Circolari

Circ. n. 4/2024

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (All.)

 

 

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2024

 


 
Alcune delle questioni trattate e risolte dai citati provvedimenti sono state elaborate o promosse dall’Alleanza delle Cooperative e da Confcooperative. Inoltre molti temi sono stati già illustrati e commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia. Segnatamente:
  • Servizio Sindacale Giuslavoristico, Circolare n. 1/2024;
  • Servizio Ambiente ed Energia, Circolare n. 2/2024;
  • Fedagripesca, Circolare n. 29/MM/is
  • Confcooperative Habitat n. 2/2024.
Si rinvia in ogni caso alle successive comunicazioni che verranno diramate dai Servizi e dalle Federazioni.
Nel corso dell’esame sul provvedimento, l’Alleanza è stata audita in data 7 novembre 2023, depositando con l’occasione un articolato documento di osservazioni[1].

Nel prosieguo si illustreranno alcune delle disposizioni di maggiore interesse in materia fiscale (i), di sostegno alle imprese (ii), di emergenze di massa (iii) e di welfare (iv).

 

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  1. FISCO

 

[Mutui prima casa] Il comma 7, accogliendo una specifica richiesta del settore, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età[2]. A tal proposito, sono state incluse, tra le categorie prioritarie, le “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali[3].

 

[Welfare aziendale e tassazione dei premi di produttività] Accogliendo anche le proposte anche dell’Alleanza delle cooperative:

a) i commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (cd fringe benefits)[4]. Si rinvia per i dettagli alla Circolare del Servizio Sindacale  Giuslavoristico 1/2024 e a ICN, Newsletter 1/2024;

b) il comma 18 estende ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Si rinvia per i dettagli alla Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico 1/2024 e a ICN, Newsletter 1/2024.

 

[Plastic tax e sugar tax] Sempre in coerenza con una specifica richiesta di Alleanza delle cooperative, il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. V. anche Circolare del Servizio Ambiente ed Energia 2/2024.

 

[Rivalutazione terreni e partecipazioni] I commi 52 e 53 estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo) anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

 

[Cessione degli immobili su cui sono stati effettuati interventi agevolati dal Superbonus] I commi 64-67 introducono una specifica ipotesi di reddito diverso imponibile di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR, costituito dalle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus (i) conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione (ii) (sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo)[5].

 

[Esenzione IMU degli enti non commerciali] Il comma 71, detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di talune attività di interesse generale svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società. V. ICN, Newsletter 1/2024.

 

[Condono delle irregolarità del magazzino] I commi da 78 a 85 dispongono circa l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo a diverse conseguenze sul piano delle imposte, per cui si rinvia al testo della legge ovvero a ICN, Newsletter 1/2024.

 

[Restrizioni alle compensazioni fiscali] I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24. Si prevede: l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima) anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL (i); l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (ii); l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie (iii)[6]. V. ICN, Newsletter 1/2024.

 

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  1. IMPRESE E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

 

[Credito di imposta ZES Unica] Il credito di imposta per investimenti nella Zes unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024[7].

 

[Misure per le imprese] I comma 253, 256 e 257, autorizzano la spesa di 190 milioni per l’anno 2024, di 310 milioni per l’anno 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (i); rifinanzia di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa relativa alla Nuova Sabatini, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (ii); incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025 (iii).

 

[Cooperative elettriche storiche] Il comma 258 dispone che, fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, le cooperative elettriche operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano che connettono clienti non soci, siano considerate cooperative elettriche storiche ai fini dell’applicazione dei benefici alle c.d. cooperative storiche concessionarie previsti per le cooperative storiche dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle Cooperative elettriche (TICOOP) di cui alla Deliberazione 26 luglio 2010 ARG/elt 113/10 dell’ARERA. V. anche Circolare del Servizio Ambiente ed Energia 2/2024.

 

[Garanzie SACE] I commi 259-269 sono dedicati alle garanzie rilasciate da SACE spa. Anzitutto si autorizza SACE a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese[8].

Gli impegni derivanti dall’attività di garanzia sono assunti da SACE per il 20% e dallo Stato per l’80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

Inoltre, per l'anno 2024, le risorse disponibili relativo al Fondo Green New Deal sono destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzie green SACE).

Infine, sempre in materia di garanzie rilasciate da SACE, in accoglimento di una specifica sollecitazione di Alleanza delle cooperative, nel corso dell’esame è stato approvato un ordine del giorno[9] che impegna il Governo ad introdurre strumenti per consentire l’allungamento dei piani di ammortamento originari per il rimborso del capitale residuo oltre la scadenza massima prevista, venendo così incontro ai problemi di gestione dei piani da parte delle imprese per l’imprevedibile innalzamento dei tassi degli ultimi anni[10].

