Sono entrate in vigore oggi 4 novembre 2016
le nuove disposizioni contenute nella legge in oggetto (c.d. legge sul caporalato) per contrastare fenomeni di lavoro nero e sfruttamento del lavoro,
particolarmente ricorrenti soprattutto nel settore agricolo.
Nel condividere l’intento
generale del legislatore e richiamando l’impegno assunto recentemente su
questo fronte da Alleanza delle Cooperative (firma del Protocollo d’Intesa su
caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura “Cura-Legalità-Uscita dal
Ghetto” promosso insieme dai Ministeri del Lavoro, dell’Interno e delle
Politiche agricole alimentari e forestali), vale sottolineare come il provvedimento non incida esclusivamente sull’agricoltura.
La sua prima parte
- art. 1 e successivi – è dedicata ad
una riformulazione molto severa del reato di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis codice penale),
che riguarda - ovviamente - tutta la generalità dei datori di lavoro.
Nella nuova
formulazione viene specificata chiaramente una sanzionabilità anche del datore di lavoro, identica a quella del
“caporale”, che utilizzi/assuma/impieghi
manodopera “sottoponendo i lavoratori a condizioni
di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. Ciò senza un
loro reclutamento illecito tramite terzi.
In sostanza, al
verificarsi di condizioni di sfruttamento dei lavoratori e profitto sul loro
stato di bisogno, il nuovo testo punisce
in pari misura sia la condotta illecita del caporale, e cioè di chi recluta
illegalmente manodopera per impiegarla presso terzi, sia di un qualsiasi datore di lavoro.
In questo caso si
viene puniti con la reclusione da 1 a 6
anni e una multa da 500 a 1.000 € per ogni lavoratore.
Si tratta di una sanzione
più leggera rispetto a quella prevista fino ad oggi, ma che tuttavia trova
applicazione se non ricorre l’esercizio di violenza o minaccia (fattispecie
anch’essa non contemplata dal testo previgente).
Qualora, invece, i
comportamenti di cui sopra assunti dal caporale o dal datore di lavoro siano
stati commessi in presenza di violenza o
minaccia si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000
a 2.000 € per ciascun lavoratore (sostanzialmente la stessa casistica e la
stessa sanzione disciplinata dal vecchio art. 603-bis c.p.).
Le novità appena
descritte – in particolare la sanzionabilità anche del datore di lavoro e non
solo del caporale in senso stretto – vanno esaminate attentamente soprattutto
alla luce dei c.d. INDICI di
SFRUTTAMENTO (pressoché coincidenti con quelli precedenti) e al cui
verificarsi (ne basta uno solo) è potenzialmente configurabile lo sfruttamento
del lavoratore.
Sottolineiamo che tra questi ultimi vi rientrano non
solo la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme
da quanto previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta – a tutti i
livelli - dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, o comunque
sproporzionate rispetto alla quantita/qualità del lavoro prestato, ma anche violazioni, non necessariamente
gravi e sistematiche e indici di sfruttamento.
Tra queste segnaliamo, ad esempio, il mancato rispetto delle
norme riguardanti orario di lavoro/riposi/aspettative/ferie o di quelle (molte)
in materia di sicurezza/igiene nei luoghi di lavoro, da oggi intese nella loro
generalità e non più soltanto quelle pericolose per la salute, la sicurezza o
l’incolumità personale.
Restano invece invariate
le situazioni che costituiscono aggravanti specifiche (minori o più di 3
lavoratori coinvolti o esposizione dei lavoratori a gravi pericoli) e che
comportano innalzamento della pena da 1/3 alla metà.
In maniera
complementare rispetto alla riscrittura del reato di caporalato, il
provvedimento (art. 2 -7) introduce/corregge altre disposizioni strettamente connesse al
verificarsi di tale fattispecie di reato, quali:
-
applicazione di un’attenuante per chi si adoperi ad evitare
conseguenze ulteriori e per chiunque collabori con le autorità competenti,
ad esempio anche con dichiarazioni, raccolta di prove, elementi utili per
sequestro di somme, con sconto di pena che aumenta diventando da 1/3 a
2/3 – fino ad ora era da 1/3 alla metà
(art. 2);
-
rafforzamento/obbligatorietà dell’istituto della confisca, ora estesa anche a denaro,
beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e
di cui disponga, anche indirettamente per interposta persona, in maniera
sproporzionata rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica (artt. 2 e 5);
-
possibile adozione
nel corso del procedimento penale di misure
cautelari relative all’impresa agricola in cui è commesso il reato, con
l’applicazione di un controllo giudiziario dell’azienda in quei casi in cui
l’eventuale interruzione dell’attività conseguente al sequestro comprometta
livelli economici e valore economico (art.
3);
-
arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 4);
-
attribuzione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs.
231/2001 alla persona giuridica (“ente”) che commette il reato (art. 6);
-
estensione alle vittime del caporalato delle risorse
riconosciute dal Fondo anti-tratta (art. 7).
Rispetto alle norme
dedicate specificatamente al SETTORE
AGRICOLO meritano particolare attenzione:
-
Art. 8, comma 1: “Rete
del lavoro agricolo di qualità” - istituita presso l’INPS dall’art. 6 della
legge 116/2014 - nella cui CABINA DI
REGIA d’ora in poi entra a far parte un (nostro) “RAPPRESENTANTE DELLE
ASSOCIAZIONI COOPERATIVE AGRICOLE firmatarie di contratti collettivi nazionali
del settore agricolo”.
-
Vengono inoltre ampliati
i compiti della “Rete” soprattutto in una logica di promozione/sperimentazione
di politiche attive di lavoro e incrocio domanda/offerta, procedendo
contestualmente ad una razionalizzazione dei requisiti per accedervi come imprese, tra cui rientra ora
anche l’applicazione di contratti collettivi (a tutti i livelli) stipulati
dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
-
Art. 8, comma 2: futuro
adattamento (gennaio 2018) al settore agricolo del sistema Uniemens già utilizzato dalla
generalità dei datori di lavoro per le
denunce retributive/contributive INPS.
Questa operazione
sarà condotta non modificando l’attuale sistema di tutele
assistenziali/previdenziali previste nel settore agricolo e facendo salve le scadenze trimestrali di
pagamento della contribuzione dovuta.
-
Art. 9: promozione
nei prossimi 60 giorni di un piano di interventi congiunto dei Ministeri
(Lavoro, Interno e MIPAF) con misure per la sistemazione logistica e il
supporto dei lavoratori STAGIONALI coinvolti nella raccolta dei prodotti
agricoli, compresa la sperimentazione di azioni di collocamento agricolo
da modulare a livello territoriale in collaborazione con la Rete del lavoro
agricolo.
Nel rimandare al
testo normativo allegato per ulteriori dettagli, ci preme infine segnalare che nell’ambito dell’approvazione finale del
provvedimento alla Camera dei Deputati sono stati ACCOLTI 2 ORDINI DEL
GIORNO di nostro specifico interesse che IMPEGNANO il GOVERNO a:
-
valutare
la possibilità di introdurre apposite
normative volte a dare maggiore
certezza giuridica alle cooperative
agricole che intendono fornire servizi ai soci agricoltori;
-
intensificare i
controlli
e porre in essere azioni di contrasto
alle false cooperative cosiddette spurie.