Nell’ambito del Consiglio dei Ministri previsto in data odierna, risulta in fase di approvazione, per l’avvio del successivo iter di consultazione alle Commissioni parlamentari, lo Schema di decreto legislativo in oggetto indicato in materia di disciplina del mercato elettrico (in Allegato).
Nel segnalare che lo schema di decreto che si trasmette è una bozza del tutto provvisoria, dovendo essere ancora sottoposto al vaglio parlamentare per eventuali successive modifiche o integrazioni, sembra comunque utile condividerne i contenuti, anche al fine di acquisire dalle Federazioni di settore, dalle Unioni in indirizzo e dalle società di sistema osservazioni o segnalazioni di criticità che si ritiene utile rilevare in sede parlamentare.
Si rinvia alla lettura del documento, indicando alcuni elementi di sintesi.
OBIETTIVI E FINALITÀ
Il decreto definisce modalità di organizzazione del mercato dell’energia elettrica con l’obiettivo di garantire alcuni principi fondamentali quali il principio di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicità del sistema dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei consumatori, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica. L’organizzazione del mercato tiene altresì conto dell’esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l’aumento della capacità di interconnessione.
STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO
Il decreto, nell’attuale versione, consta di 27 articolo ed 1 allegato, secondo il seguente schema:
art. 1 - principi generali di organizzazione del mercato dell’energia elettrica
art. 2 - modifiche e integrazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79
art. 3 - definizioni
art. 4 - partecipazione al mercato degli operatori dei paesi terzi
art. 5 - diritti contrattuali dei clienti
art. 6 - bollette e informazioni di fatturazione
art. 7 - diritto a cambiare fornitore
art. 8 - contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica
art. 9 - sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente
art. 10 - strumenti di confronto delle offerte
art. 11 - clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica
art. 12 - contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l’aggregazione
art. 13 - formazione dei prezzi nei mercati dell’energia elettrica
di tutela dei clienti vulnerabili di cui all’articolo 11 del presente decreto.
art. 14 - clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini
art. 15 - accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette
art. 16 - sistemi semplici di produzione e consumo
art. 17 - sistemi di distribuzione chiusi
art. 18 - sviluppo di capacità di stoccaggio
art. 19 - sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione
art. 20 - obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione
art. 21 - preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l’adeguatezza
art. 22 - funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione
art. 23 - funzioni e responsabilità del gestore della rete di distribuzione
art.24 - funzioni e compiti dell’autorità di regolazione
art. 25 - poteri sanzionatori dell’autorità di regolazione energia reti e ambiente
art. 26 - esenzione per i nuovi interconnettori tra stati membri dell’UE
art.27 - clausola di invarianza finanziaria
FOCUS SU COMUNITÀ ENERGETICHE DEI CITTADINI
Nel rinviare alla lettura del provvedimento, si segnala come il decreto preveda, tra l’altro, la figura della comunità energetica dei cittadini (a cui è specificatamente dedicato l’articolo 14, definita, all’articolo 3, comma 3 come un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
d) che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
Con riferimento alla costituzione, l’articolo 11, comma 7 dispone che gli enti locali che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa.
L’articolo 14, quindi, che detta disposizioni specifiche sui clienti attivi e sulle comunità dei cittadini, prevede che i membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando al loro interno un soggetto responsabile.
Le comunità energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione è volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresì recedere dalla configurazione della comunità con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall’articolo 7 del decreto;
b) i membri o soci della comunità mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualità di clienti civili ovvero di clienti attivi;
c) la comunità opera in almeno uno degli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall’aggregazione, o dallo stoccaggio dell’energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
d) la comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo perseguire profitti finanziari;
e) la comunità è responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
La condivisione dell’energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l’impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all’osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario.
La condivisione dell’energia elettrica è consentita nell’ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’energia è condivisa nell’ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
b) l’energia condivisa è pari, in ciascun periodo orario, al valore minimo tra quello dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti associati;
c) l’energia può essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell’energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità.
Sull’energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai due commi precedenti, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema.
Il decreto prevede rinvia ad ARERA l’adozione di uno o più provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni indicate ed al Ministro della transizione ecologica per i necessari atti di indirizzo per il GSE.
Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.