Circolari

Circ. n. 4/2019

Legge 11 febbraio 2019, n. 12 conversione decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioneper le imprese e per la pubblica amministrazione”.(G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019).

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo–Legale–Fiscale per una disamina generale del provvedimento, in questa sede commentiamo alcune novità in materia di lavoro contenute nel c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, convertito con modifiche dalla legge in oggetto.

Le modifiche specifiche non sono molte, ma degne di nota:

ART. 3, comma 1: per tutti, abrogando l’articolo 15 del decreto legislativo n.151 del 2015, si elimina l’obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro Unico del Lavoro, che – dopo alcuni rinvii - sarebbe intervenuta a partire da quest’anno in assenza di questo nuovo intervento normativo. La disposizione abrogata prevedeva l’istituzione e la gestione da parte del Ministero del Lavoro di tale documentazione, sulla base di un DM che avrebbe dovuto individuare le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei relativi dati.

ART. 3, comma 1-undecies: per il settore agricolo, viene prevista l’acquisizione d’ufficio da parte dell’INPS di determinati dati già disponibili nel fascicolo aziendale - di cui all'articolo 9 del D.P.R. 503/1999 - istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). In particolare, in un’ottica di semplificazione, ai fini della denuncia aziendale che  i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare per l’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, non sarà necessario indicare nuovamente tutta una serie di informazioni (ubicazione, denominazione e estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento). L'onere di indicare tali dati a carico di un imprenditore agricolo rimane fermo solo nel caso in cui questi non abbia costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

ART. 3, comma 1-duodecies: per il settore pesca, con una integrazione all’articolo 2, comma 5-undecies, della legge 10/2011, vengono ricomprese quali destinatarie delle iniziative previste dal Programma nazionale triennale della pesca anche le associazioni nazionali delle imprese di pesca stipulanti il CCNL di riferimento nel settore – si tratta di un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari che già ricomprendeva comunque le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca nonché le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL.

ART. 3-quinquies: per il settore spettacolo si modifica la vigente disciplina riguardante il certificato di agibilità rilasciato alle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi e attestante l’adempimento degli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori. In particolare, la norma introduce il divieto per tali imprese di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità. Contestualmente, per il rilascio del certificato di agibilità non è più necessaria la presentazione di una garanzia prevista (fino ad oggi) in determinate situazioni - nel caso in cui, all’atto della richiesta, l’impresa risultava inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel caso in cui l’impresa presentava, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera (nonché le ulteriori notizie richieste dall’INPS).