Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (All.)
LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025
Alcune delle questioni trattate e risolte dal citato provvedimento sono state elaborate o promosse da Confcooperative. Inoltre, molti temi sono stati già illustrati e commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia. Segnatamente:
Nel prosieguo si illustreranno alcune delle disposizioni di interesse, rinviando in ogni caso alle successive comunicazioni che verranno diramate dai Servizi e dalle Federazioni.
Nel corso dell’esame sul provvedimento, l’Alleanza è stata audita in data 4 novembre 2024, depositando con l’occasione un articolato documento di osservazioni.
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- Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
La manovra introduce un istituto annunciato in sede di varo della riforma fiscale (L. 311/2023), costituito dall’aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (cc. 436-444). In poche parole, per il solo periodo d’imposta 2025, al ricorrere di talune condizioni, determinati soggetti IRES (tra cui le società cooperative) potranno applicare l’aliquota agevolata del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento.
Nel dettaglio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR può essere assoggettato all'aliquota agevolata del 20 per cento, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
- che una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- che un ammontare non inferiore al 30 per cento dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi cd Transizione 4.0 (allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) o di beni strumentali nuovi cd Transizione 5.0 (art. 38, d. l. 2 marzo 2024, n. 19), realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Tra le altre condizioni previste per poter beneficiare della agevolazione è altresì stabilito che nel periodo d’imposta: il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (i); siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione (ii); l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (iii).
La società contribuente decade dall’agevolazione sia nel caso in cui proceda alla distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo al 2025; sia nel caso in cui dismetta, ceda o destini a finalità estranee o a strutture localizzate all’estero i beni oggetto dell’investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Infine, è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
La misura in commento è chiaramente destinata anche alle società cooperative, essendo espressamente richiamate tra i soggetti passivi Ires destinatari dell’istituto (art. 73, c. 1, lett. a, TUIR). Per giunta, il provvedimento e le relazioni di corredo stimano minori entrate pari a 349,9 milioni di euro per l’anno 2025 e a 116,6 milioni di euro per l’anno 2026, comprovando che ai fini della valutazione degli effetti della misura sono stati considerati tutti i soggetti Ires “nominati”, incluse quindi le società cooperative. Trova dunque indiretta conferma la volontà del legislatore di includere concretamente le società cooperative nel campo di applicazione della misura.
Non esiste peraltro alcuna incompatibilità logica o giuridica dei regimi fiscali speciali delle società cooperative. Tali regimi infatti operano in sede di determinazione dell’imponibile e sono giuridicamente compatibili e cumulabili con le agevolazioni, come quella in esame, che dispiegano effetti sull’aliquota. Anzi, la lettera della legge è oltremodo chiara (come abbiamo visto) nel voler ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’istituto le società cooperative.
Ciò detto, per rendere concretamente fruibile la misura da parte delle società cooperative è tuttavia necessario consentire alle medesime di realizzare la condizione dell'accantonamento dell'80 per cento degli utili ad “apposita riserva” (di cui al c. 436, lett. a) anche attraverso l’accantonamento alle riserve indivisibili (inclusa la riserva legale). In caso contrario, le società cooperative non potrebbero mai realizzare tale condizione (essendo obbligate ex lege a destinare almeno il 33 per cento degli utili a riserva legale indivisibile e ai fondi mutualistici).
Pertanto, per non escludere le società cooperative dall’ambito di applicazione della misura – e, dunque, rispettare la volontà della legge che espressamente le contempla tra i soggetti Ires beneficiari – le società cooperative potranno realizzare la condizione dell’accantonamento ad apposita riserva di cui al c. 436, lett. a), considerando nell’80 per cento anche gli utili destinati (obbligatoriamente o facoltativamente) alle riserve indivisibili di cui all’art. 2545-ter, codice civile.
Depone in tal senso anche l’impegno formalmente assunto dal Governo che ha espresso parere positivo all’o.d.g. 9/2112-bis-A/42/Longi e aa. (presentato ed esaminato in sede di esame del d.d.l. di bilancio), ove si chiedeva formalmente un chiarimento circa la concreta applicabilità dell’aliquota agevolata alle società cooperative lamentando una difficoltà di applicazione della misura.
Si confida, in ogni caso, che le conclusioni raggiunte trovino conferma in un chiarimento di prassi.
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- Altre misure fiscali
[Crediti d’imposta c.d. Transizione 4.0 e Transizione 5.0] Tra le altre misure fiscali di rilievo per le imprese, si evidenzia anzitutto la modifica in più parti della disciplina del credito d’imposta c.d. “Transizione 4.0” (investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale). In particolare, vengono rimodulati i termini entro i quali è riconosciuta l’agevolazione ed abrogata la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». Sono inoltre previste procedure di monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta suddetti (cc. 445-448).
Quanto alle altre misure per favorire la transizione digitale ed energetica (per le quali si rinvia al testo di legge e a Circ. Servizio Ambiente ed Energia 8 gennaio 2025, n. 2/2025 Prot. n. 21/2025), si evidenziano anzitutto alcune significative modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (cc. 427-429). In particolare, l’innalzamento al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento). Si prevede inoltre la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata, precisandosi vieppiù che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
[Riforma IRPEF] Quanto all’imposta sul reddito delle persone fisiche, diviene strutturale e definitiva la riduzione da quattro a tre delle aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento), già prevista per l’anno 2024.
Con l’occasione è aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 2), adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (comma 3), e nelle more del cd riordino delle detrazioni, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, si introducono alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare (c. 10).