 

[Consigli delle Camere di commercio] Sempre in accoglimento di una specifica richiesta di Confcooperative, in sede di discussione sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio[11], è stato altresì approvato un importante ordine del giorno[12] che impegna il Governo ad adottare un’interpretazione autentica della disciplina sulla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio in modo tale da non discriminare le organizzazioni di livello interprovinciale e regionale che costituiscano un’articolazione di un’associazione nazionale (come le Unioni di Confcooperative interprovinciali e regionali)[13].

 

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  1. EMERGENZE DI MASSA: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I RISCHI CATASTROFALI

 

[Obbligo] L’articolo 1, ai commi 101-111, istituisce l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni)[14].

[Esoneri] L'obbligo non si applica:

a) alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;

b) alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ove è contenuta la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità). Le cooperative agricole che non svolgono l’attività agricola primaria ai sensi dell’art. 2135 e, quindi, non usufruiscono del Fondo Agricat[15]  saranno comunque assoggettate all’obbligo.

[Sanzioni] In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione:

a) anzitutto si deve tener conto nell'assegnazione di sostegni pubblici (contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario), anche con riferimento a quelle disposte in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

b) in secondo luogo, in caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

 

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  1. WELFARE

 

[Incremento del sostegno per rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche] I commi 177 e 178 prevedono un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

 

[Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità] Il comma 210 istituisce il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 552.177.454 euro per l’anno 2024 ed a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025[16].

 

[ISEE] I commi 183-185 sono diretti ad escludere dal calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l’aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell’Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

 

[LEPS] Il comma 198 opera una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali [LEPS] relative al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie[17].

 

[Contributo di vigilanza delle imprese sociali] Il comma 201 dispone relativamente alla destinazione del contributo versato per l’attività ispettiva dalle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione[18].

 

[Comuni dissestati] Il comma 480 riconosce un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale per dare equilibrio al bilancio.

 

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[2] Il comma 8 assegna al Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.

[3] Vale a dire: nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui (i); nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui (ii); nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui (iii).

In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio. Sono inoltre dettate ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

[4] Il regime transitorio più favorevole prevede sia l’innalzamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; sia l’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (ii).

[5] I commi successivi prevedono che: le nuove disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024 (i); le eventuali maggiori entrate derivanti dalla loro attuazione saranno destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” (ii).

[6] A tali restrizioni il comma 99 aggiunge l’estensione degli effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

[7] Si rinvia a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

[8] I beneficiari delle garanzie sono i partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU, le banche e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie) e sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato. Le garanzie possono riguardare i finanziamenti concessi alle imprese diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà. Le garanzie possono essere concesse da SACE previa istruttoria, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie e assicurative, inclusa la previa valutazione dell’idoneità a generare elementi di addizionalità. Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti.

[9] G/926/79/5 (testo 2).

[10] Il testo dell’ o.d.g. G/926/79/5 (testo 2) impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 55.0.15. Tale emendamento, proposto da Alleanza, propone che “le imprese che alla data del 31 dicembre 2023 hanno in essere finanziamenti con banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, assistiti dalle garanzie SACE e si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, possono richiedere di prorogare la scadenza di tali finanziamenti, con la rimodulazione del piano di ammortamento relativo al rimborso del capitale residuo, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal contratto”.

[11] Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 33/2023).

[12] G/912/27/5 [già em. 13.0.52 (testo 3).

[13] L’iniziativa è tesa a prevenire un’interpretazione aberrante adottata da alcune Camere di commercio in determinati territori (ad es. Napoli e Avellino) che discrimina senza ragione le articolazioni interprovinciali o regionali uniche di associazioni nazionali.

Di seguito l’estratto dell’o.d.g.: “Il Senato (…) impegna il Governo, con appositi strumenti normativi (…) ad interpretare l'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento”.

[14]La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno. Con decreto interministeriale del MEF e del MIMIT possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi [anche tenuto conto del principio di mutualità (i); delle modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa (ii) dei limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese (iii)].

Sono poi previste ulteriori disposizioni finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

[16] Il Fondo è istituito in sostituzione di tutti gli altri fondi dedicati al medesimo oggetto. Tant’è che il comma 212 abroga le disposizioni che hanno istituito il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. L’utilizzo del Fondo è disposto con decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa. Le risorse non utilizzate del Fondo istituito in favore degli enti del terzo settore e di altri enti in relazione all’aumento dei costi dell’energia registrato nel terzo trimestre del 2022 possono essere destinate, a decorrere dal 2024, al finanziamento di iniziative collegate.

[17] La rendicontazione è resa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 199 richiama la disciplina già vigente che subordina l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti a ciascuna regione o ambito territoriale, alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e introduce un meccanismo di riassegnazione delle risorse assegnate e non spese.

[18] In particolare si inserisce nell’art. 15, D.L.vo 112/2017, la previsione secondo la quale le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all’ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati.