Circolari

Circ. n. 4/2021

DM Lavoro 15 dicembre 2020 “Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19,delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salarialestraordinaria per crisi aziendale”.

Con il provvedimento in oggetto il Ministero del Lavoro introduce alcune deroghe per l’anno 2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica alle modalità di accesso all’ammortizzatore ordinario CIGS con causale crisi aziendale.

Sebbene risulti evidente che nella fase attualmente in corso la maggior parte delle situazioni di crisi nelle imprese venga gestita con il ricorso agli ammortizzatori COVID-19, non è detto che gli strumenti a disposizione delle imprese debbano esaurirsi unicamente nel ricorso agli ammortizzatori COVID.

Ciò detto, proprio alla luce della situazione di emergenza persistente da tempo nel paese e della diffusa difficoltà per le imprese in questa fase di individuare modalità di risoluzione delle crisi aziendali eventualmente in corso, con il DM in esame SI ESONERANO LE IMPRESE CHE ACCEDONO ALLA CIGS PER CRISI AZIENDALE DALLA PRESENTAZIONE DELL’APPOSITO PIANO DI RISANAMENTO previsto dalla disciplina ordinaria in vigore - art. 21, commi 1 e 3, del decreto legislativo 148/2015 insieme con art. 2,  comma  1,  lettera  c),  del DM Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016(1).

In sostanza, si tratta di una deroga concessa dal Ministero data l’impossibilità e l’estrema difficoltà di mettere in atto nella situazione attuale tali piani di risanamento, anche in considerazione dei limiti imposti dal Governo per il contenimento della pandemia e per la tutela della salute.

Contestualmente, per gli stessi motivi e con lo stesso orizzonte temporale, l’accesso alla CIGS per crisi aziendale potrà essere autorizzato anche per sospensioni superiori all’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nel medesimo periodo per cui è concesso il trattamento, anche qui in deroga rispetto alle regole ordinarie come stabilite dall’art. 22, comma 4, del decreto legislativo 148/2015.

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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.










(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 11 del 12 febbraio 2016 - prot. n. 877.