CD “DASPO PER I CORROTTI”: divieto per i condannati per reati di corruzione di CONTRATTARE con
la PA
L’articolo 1, comma 1, lett. c), ha
anzitutto riformulato l’articolo 32-quater
del codice penale, ampliando il numero dei reati commessi in danno o a
vantaggio di un’attività imprenditoriale (o in relazione ad essa), alla cui
condanna consegue l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione. Conseguentemente, in base alla nuova previsione, oltre alle
fattispecie già previste dall’articolo 32-quater
sopra citato (malversazione, indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per l’esercizio della funzione,
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare
o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio,
istigazione alla corruzione, concussione; abuso
d’ufficio aggravato dal vantaggio o dal danno di rilevante gravità)
sono stati aggiunti i seguenti reati: peculato (art. 314 c.p.), corruzione in
atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
traffico di influenze illecite (art. 346-bis
c.p.), e attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
L’articolo 1, comma 3, lett. c), nel
riformare il codice di procedura penale, ha invece introdotto l’articolo 289-bis, in base al quale si stabilisce che,
con il provvedimento con cui si dispone il divieto di contrattare con la p.a.,
il giudice dispone altresì l’interdizione
dell’imputato dalla conclusione di contratti con la stessa pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio.
Infine, l’articolo 1, comma 1, lett. m),
ha modificato l’articolo 317-bis del
c.p., ampliando il numero delle ipotesi delittuose alla cui condanna consegue,
come misura accessoria, l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici (o temporanea, qualora la pena di reclusione
inflitta non sia superiore a due anni) e l’incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio. Pertanto, oltre ai reati di
peculato (314 c.p.), concussione (317 c.p.), corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio (319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.), sono ora ricompresi anche i
reati di corruzione per l’esercizio della funzione (318 c.p.), corruzione
aggravata (319-bis c.p.), induzione
indebita a dare e promettere utilità (319-quater
c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (320 c.p.), pene
per il corruttore (321 c.p.), istigazione alla corruzione (322 c.p.),
corruzione di autorità internazionali (322-bis
c.p.) e traffico di influenze illecite (346-bis
c.p.).
*