Rinviando alla circolare del Servizio
Legislativo–Legale–Fiscale per una disamina generale del provvedimento, in
questa sede commentiamo alcune novità in materia di lavoro contenute nel c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, convertito con
modifiche dalla legge in oggetto.
Le modifiche specifiche non sono
molte, ma degne di nota:
ART. 3, comma 1: per tutti, abrogando l’articolo 15 del decreto
legislativo n.151 del 2015, si elimina
l’obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro Unico del Lavoro,
che – dopo alcuni rinvii - sarebbe intervenuta a partire da quest’anno in
assenza di questo nuovo intervento normativo. La disposizione abrogata
prevedeva l’istituzione e la gestione da parte del Ministero del Lavoro di tale
documentazione, sulla base di un DM che avrebbe dovuto individuare le modalità
tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e
la conservazione dei relativi dati.
ART. 3, comma 1-undecies: per il settore
agricolo, viene prevista l’acquisizione
d’ufficio da parte dell’INPS di determinati dati già disponibili nel fascicolo
aziendale - di cui all'articolo 9 del D.P.R. 503/1999 - istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
In particolare, in un’ottica di semplificazione, ai fini della denuncia aziendale che
i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare per l’accertamento
dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della
gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, non sarà necessario indicare
nuovamente tutta una serie di informazioni (ubicazione, denominazione e estensione
dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture
praticate; indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli
e particelle catastali dei terreni condotti; numero dei capi di bestiame
allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento). L'onere di
indicare tali dati a carico di un imprenditore agricolo rimane fermo solo nel
caso in cui questi non abbia costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
ART. 3, comma 1-duodecies: per il settore
pesca, con una integrazione all’articolo 2, comma 5-undecies, della legge 10/2011, vengono
ricomprese quali destinatarie delle
iniziative previste dal Programma nazionale triennale della pesca anche le associazioni
nazionali delle imprese di pesca stipulanti il CCNL di riferimento nel settore
– si tratta di un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari che già
ricomprendeva comunque le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative
della pesca nonché le associazioni nazionali delle imprese di pesca con
rappresentanza diretta nel CNEL.
ART. 3-quinquies: per il settore spettacolo si modifica
la vigente disciplina riguardante il certificato
di agibilità rilasciato alle imprese dell’esercizio teatrale,
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e
gli impianti sportivi e attestante l’adempimento degli obblighi di legge nei
confronti dei lavoratori. In particolare, la norma introduce il divieto per tali imprese di far agire nei locali di proprietà o di
cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello
spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, nel caso in cui non
siano in possesso del certificato di agibilità. Contestualmente, per il rilascio del certificato di
agibilità non è più necessaria la presentazione di una garanzia prevista (fino
ad oggi) in determinate situazioni - nel caso in cui, all’atto della
richiesta, l’impresa risultava inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel
caso in cui l’impresa presentava, per la prima volta, la denuncia delle persone
occupate e relativa retribuzione giornaliera (nonché le ulteriori notizie
richieste dall’INPS).