Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, in questa sede segnaliamo due importanti novità degne di attenzione introdotte in sede di conversione dell’ultimo provvedimento “Milleproroghe”, entrambe tese a integrare disposizioni contenute nel D.L. n. 48/2023 emanato lo scorso anno:
- ARTICOLO 18, comma 4-bis: RINVIO AL 31 DICEMBRE 2024, IN LUOGO DEL 30 APRILE P.V., DEL TERMINE ENTRO CUI, IN ASSENZA DI INDICAZIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, RISULTA POSSIBILE PER LE PARTI INDIVIDUALI DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STABILIRE UNA CAUSALE COMUNQUE RICONDUCIBILE A ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA.
- ARTICOLO 18, commi da 4-ter a 4-quinquies: SIGNIFICATIVA ESTENSIONE DEL PERIODO AMMISSIBILE, AGOSTO 2020-SETTEMBRE 2024 (non più agosto 2022-dicembre 2023), PER LA FRUIZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ETS E SOGGETTI ASSIMILABILI IN RELAZIONI AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI SOGGETTI DISABILI UNDER 35.
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Rinvio termine regime transitorio causali contratti a tempo determinato (art. 18, comma 4-bis)
Viene posticipata di alcuni mesi – dal 30 aprile p.v. al 31 dicembre 2024 – la validità del regime transitorio stabilito con il decreto-legge n. 48/2023 in merito alla possibilità di ricorrere a un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e quindi laddove viene richiesta una causale, anche in assenza di valide indicazioni da parte della contrattazione collettiva leader.
Fino a tutto quest’anno, in base all’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2015, come da ultimo modificato, le parti del contratto individuale di lavoro (impresa e lavoratore) potranno così continuare a individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che agiscano come legittime causali per contratti a termine che superino i 12 mesi di durata, ma pur sempre entro il limite dei 24 mesi complessivi.
Comportando la modifica normativa solo un differimento del termine temporale precedentemente individuato, sono da considerarsi pienamente applicabili i chiarimenti ministeriali forniti in materia con la circolare Ministero del Lavoro n. 9 del 9 ottobre 2023 e che precisano, tra l’altro, come la scadenza del regime transitorio (ora 31 dicembre 2024) vada letta come data entro cui stipulare il contratto di lavoro, con una durata dello stesso che potrà anche andare oltre quest’anno.
In aggiunta alle causali stabilite dalla contrattazione collettiva leader o individuabili dalle singole parti del contratto entro il 2024, ricordiamo quale terza e ultima fattispecie di causale legittima, non modificata dal D.L. n. 48/2023, la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere al contratto a termine oltre 12 mesi di durata e fino a 24 in presenza della necessità di sostituire altri lavoratori.
Così come va richiamata la disciplina di esonero dalle causali in presenza di attività stagionali (di cui al D.P.R. n. 1525/1963 o come specificate in sede di contrattazione collettiva).
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Estensione periodo di ammissibilità per fruizione contributi in presenza di assunzioni di disabili under 35 (art. 18, commi da 4-ter a 4-quinquies)
Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo, atteso entro il 1° marzo 2024, si allarga l’orizzonte temporale di riferimento dell’art. 28 del decreto-legge n. 48/2023 per la fruizione di appositi contributi in favore di Enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, APS e Onlus in caso di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili under 35, rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68/1999.
In luogo del periodo agosto 2022-dicembre 2023, la misura diventa applicabile in relazione ad assunzioni effettuate nel periodo agosto 2020-settembre 2024, fermi restando i limiti di spesa individuati dal legislatore.
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