Circolari

Circ. n. 4/2021

Conversione in legge del DL “Ristori” – Novità in materia di Superbonus e di sostenibilità delle biomasse legnose provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua

Nella Gazzetta ufficiale del 24 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del cd DL Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) che contiene alcune disposizioni di interesse per il settore ambientale e dell’energia.

Nel rinviare alla lettura delle norme di interesse (in Allegato1), si riportano di seguito le principali novità.

  • Superbonus: Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali - (articolo 17-ter)

Nell’ambito della disciplina in materia di Superbonus 110, l’articolo 17 – ter del decreto legge in oggetto, come modificato dalla legge di conversione, prevede che gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari debbano osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso recata dalla legge professionale forense (articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247), nei riguardi dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi), iscritti ai relativi ordini o collegi professionali. In altre parole, l'articolo in esame obbliga i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.

Sono inoltre dettate specifiche disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in esame.

 

  •    Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua - (articolo 31-duodecies)

    L’articolo citato prevede che al fine di ridurre gli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti competenti e per la produzione di energia elettrica da biomassa, il materiale ed i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono considerati ''biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali'', inclusi nella Tabella B del medesimo decreto ministeriale.

    Al riguardo, si ricorda che il decreto ministeriale citato stabilisce i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse, nonché le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo k = 1,8, previsto dall'art. 1, comma 382-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il decreto ministeriale 2 marzo 2010 rappresenta, in particolare, il provvedimento di attuazione della citata legge finanziaria 2007 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica che rinviava ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di poter accedere agli incentivi previsti per tali fonti rinnovabili.

    L’inserimento delle biomasse legnose derivanti dalla manutenzione degli alvei nell’ambito della disciplina citata, quindi, risponde all’obiettivo di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, contribuendo - anche nell'ottica della economia circolare - ad alleviare di oneri eccessivi agli enti competenti statali, regionali o locali. Fino ad ora, infatti, l’attività di pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti è risultata rallentata anche in considerazione della difficoltà di individuare risorse finanziarie per finanziare opere di bonifica. Sfruttando le opportunità offerte dalla nuova norma, la compensazione dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei corsi d'acqua potrebbe quindi avvenire attraverso la cessione dei materiali legnosi estratti.

    Tra i risultati attesi sotto il profilo ambientale, quindi, ci sono il miglioramento della funzionalità idraulica dei fiumi e dei torrenti, la prevenzione di fenomeni di esondazione e la riduzione del rischio di alluvioni, in relazione a fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione, è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.