[Fiscalità del lavoro] Tra le misure fiscali a sostegno del lavoro e dei lavoratori (per cui si rinvia alla Circ. Servizio sindacale giuslavoristico 3 gennaio 2025, n. 02/2025), si evidenzia anche in questa sede l’estensione ai premi di risultato e alle partecipazioni agli utili d’impresa erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, della riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali (c. 385).
In secondo luogo, si segnala la proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, introdotta l’anno passato in sede di avvio della riforma fiscale (L. 111/2023). Si tratta della misura contenuta all’articolo 4, comma 1, d. l. vo 30 dicembre 2024, n. 216, ove si dispone che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del medesimo provvedimento. Ebbene, i commi 399-400 della legge in esame dispongono una proroga del suddetto incentivo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Sono altresì definiti i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale non si debba tener conto dei relativi effetti.
Si segnala altresì l’introduzione di un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025, concernente le somme erogate direttamente dai datori di lavoro (o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori) per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori (per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione; nel limite di 5.000 euro; e a condizione che i lavoratori non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente; abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza) (cc. 386-389).
[rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni] Si segnala infine la messa a regime della possibilità di avvalersi della rideterminazione (con pagamento di un’imposta sostitutiva del 18 per cento) del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (c. 30).
[Altre misure] Più in generale, si introducono anche limitazioni alla deducibilità di alcune tipologie di spesa, sempre ai fini delle imposte sui redditi, consentendole solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Inoltre, le medesime limitazioni sono estese all’IRAP (cc. 81 e 82).
In materia di IVA si segnala l’estensione (con eccezioni) del meccanismo di inversione contabile (cd reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della disposizione è tuttavia subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea (cc. 57-63).
Infine, si viene incontro alle difficoltà delle imprese che hanno aderito alla cd procedura di riversamento dei crediti d’imposta in ricerca e sviluppo illegittimamente percepiti riconoscendo loro un contributo in conto capitale per investimenti. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione verranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (cc. 458-460).
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- Altre misure per le imprese
Tra le altre misure di rilevo, si evidenziano:
- il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa (400 milioni di euro per il 2025, 100 per il 2026 e 400 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029) relativa alla cd “Nuova Sabatini” (c. 461)[9];
- l’estensione al 2025 del Credito d’imposta nella Zona Economica Speciale per Mezzogiorno (cd ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. In particolare, è fissato a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta. In capo agli operatori economici interessati sono posti specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili e, con ulteriore comunicazione integrativa, l’obbligo di attestazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. È infine demandata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione (cc. 485-491);
- la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. Contestualmente si modificano alcuni profili di disciplina e funzionamento del medesimo fondo (c. 450);
- il rifinanziamento – su sollecitazione di Confcooperative Fedagripesca – del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025 (c. 563) con 250.000 euro per il 2025 e con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- la modifica dell’art. 5, comma 1, del DL 179/2012, con la quale è stata disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), già posto in capo a tutte le imprese, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (c. 860);
- in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, accogliendo una specifica richiesta di Confcooperative Habitat, la proroga al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) della possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento, a valere sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età (cc. 112-113). Alla medesima data è altresì differita l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.
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- Contenimento della spesa pubblica
[misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica]
Fra le misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, rilevano:
- il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attribuito ai rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche (comma 856);
- la previsione che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire (per il rispetto delle finalità di contenimento della spesa pubblica di cui alle disposizioni in esame) delle società (incluse le società cooperative), degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di “entità significativa” a carico dello Stato, debbano provvedere, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l’utilizzo dei menzionati contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi (comma 857). Il livello di significatività sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1° aprile 2025;
- il divieto, per i medesimi enti, a decorrere dall’anno 2025, di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023 (comma 858). Tali misure – che, alle condizioni che verranno stabilite con dPCM troveranno applicazione anche nei confronti delle società – sono state fortemente criticate dalle associazioni e da Confcooperative in particolare;
- gli interventi in materia di tetti ai compensi degli organi amministrativi (commi 846-849). Più in dettaglio, si prevede che i compensi degli “organi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche, (escluse le autorità amministrative indipendenti), delle società a controllo pubblico e degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica di entità significativa” non possono superare il limite dell’importo annuo di 120.000 euro. La natura di “entità significativa” sarà definita dal d.P.C.m. che si adotterà ai sensi del comma 857 sopra menzionato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 1° aprile 2025.
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Vale a dire:
“a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
(..)
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.
Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
È inoltre prevista l’esclusione dal beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (commi 4, 5 e 6). Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta (commi 7 e 8). Ai fini del calcolo delle soglie di reddito vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (comma 9).
Sono espressamente escluse dall’applicazione del comma 10 (quindi si applicano integralmente) alcune detrazioni, tra le quali quelle per spese sanitarie e quelle per investimenti in start-up e PMI innovative.
Inoltre, al comma 11, si introducono disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. È, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva (che passa dal 16 per cento al 18 per cento). Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
Si tratta, come noto, della misura di cui all’articolo 2, DL 69/2013, rifinanziata più volte e potenziata, per sostenere l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. La misura si sostanzia nell’accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali ovvero in un contributo statale in conto impianti parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto.
Il credito d’imposta per la cd ZES unica è stato introdotto dall’articolo 16, DL 124/2023, per l’anno 2024, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di qualificati beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. La norma originaria stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1,800 miliardi di euro per l'anno 2024 (si veda il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024; v. anche https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-9-settembre-2024 ).
In particolare, si stabilisce che la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono, e si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro – anziché 80 mila euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati. Inoltre, si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “mid cap”.
Con l’occasione, è modificato il perimetro dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per la prima casa (si rinvia al testo di legge) ed è altresì portato a due anni il termine per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro (cc. 115-116).
Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
Corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione: infatti, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione ammonta ad euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).