Circolari

Circ. n. 4/2026

DELIBERA AGCM 27 GENNAIO 2026 (Rating di legalità)

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026, è stata pubblicata la Delibera n. 31812 dell’AGCM 27 gennaio 2026 recante: “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5-ter, D.L. n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

 

 

DELIBERA AGCM 27 GENNAIO 2026

(Rating di legalità)


 
Il provvedimento, in vigore dal 16 marzo 2026, sostituisce integralmente il precedente adottato dall'Autorità con Delibera del 12 novembre 2012, n.  24075 e modificato e integrato, per ultimo, il 28 luglio 2020, n. 28361.
Le modifiche si sono rese necessarie tenuto conto della prassi consolidata e applicativa, dello sviluppo e della revisione degli orientamenti giurisprudenziali, nonché della necessità di regolarizzazione e aggiornamento normativo della disciplina regolamentare in esame.
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Si rammenta che il “Rating di legalità” (introdotto dall’articolo 5-ter del D.L. 1/2012, già menzionato), è finalizzato alla promozione dell'introduzione di direttive morali nelle condotte e nelle pratiche aziendali.

L’attribuzione del Rating sottende il rispetto di standard di legalità superiori ed eccellenti da parte delle imprese e stima, gratificandola, una gestione aziendale trasparente, retta, onesta e integra[1].

Il Rating, quindi, costituisce il rivelatore/segnalatore premiale dell’ossequio di superiori parametri di legalità da parte delle imprese che ne facciano istanza all’AGCM.
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Può presentare istanza per l’acquisizione del Rating, qualsiasi entità, società o associazione che, a prescindere dalla struttura giuridica, svolga attività d’impresa (anche, quindi, in forma individuale) e che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:

  • sede operativa nel territorio nazionale;
  • aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di € nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento (compresa l’assenza di cause ostative)[2].

Il Rating di legalità viene convalidato attraverso l’attribuzione di un punteggio, compreso tra un minimo di 1 (una) e un massimo di 3 (tre) “”, che costituisce un indice conciso del rispetto degli elevati standard di legalità e moralità da parte delle imprese.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base “”, se rispetta tutti i requisiti di cui al Regolamento in esame. Il punteggio base è implementato di un “+” per ogni requisito ulteriore che l’impresa prova di possedere tra quelli previsti dal Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l'assegnazione di una stella aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.

Si rammenta, che il Rating è considerato quale elemento premiale nella partecipazione a gare pubbliche e in sede di concessione di finanziamenti e agevolazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario[3].

 

Tra le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento in oggetto, rilevano:

  • l‘aumento della durata del Rating attribuito o rinnovato, (che passa da due) a tre anni;
  • l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già acquisito, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
  • l’attribuzione dell’attestazione del Rating rilasciata anche in lingua inglese, in modo da consentire all’attestazione di essere utilizzabile anche nei mercati esteri.

Tenuto conto del prolungamento della durata del Rating e della sua natura premiale, sono stati rafforzati gli strumenti a salvaguardia della legalità (con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario) e sono state acuite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi come, ad esempio, l’ampliamento (da un anno) a 18 mesi del periodo di interdizione ai fini della presentazione di una nuova domanda.

Tra i requisiti premiali che danno diritto ad un segno “+”, l’articolo 10, comma 2, lett. a), contempla l’adesione volontaria ai protocolli o alle intese di legalità vigenti finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria.

In proposito si ricorda che il Protocollo di legalità stipulato a suo tempo dall'Alleanza delle cooperative, ormai scaduto, è in via di rinnovo.

Nelle prossime settimane, a stipula avvenuta, si forniranno tutte le comunicazioni e le indicazioni necessarie per l'adesione delle Unioni e delle imprese e, con l'occasione, si illustreranno le conseguenti implicazioni sul Rating.

 

 

Le imprese interessate all’acquisizione o al rinnovo del Rating, (nonché per l’inoltro delle comunicazioni relative alle variazioni rilevanti per il Rating), dovranno utilizzare esclusivamente la piattaforma WebRating, (consultabile al seguente link: https://www.agcm.it/servizi/webrating), dove sono, peraltro, disponibili:

  • il Regolamento e le FAQ in vigore fino al 15 marzo 2026;
  • il nuovo Regolamento e le FAQ in vigore dal 16 marzo 2026;
  • il recapito telefonico (06.85821824, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30) per l’acquisizione di tutte le informazioni operative sull'utilizzo della piattaforma;
  • le “Istruzioni operative”.

Infine, si segnala che, l’AGCM, con un comunicato (accessibile al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/rating/Comunicato_sul_nuovo_Regolamento_2026.pdf), ha messo a disposizione delle imprese una Guida operativa sintetica alla lettura della nuova disciplina, anche transitoria.

 

[1] Come scrive l’AGCM: “Il Rating promuove una competizione basata sui meriti, favorendo il rispetto delle regole e il miglioramento degli standard qualitativi da parte delle imprese che operano sul mercato.

Le imprese in possesso del Rating di legalità possono godere di benefici nell’accesso a risorse e opportunità in ambito sia pubblico che privato.”

[2] In tal senso, si segnala, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, del regolamento in commento, secondo cui costituiscono, tra le altre, cause ostative al rilascio o al mantenimento del Rating, la violazione degli obblighi di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa divenuti definitivi.

Tuttavia, il comma 2, dell’articolo 7 già menzionato, tipizza delle deroghe alla previsione di cui sopra, consentendo di ottenere o mantenere il Rating (oltre che nel caso in cui i debiti enunciati siano stati estinti con il pagamento di quanto dovuto, degli interessi e delle sanzioni, ovvero nel caso in cui l’impresa abbia aderito a forme di definizione agevolata o rateizzazione e non è intervenuta relativa decadenza), nel caso in cui i debiti sopra elencati non superino lo 0,5% del fatturato, fino ad un massimo complessivo di 50.000 €.

[3] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 3/2026].