Circolari

Circ. n. 42/2022

CONVERSIONE D.L. FINE STATO EMERGENZA •MASCHERINE•LAVORO AGILE• TUTELE LAVORATORI FRAGILI

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina generale sulla conversione del D.L. 24/2022(1), commentiamo alcune novità di specifico interesse:

  • Art. 5, commi 2 e 8: l’obbligo di indossare di FINO AL 15 GIUGNO 2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER I LAVORATORI DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani e comunque tutte le strutture residenziali ex art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017. Si recepisce così espressamente quanto già in vigore dal 1° maggio in base all’Ordinanza Ministro della Salute del 28 aprile 2022 che, fatto salvo il perdurante rispetto nei luoghi di lavoro del Protocollo Nazionale Anti-Covid del 6 aprile 2021(2), raccomanda comunque l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
  • Art. 10, comma 2-bis: la PROROGA FINO AL 31 AGOSTO 2022 della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA, senza gli accordi individuali previsti dalla legge (cfr. BOX 1 di approfondimento).
  • Art. 10, commi 1-bis e 1-ter: la PROROGA FINO al 30 GIUGNO 2022 di alcune TUTELE già precedentemente disciplinate in favore dei LAVORATORI FRAGILI e più specificatamente della regola secondo cui tali lavoratori svolgono - di norma - l’attività lavorativa in smart working, laddove compatibile con la loro mansione o, altrimenti, vedano equiparato il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento di malattia (cfr. BOX 2 di approfondimento).
  • Art. 10, comma 5-quinquies: la PROROGA FINO al 30 GIUGNO 2022 del DIRITTO AL LAVORO AGILE, sempreché l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, riconoscibile a GENITORI DI FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (escluso nell’ipotesi in cui l’altro genitore in famiglia non lavori).
  • Art. 10, comma 2, che rinvia ad Allegato B (punto 2): la PROROGA FINO al 31 LUGLIO 2022 del DIRITTO AL LAVORO AGILE, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, riconoscibile a GENITORI DI FIGLI UNDER 14 (escluso nell’ipotesi in cui l’altro genitore in famiglia non lavori o benefici di strumenti di sostegno al reddito a fronte di sospensione/cessazione dell’attività lavorativa) nonché ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SArs-CoV-2.
  • Art. 10, comma 2, che rinvia ad Allegato B (punto 1): l’ULTERIORE PROROGA AL 31 LUGLIO 2022 - in luogo del 30 giugno 2022 - dell’obbligo di SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA che da tempo ricade sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e per il quale le imprese possono incaricare (anche se non obbligate) un proprio medico competente o ricorrere alternativamente ai medici del lavoro messi a disposizione da INAIL.
  • Art. 9-bis: la POSSIBILITA’ DI SVOLGERE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANCHE A DISTANZA TRAMITE LA METODOLOGIA DELLA VIDEOCONFERENZA SINCRONA, fatta eccezione per le attività formative che prevedano un addestramento o una prova pratica e nelle more del nuovo accordo in materia di formazione e addestramento da adottarsi - secondo quanto recentemente previsto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021(3) - entro il 30 giugno p.v. in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Qui di seguito riportiamo due specifici approfondimenti dedicati, da un lato, al ricorso al lavoro agile in forma semplificata, dall’altro, alle tutele previste per i lavoratori fragili.

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BOX 1 - PROROGA MODALITA’ SEMPLIFICATE PER LAVORO AGILE (art. 10, comma 2-bis)

Facendo seguito ai nostri precedenti approfondimenti sul tema segnaliamo la proroga FINO AL 31 AGOSTO 2022 (in luogo del 30 giugno p.v.) della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA e, quindi, in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

Si tratta di una disciplina legata allo stato di emergenza, ma che ora sostanzialmente sopravvive per ulteriori mesi e che, se mai emergessero dubbi, supera ad oggi in termini pratico-operativo anche quanto definito dalle Parti Sociali nel recente Protocollo Nazionale sul lavoro agile, sottoscritto in un’ottica di accompagnamento della normativa ordinaria vigente.

In particolare, ad essere posticipata fino a tale data è la validità delle disposizioni in materia di lavoro agile di cui all’art. 90, commi 3 e 4 del D.L. 34/2020.

Come già abbiamo avuto modo di commentare in occasione di precedenti proroghe, l’attivazione del lavoro agile dovrà sempre avvenire con una comunicazione al lavoratore e l’invio della documentazione attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative comunicazioni obbligatorie.

Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017 secondo il fac-simile predisposto da tempo dall’INAIL e disponibile sul suo sito.

Inoltre, ricordiamo come questa misura vada tenuta distinta dalle disposizioni riguardanti determinate categorie di soggetti quali lavoratori fragili (vedi box successivo) o genitori con figli disabili o under 14 (richiamate sinteticamente in premessa).

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BOX 2 – PROROGA TUTELE LAVORATORI FRAGILI (art. 10, commi 1-bis e 1-ter)

Viene estesa FINO AL 30 GIUGNO 2022 - in luogo del previgente termine fissato alla fine del mese di marzo scorso – la validità dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020, secondo cui tali lavoratori svolgono di norma, laddove compatibile, la loro prestazione in modalità agile, rendendosi praticabile lo strumento dello smart working anche attraverso l’eventuale attribuzione di una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria/area di inquadramento o il coinvolgimento del lavoratore in attività formative anche da remoto. Per tali lavoratori si intendono quei soggetti cui è stata riconosciuta una disabilità grave o in possesso di una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (categorie peraltro in gran parte sovrapponibili con quelle per le quali ai sensi dell’art. 10, comma 2, richiamato in precedenza, il diritto al lavoro in modalità agile sarebbe riconoscibile di fatto per un ulteriore mese fino al 31 luglio p.v.).

Sempre FINO AL 30 GIUGNO 2022 – invece del previgente termine fissato anche in questo caso alla fine del mese di marzo scorso – viene prorogato l’art. 26, comma 2, del D.L. 18/2020 che come noto dispone l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento di malattia (senza computo ai fini del comporto), in favore di soggetti che non possono svolgere la loro attività in modalità agile.

In questo caso, l’estensione temporale di tale disposizione viene riferita ad una platea di lavoratori più circoscritta e puntuale, vale a dire a quelli per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel DM del 4 febbraio u.s.(4), quindi già in vigore, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro della Pubblica Amministrazione, cui si rimanda per una disamina puntuale delle patologie e delle condizioni alla base dello status di fragilità (la loro sussistenza va attestata in una certificazione rilasciata al soggetto dal suo medico di medicina generale). Rispetto a questi soggetti è contestualmente prorogata sempre fino al 30 giugno p.v. la possibilità per i datori di lavoro con obbligo previdenziale presso INPS ma che erogano direttamente la copertura di malattia ai loro lavoratori (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.) di richiedere all’INPS il rimborso  degli oneri sostenuti in merito alla tutela in questione, vedendosi riconosciuti come noto un forfait annuo di 600€ a lavoratore.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 28 del 25 marzo 2022 - prot. n. 1154.

(2) Da ultimo, Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 36 del 5 maggio 2022 - prot. n. 2012. Evidenziamo come il punto 6 del Protocollo affronti, peraltro, specificatamente il tema dei dispositivi di protezione individuali.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.88 dell’15 febbraio 2021 - prot. n. 617.

 

(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 20 del 21 febbraio 2022 - prot. n. 713.