Con il provvedimento in oggetto il Ministero del Lavoro introduce alcune
deroghe per l’anno 2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica
alle modalità di accesso all’ammortizzatore ordinario CIGS con causale crisi
aziendale.
Sebbene risulti evidente che nella fase attualmente in
corso la maggior parte delle situazioni di crisi nelle imprese venga gestita
con il ricorso agli ammortizzatori COVID-19, non è detto che gli strumenti a disposizione
delle imprese debbano esaurirsi unicamente nel ricorso agli ammortizzatori
COVID.
Ciò detto, proprio alla luce della situazione di
emergenza persistente da tempo nel paese e della diffusa difficoltà per le
imprese in questa fase di individuare modalità di risoluzione delle crisi
aziendali eventualmente in corso, con il DM in esame SI ESONERANO LE IMPRESE CHE ACCEDONO ALLA CIGS PER CRISI AZIENDALE DALLA
PRESENTAZIONE DELL’APPOSITO PIANO DI RISANAMENTO previsto dalla disciplina
ordinaria in vigore - art. 21, commi 1 e 3, del decreto legislativo 148/2015
insieme con art. 2, comma 1,
lettera c), del DM Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016(1).
In sostanza, si tratta di una deroga concessa dal
Ministero data l’impossibilità e l’estrema difficoltà di mettere in atto nella
situazione attuale tali piani di risanamento, anche in considerazione dei
limiti imposti dal Governo per il contenimento della pandemia e per la tutela
della salute.
Contestualmente, per gli stessi motivi e con lo stesso orizzonte
temporale, l’accesso alla CIGS per
crisi aziendale potrà essere autorizzato anche per sospensioni superiori
all’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nel medesimo periodo per cui
è concesso il trattamento, anche qui
in deroga rispetto alle regole ordinarie come stabilite dall’art. 22, comma 4,
del decreto legislativo 148/2015.
* * *
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
fosse necessario.
(1)
Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 11 del 12 febbraio 2016 - prot. n. 877.