Dal 1° GENNAIO 2018 l’obbligo di assumere un
disabile, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione, ricade
anche sui datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Alla
luce di queste modifiche alla disciplina sul collocamento mirato – legge
68/1999 – che comportano un’inevitabile estensione della platea dei datori di
lavoro tenuti all’obbligo, l’INAIL ha
ritenuto opportuno con la comunicazione in oggetto sensibilizzare le Associazioni
di categoria nazionali e le loro imprese associate rispetto alle opportunità di
finanziamento messe a disposizione dall’Istituto per il reinserimento e
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Infatti, con specifico riferimento ai disabili
da lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% - inclusi come
noto nelle c.d. categorie protette – l’INAIL
ha stabilito un dotazione finanziaria
annua pari a circa 21milioni di euro, che
potranno essere spesi per progetti di reinserimento personalizzati condivisi
con datore di lavoro e lavoratore.
Si tratta
di una possibilità data a tutte le imprese, incluse quelle obbligate
all’assunzione di disabili già negli anni scorsi, anche per assolvere a quanto
previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 216/2003, il quale
impone a ciascun datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nei
luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza
con gli altri lavoratori.
Rimandando
per le modalità operative e relativi dettagli alle nostre precedenti circolari
in materia(1) ricordiamo che sono 3 le tipologie di intervento
ammissibili entro determinati limiti di spesa rimborsabili al datore di lavoro:
-
superamento/abbattimento
barriere architettoniche nei luoghi di lavoro
(interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a
consentire accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro)
LIMITE: 95.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL
100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
-
adeguamento/adattamento
postazioni di lavoro (adeguamento arredi, ausili e
dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi comandi
speciali e adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro)
LIMITE: 40.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL
100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
-
formazione (addestramento su utilizzo postazioni di lavoro e
attrezzature funzionali agli adeguamenti delle stesse postazioni realizzati
nonché formazione e tutoraggio per svolgimento della stessa mansione o
riqualificazione professionale per svolgere altra mansione)
LIMITE: 15.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 60%
DEI COSTI AMMISSIBILI.
Ciò
detto, nella sua comunicazione l’INAIL coglie l’occasione per richiamare
l’excursus normativo, sottolineando come sia stato il decreto legislativo 151/2015
a modificare la legge 68/1999 in materia di collocamento mirato, con
l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’inserimento nel mondo del lavoro dei
soggetti disabili.
In
particolare(2), è stato rivisto il
meccanismo per cui la c.d. quota di riserva - vale a dire le assunzioni di
disabili che tutti i datori di lavoro sono tenuti per legge ad effettuare –
debba essere comunque coperta, a prescindere dall’effettuazione di una nuova
assunzione anche dai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (nel
loro caso la quota è pari a 1 disabile).
Ricordiamo che, per quanto riguarda le cooperative
di lavoro, i soci-lavoratori sono esclusi dal computo della forza lavoro
esclusivamente per i fini del collocamento obbligatorio.
Originariamente
tale norma sarebbe dovuta entrare in vigore l’anno scorso, ma, a seguito di una
specifica proroga contenuta nella legge di bilancio 2017, decorre dal 1°
gennaio 2018. Ciò significa che entro i successivi 60 giorni, quindi entro il 2 marzo p.v., i datori di lavoro
interessati, sempre che non abbiano già provveduto con un’assunzione diretta,
dovranno presentare agli uffici competenti del collocamento mirato apposita
richiesta di assunzione di un soggetto disabile.
Infine,
l’obbligo ricade anche su partiti politici, organizzazioni sindacali - Confcooperative - e organizzazioni
senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà sociale,
dell’assistenza e della riabilitazione, con quota da calcolarsi esclusivamente
sul personale tecnico-esecutivo svolgente funzioni amministrative.
(1)
Nostre circolari n. 28 del 18 luglio 2016 - prot. n. 3550 – e n. 26 del 31 luglio
2017 – prot. n. 3807.
(2)
Nostra circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 – prot. n. 4303