Preso atto delle forti criticità,
conseguenti all’emergenza in corso, dei sistemi di gestione dei rifiuti e del
sistema impiantistico nazionale, il competente Dipartimento del Ministero
dell’ambiente ha emanato una nota indirizzata alle Regioni, alle Province
autonome ed agli enti locali (documento in allegato), per fornire indicazioni utili
all’adozione di eventuali ordinanze di emergenza finalizzate a consentire la
gestione dei rifiuti (es. deposito temporaneo, stoccaggio, conferimento in
discarica, incenerimento, ecc) in deroga alla normativa ordinaria.
Nel dettaglio, l’articolo 191 del codice
ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), richiamato nella
circolare ministeriale, disciplina le ordinanze contingibili e urgenti adottate
a livello locale in materia di rifiuti, disponendo che qualora si
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel
rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione
europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
Nel richiamo a tale disposizione,
quindi, il Ministero sottolinea la possibilità riconosciuta alle Regioni, alle Province
autonome ed agli enti locali, in questa situazione di criticità, di adottare specifici
provvedimenti di deroga alla normativa ordinaria.
La circolare ministeriale in allegato,
quindi, non autorizza direttamente le deroghe, ma costituisce un atto di
indirizzo per le Amministrazioni competenti.
Pertanto, anche in assenza di specifiche
disposizioni di legge nell’ambito delle norme emergenziali adottate in questa
fase (comunque auspicabili ed anche richieste dalla Confederazione unitamente
ad Alleanza delle cooperative), a livello locale si può già sollecitare
l’adozione di una ordinanza ad hoc per definire regimi straordinari in
materia di rifiuti, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza, per
fronteggiare l’emergenza in corso.
Ciò premesso, si riportano, di seguito,
alcune delle condizioni indicate dal Ministero dell’ambiente che le
Amministrazioni dovrebbero rispettare in caso di adozione delle eventuali ordinanze
emergenziali.
1.
Capacità di stoccaggio impianti:
Si ritiene possibile che le ordinanze di
emergenza prefigurino un aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché
quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%,
nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale (rif. articolo 5
del d.lgs. n.152 del 2006) per il tempo strettamente connesso con la gestione
dell’emergenza e previa segnalazione certificata di inizio attività:
-
con modifica
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152 del
2006 e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con
specifico riferimento alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti
(deposito preliminare – D15 e messa in riserva - R13);
-
in relazione ai
titolari delle operazioni di recupero in procedura semplificata (rif.
artt.214 e 216 del d.lgs. n.152 del 2006) ferme restando le “quantità massime”
fissate nella disciplina di riferimento (DM 5 febbraio 1998 - allegato IV, DM
n. 161 del 12 giugno 2002 e DM n. 269 del 17 novembre 2005).
Con riferimento alla segnalazione
certificata di inizio attività, nella circolare ministeriale sono indicati i
possibili destinatari ed il contenuto della comunicazione per i cui dettagli si
rinvia alla lettura del documento in allegato evidenziando come, in ogni caso,
occorra fare riferimento al modello di comunicazione espressamente indicato
nell’ordinanza eventualmente adottata a livello locale.
2.
Deposito temporaneo dei rifiuti
Le ordinanze di emergenza possono
consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo
doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) del
codice ambientale (che è, nella normativa ordinaria, di 30 metri cubi, di cui
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) mentre il limite temporale
massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.
3.
Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali
Le ordinanze di emergenza possono consentire
il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una
durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8
aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di
stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle
disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e
condizioni previsti dal decreto ministeriale citato che rappresenta la
disciplina di riferimento.
4.
Impianti di incenerimento
Le ordinanze di emergenza possono
autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica
massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio
dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono
presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani
indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti
positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la
possibilità di destinare ad incenerimento i fanghi di depurazione
identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti.
5.
Smaltimento in discarica
Le ordinanze di emergenza possono prefigurare
la modifica temporanea dell'autorizzazione, su richiesta da parte del gestore
dell’impianto di discarica, per consentire il conferimento degli scarti
derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e
indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione
che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi.
Anche in tale caso, la procedura
prefigurata suggerita nella circolare è quella della Segnalazione certificata
di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990.
Si ritiene infine possibile prevedere
tramite le ordinanze il conferimento in discarica dei rifiuti urbani
indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti
positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria,
assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a
quello ordinariamente previsto, che contempli:
a) inserimento
dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati,
aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel
trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi
fuoriuscita del materiale;
b) confinamento dei rifiuti in zone definite della
discarica;
c) copertura
giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare
ogni forma di dispersione. Tale trattamento è considerato adeguato, nella
presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma
vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di
tutela dell’ambiente e della salute umana.