Circolari

Circ. n. 4/2018

NOTA INAIL del 24 gennaio 2018 Inserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Misure di sostegno agli accomodamentiragionevoli – nuova disciplina sull’assunzione dei disabili.

 

Dal 1° GENNAIO 2018 l’obbligo di assumere un disabile, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione, ricade anche sui datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Alla luce di queste modifiche alla disciplina sul collocamento mirato – legge 68/1999 – che comportano un’inevitabile estensione della platea dei datori di lavoro tenuti all’obbligo, l’INAIL ha ritenuto opportuno con la comunicazione in oggetto sensibilizzare le Associazioni di categoria nazionali e le loro imprese associate rispetto alle opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’Istituto per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Infatti, con specifico riferimento ai disabili da lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% - inclusi come noto nelle c.d. categorie protette – l’INAIL ha stabilito un dotazione finanziaria annua pari a circa 21milioni di euro, che potranno essere spesi per progetti di reinserimento personalizzati condivisi con datore di lavoro e lavoratore.

Si tratta di una possibilità data a tutte le imprese, incluse quelle obbligate all’assunzione di disabili già negli anni scorsi, anche per assolvere a quanto previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 216/2003, il quale impone a ciascun datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

Rimandando per le modalità operative e relativi dettagli alle nostre precedenti circolari in materia(1) ricordiamo che sono 3 le tipologie di intervento ammissibili entro determinati limiti di spesa rimborsabili al datore di lavoro:

  1. superamento/abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro)

         LIMITE: 95.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.

  2. adeguamento/adattamento postazioni di lavoro (adeguamento arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi comandi speciali e adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro)

         LIMITE: 40.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.

  3. formazione (addestramento su utilizzo postazioni di lavoro e attrezzature funzionali agli adeguamenti delle stesse postazioni realizzati nonché formazione e tutoraggio per svolgimento della stessa mansione o riqualificazione professionale per svolgere altra mansione)

         LIMITE: 15.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 60% DEI COSTI AMMISSIBILI.

Ciò detto, nella sua comunicazione l’INAIL coglie l’occasione per richiamare l’excursus normativo, sottolineando come sia stato il decreto legislativo 151/2015 a modificare la legge 68/1999 in materia di collocamento mirato, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili.

In particolare(2), è stato rivisto il meccanismo per cui la c.d. quota di riserva - vale a dire le assunzioni di disabili che tutti i datori di lavoro sono tenuti per legge ad effettuare – debba essere comunque coperta, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione anche dai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (nel loro caso la quota è pari a 1 disabile).

Ricordiamo che, per quanto riguarda le cooperative di lavoro, i soci-lavoratori sono esclusi dal computo della forza lavoro esclusivamente per i fini del collocamento obbligatorio.

Originariamente tale norma sarebbe dovuta entrare in vigore l’anno scorso, ma, a seguito di una specifica proroga contenuta nella legge di bilancio 2017, decorre dal 1° gennaio 2018. Ciò significa che entro i successivi 60 giorni, quindi entro il 2 marzo p.v., i datori di lavoro interessati, sempre che non abbiano già provveduto con un’assunzione diretta, dovranno presentare agli uffici competenti del collocamento mirato apposita richiesta di assunzione di un soggetto disabile.

Infine, l’obbligo ricade anche su partiti politici, organizzazioni sindacali - Confcooperative - e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, con quota da calcolarsi esclusivamente sul personale tecnico-esecutivo svolgente funzioni amministrative.










(1) Nostre circolari n. 28 del 18 luglio 2016 - prot. n. 3550 – e n. 26 del 31 luglio 2017 – prot. n. 3807.

(2) Nostra circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 – prot. n. 4303