Circolari

Circ. n. 4/2019

LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio u.s. è stata pubblicata la legge in oggetto (allegata), anche denominata

 

 

nuova legge anticorruzione

 

 

Il provvedimento – che entra in vigore il 31 gennaio 2019 – contiene norme dirette a contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione, attraverso la riformulazione di talune fattispecie delittuose, l’aumento delle pene, l’inasprimento e l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni accessorie, l’introduzione di nuove ipotesi di procedibilità d’ufficio, nuove norme sulla prescrizione del reato e sulla trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Diverse, pertanto, sono le disposizioni introdotte, che hanno impatto sia per le imprese associate sia per Confcooperative.

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse, rinviando per un esame più approfondito al testo integrale della legge.

 

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  1. DIVIETO PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 E LORO CONSORZI

     

    Si segnala, in primis, che il comma 19 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, amplia la categoria dei soggetti a cui è fatto divieto di finanziare o di fornire contributi ai partiti politici o loro articolazioni e gruppi parlamentari, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, comprendendo tra i soggetti cui è esteso il divieto, anche le cooperative sociali e i consorzi disciplinati dalla legge n. 381/91.

     

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  2. CD “DASPO PER I CORROTTI”: divieto per i condannati per reati di corruzione di CONTRATTARE con la PA

     

    L’articolo 1, comma 1, lett. c), ha anzitutto riformulato l’articolo 32-quater del codice penale, ampliando il numero dei reati commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale (o in relazione ad essa), alla cui condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Conseguentemente,  in base alla nuova previsione, oltre alle fattispecie già previste dall’articolo 32-quater sopra citato (malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, concussione; abuso d’ufficio aggravato dal vantaggio o dal danno di rilevante gravità) sono stati aggiunti i seguenti reati: peculato (art. 314 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), e attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

    L’articolo 1, comma 3, lett. c), nel riformare il codice di procedura penale, ha invece introdotto l’articolo 289-bis, in base al quale si stabilisce che, con il provvedimento con cui si dispone il divieto di contrattare con la p.a., il giudice dispone altresì l’interdizione dell’imputato dalla conclusione di contratti con la stessa pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio.

    Infine, l’articolo 1, comma 1, lett. m), ha modificato l’articolo 317-bis del c.p., ampliando il numero delle ipotesi delittuose alla cui condanna consegue, come misura accessoria, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (o temporanea, qualora la pena di reclusione inflitta non sia superiore a due anni) e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Pertanto, oltre ai reati di peculato (314 c.p.), concussione (317 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.), sono ora ricompresi anche i reati di corruzione per l’esercizio della funzione (318 c.p.), corruzione aggravata (319-bis c.p.), induzione indebita a dare e promettere utilità (319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (320 c.p.), pene per il corruttore (321 c.p.), istigazione alla corruzione (322 c.p.), corruzione di autorità internazionali (322-bis c.p.) e traffico di influenze illecite (346-bis c.p.).

     

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  3. MODIFICHE ALL’ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE

     

    Riformato anche l’istituto della prescrizione attraverso modifiche agli articoli 158, 159 e 160 del c.p. riguardanti, rispettivamente:

  • la decorrenza della prescrizione, nel reato permanente o continuato, dal giorno di cessazione della continuazione;

  • la sospensione della prescrizione anche dalla sentenza di primo grado – di condanna o assoluzione – o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto stesso.

    Le nuove disposizioni sulla prescrizione, così come novellate, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020.

     

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  1. MODIFICHE AL CODICE CIVILE

     

    Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni penali contenute nel codice civile, riguardanti società, consorzi e altri enti privati sostituendo, alla procedibilità su querela della persona offesa, cioè la società o l’ente privato, la procedibilità d’ufficio per i delitti di corruzione tra privati (articolo 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis codice civile)[1].

     

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  2. MODIFICHE AL D.LGS N. 231/01

     

    Il comma 9, dell’articolo 1, del provvedimento in oggetto, ha apportato modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, ex D.lgs. n. 231/01, attraverso un inasprimento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche senza personalità giuridica, derivante dalla commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

    In particolare, è stato novellato l’articolo 25 del D.lgs. 231/01, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

  • una prima modifica sostituisce il comma 1, del citato articolo 25, prevedendo che l’irrogazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a 200 quote, trovi applicazione, oltre che per il reato di corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.), per il reato di corruzione c.d. attiva (art. 321 c.p.) e per il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), anche per il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

  • un’altra modifica sostituisce il comma 5, dell’articolo 25, ampliando, per tutta una serie di reati elencati nei commi 2 e 3 dell’articolo 25 stesso, la durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche. Si tratta dei reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione propria, semplice (art. 319 c.p.) e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall’ente (art. 319-bis c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Le nuove disposizioni stabiliscono che le sanzioni interdittive avranno una durata compresa:

      • tra 4 e 7 anni, se a commettere il reato sono persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

      • tra 2 e 4 anni, se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali sopra descritti;

  • è stato quindi aggiunto il comma 5-bis con cui si prevede una durata inferiore delle sanzioni interdittive (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) se, prima della sentenza di primo grado, l’ente si è adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato, abbia collaborato con l’autorità giudiziaria per assicurare le prove dell’illecito e l’individuazione dei responsabili ed abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti ed eliminare le carenze organizzative che li hanno causati;

  • infine è modificato anche l’articolo 51, del D.lgs. 231/01, riguardante la durata massima delle misure cautelari a carico degli enti, prevedendosi che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore ad un anno.

     

    Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.










[1] Si ricorda che il delitto di corruzione tra privati punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà” ovvero “chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate”; mentre il delitto di istigazione alla corruzione tra privati punisce “chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà (…) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata” nonché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che “sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.