Circolari

Circ. n. 4/2020

Emergenza COVID – Deroga alla disciplina in materia di rifiuti – Circolare Ministero ambiente 30 marzo 2020

Preso atto delle forti criticità, conseguenti all’emergenza in corso, dei sistemi di gestione dei rifiuti e del sistema impiantistico nazionale, il competente Dipartimento del Ministero dell’ambiente ha emanato una nota indirizzata alle Regioni, alle Province autonome ed agli enti locali (documento in allegato), per fornire indicazioni utili all’adozione di eventuali ordinanze di emergenza finalizzate a consentire la gestione dei rifiuti (es. deposito temporaneo, stoccaggio, conferimento in discarica, incenerimento, ecc) in deroga alla normativa ordinaria.

Nel dettaglio, l’articolo 191 del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), richiamato nella circolare ministeriale, disciplina le ordinanze contingibili e urgenti adottate a livello locale in materia di rifiuti, disponendo che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Nel richiamo a tale disposizione, quindi, il Ministero sottolinea la possibilità riconosciuta alle Regioni, alle Province autonome ed agli enti locali, in questa situazione di criticità, di adottare specifici provvedimenti di deroga alla normativa ordinaria.

La circolare ministeriale in allegato, quindi, non autorizza direttamente le deroghe, ma costituisce un atto di indirizzo per le Amministrazioni competenti.

Pertanto, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge nell’ambito delle norme emergenziali adottate in questa fase (comunque auspicabili ed anche richieste dalla Confederazione unitamente ad Alleanza delle cooperative), a livello locale si può già sollecitare l’adozione di una ordinanza ad hoc per definire regimi straordinari in materia di rifiuti, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza, per fronteggiare l’emergenza in corso.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, alcune delle condizioni indicate dal Ministero dell’ambiente che le Amministrazioni dovrebbero rispettare in caso di adozione delle eventuali ordinanze emergenziali.

 

1. Capacità di stoccaggio impianti:

Si ritiene possibile che le ordinanze di emergenza prefigurino un aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale (rif. articolo 5 del d.lgs. n.152 del 2006) per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza e previa segnalazione certificata di inizio attività:

  • con modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152 del 2006 e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare – D15 e messa in riserva - R13);

  • in relazione ai titolari delle operazioni di recupero in procedura semplificata (rif. artt.214 e 216 del d.lgs. n.152 del 2006) ferme restando le “quantità massime” fissate nella disciplina di riferimento (DM 5 febbraio 1998 - allegato IV, DM n. 161 del 12 giugno 2002 e DM n. 269 del 17 novembre 2005).

Con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività, nella circolare ministeriale sono indicati i possibili destinatari ed il contenuto della comunicazione per i cui dettagli si rinvia alla lettura del documento in allegato evidenziando come, in ogni caso, occorra fare riferimento al modello di comunicazione espressamente indicato nell’ordinanza eventualmente adottata a livello locale.

 

2. Deposito temporaneo dei rifiuti

Le ordinanze di emergenza possono consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) del codice ambientale (che è, nella normativa ordinaria, di 30 metri cubi, di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

 

3. Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

Le ordinanze di emergenza possono consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal decreto ministeriale citato che rappresenta la disciplina di riferimento.

 

4. Impianti di incenerimento

Le ordinanze di emergenza possono autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare ad incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti.

 

5. Smaltimento in discarica

Le ordinanze di emergenza possono prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione, su richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica, per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi.

Anche in tale caso, la procedura prefigurata suggerita nella circolare è quella della Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990.

Si ritiene infine possibile prevedere tramite le ordinanze il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:

a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;

b) confinamento dei rifiuti in zone definite della discarica;

c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione. Tale trattamento è considerato adeguato, nella presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell’ambiente e della salute umana.

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