell’1,06%(1) prevista per l’indennità di disoccupazione ALAS in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, in considerazione del venir meno di questo strumento dal 2024.
Peraltro, dal 2024 alla contribuzione datoriale appena richiamata si aggiunge anche un contributo di solidarietà di 0,5% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo applicato a retribuzioni e compensi eccedenti il massimale contributivo previsto annualmente per i medesimi iscritti al Fondo.
Detto ciò, come anche chiarito nel breve messaggio INPS, il decreto (art. 1) individua quali destinatari dell’indennità le seguenti categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dipendenti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, riconducibili alle qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005, lett. a);
- dipendenti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari della misura dal recente DM Lavoro del 25 luglio 2023 e di seguito elencati: operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015.
Dal punto di vista dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità il provvedimento (art. 2) stabilisce il ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
- essere cittadino comunitario ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore 25 mila euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fatto salvo che ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, ALAS o NASpI nel medesimo anno;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato dipendente a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Rispetto all’importo e alla durata della prestazione, il decreto (art. 3) prevede il riconoscimento dell’indennità:
- per un numero di giornate pari a 1/3 (elevato al 90% per le domande riferite al 2023) di quelle accreditate nell’anno precedente alla presentazione della domanda al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, detratte le giornate utilizzate ai fini della percezione di altre indennità, nel limite complessivo di 312 giornate;
- per un ammontare pari al 60% (elevato al 90% per le domande riferite al 2023) del valore medio delle retribuzioni imponibili percepite durante le giornate di contribuzione al Fondo di cui sopra, nel limite tuttavia del minimale di contribuzione giornaliero stabilito annualmente da INPS.
Tuttavia, se le risorse previste a copertura della misura (90 milioni circa per l’anno 2023 e circa 40 milioni per gli anni successivi) non risultassero sufficienti per soddisfare il numero di domande ammesse, l’INPS si riserva di ridurre e riparametrare in misura proporzionale l’indennità spettante.
Fatta eccezione per quelle riferite al 2023 per cui, come detto, il termine di invio scade il 15 dicembre p.v., a regime le domande andranno trasmesse entro il 30 marzo di ogni anno, dopodiché l’INPS entro il 30 settembre procede a una valutazione massiva delle stesse e, entro i successivi 30 giorni, a ridetermina eventualmente l’importo della prestazione spettante a causa di risorse insufficienti.
La prestazione è corrisposta in un’unica soluzione e imponibile fiscalmente, include inoltre contribuzione figurativa (art. 4), mentre risulta essere incumulabile (art. 6) nell’anno di competenza e per le stesse giornate con le indennità di maternità, malattia, infortunio, disoccupazione (anche agricola e quella ALAS nelle more della sua abrogazione dal 2024) nonché con la fruizione di ammortizzatori sociali e di tutele in caso di sospensione del rapporto.
Infine (art. 5), in un’ottica di mantenimento e sviluppo delle competenze per il loro reinserimento nel mercato del lavoro, i beneficiari dell’indennità sono coinvolti in percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo – da definirsi con un apposito DM Lavoro previa intesa in sede di Conferenza unificata – per i quali sarà eventualmente possibile l’utilizzo delle risorse dei fondi interprofessionali (es. FONCOOP) o il finanziamento – anche in parte – di tali iniziative nell’ambito della programmazione regionale o nazionale, incluso il PNRR e il connesso Programma GOL di occupabilità dei lavoratori.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 44 del 6 giugno 2022 – prot. n. 246.