Come preannunciato nella Circolare
del Servizio legislativo n. 3/2020, di ieri, l’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato il provvedimento direttoriale di approvazione dello Schema di certificato di sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
Si tratta della certificazione che consente alle
imprese che risultino in attività da almeno tre anni di far valere, a date
condizioni, la disapplicazione degli adempimenti di cui all’art. 4, D.L. 26
ottobre 2019, n. 124 (RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI)[1].
Il certificato di sussistenza
dei requisiti per l’esonero è messo a disposizione dell’impresa o di un suo
delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale
competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni
mese e ha validità di quattro mesi
dalla data del rilascio. Per i “grandi contribuenti” il certificato è messo a
disposizione presso le Direzioni regionali competenti. L’impresa che ne chiede
il rilascio può segnalare all’ufficio eventuali ulteriori dati che ritiene non
considerati. L’ufficio verificherà tali dati e, qualora ricorrano i
presupposti, procederà all’emissione di un nuovo certificato.
Il provvedimento e l’allegato schema
di certificato sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ((https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/approvazione-dello-schema-di-certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-previsti-dall-articolo-17-bis-comma-5-del-decreto-legislativo-9-luglio-1997-n-24
).
Per il resto, si confermano le
indicazioni provvisorie fornite nell’ultima circolare. Si rinvia per ulteriori
indicazioni alla circolare dell’Agenzia annunciata per la prossima settimana e si resta a disposizione per ulteriori
chiarimenti (servlegale@confcooperative.it).
[1]
Per approfondimenti v. anche ICN, Fisco,
Circolare 03/2020 (Art. 4 D.L. 124/2019: nuove regole fiscali in materia di
appalti).