Circolari

Circ. n. 4/2018

Obblighi trasparenza

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

PREVISTI DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA

 

 

 

È opportuno fornire chiarimenti in riferimento agli obblighi di trasparenza recentemente introdotti dall’articolo 1, commi 125 e ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di “contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere” riconosciuti alle associazioni e alle imprese da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici.

Più precisamente, la disposizione citata profila due distinti obblighi di trasparenza operanti “a decorrere dal 2018” concernenti:

  • un obbligo di pubblicazione su siti o portali internet posto in capo ad associazioni, Onlus ed altri soggetti;

  • un obbligo di comunicazione in nota integrativa per le imprese.

 

Come vedremo si tratta di adempimenti imposti da norme poco chiare sotto molteplici profili, tuttavia assistiti da sanzioni non trascurabili (addirittura l’obbligo di restituzione del vantaggio economico ricevuto dalla PA) e che, in assenza di chiarimenti ufficiali, è quanto mai opportuno interpretare nel modo più cauto e prudente possibile nell’interesse dell’associazione, delle sue articolazioni e degli enti aderenti.

Si rammenta infine che per tutti i dubbi di interpretazione ed applicazione delle diposizioni in commento, Confcooperative e l’Alleanza delle Cooperative, anche per il tramite del Forum del Terzo Settore, hanno inoltrato puntuali richieste di chiarimento alle autorità ministeriali competenti. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente di ogni novità che dovesse nel frattempo sopraggiungere.

 

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  1. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SU SITI O PORTALI INTERNET PER ASSOCIAZIONI, ONLUS, ECC.

 

Il primo obbligo è posto in capo ad associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici. I soggetti obbligati sono tenuti alla pubblicazione, nei propri siti o portali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013[1].

Essendo destinato a tutte le associazioni e a tutte le Onlus, senza distinzioni di sorta, all’obbligo in parola sono assoggettate:

  • anche le associazioni nazionali e territoriali di rappresentanza, quali Confcooperative e le sue Unioni territoriali di Confcooperative;

  • tutti i soggetti qualificabili Onlus, incluse le cooperative sociali[2].

A decorrere dal 2018, la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente. In assenza di chiarimenti, si ritiene che l’obbligo debba essere adempiuto:

  • entro il 28 febbraio 2018[3];

  • e in riferimento ai vantaggi percepiti nel 2017.

 

Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo.

Sempre in base ad un approccio prudenziale, si ritiene altresì che la comunicazione concerna ogni genere di vantaggio economico quindi anche pagamenti riconducibili a rapporti contrattuali. Inoltre, non si ritiene sufficiente una generica indicazione complessiva dei vantaggi economici conseguiti dai rapporti con qualsivoglia p.a., ma occorrerà al contrario indicare per ogni distinto soggetto pubblico i vantaggi percepiti nell’esercizio.

Attenzione: in caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dal termine del 28 febbraio! Si tratta di una sanzione indubbiamente significativa che, come più volte rilevato, consiglia grande attenzione in sede di interpretazione ed applicazione dell’obbligo.

 

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  1. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA PER LE IMPRESE

 

Il comma 125, secondo periodo, introduce un distinto, ma analogo obbligo di trasparenza in capo alle imprese, tenute a pubblicare in nota integrativa gli importi relativi a qualunque tipo di “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti dai medesimi soggetti pubblici. Gli importi relativi devono essere pubblicati, in particolare, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Anche in questo caso, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, sono escluse dall’obbligo di pubblicazione somme inferiori ai 10.000 euro nel periodo.

La disposizione si riferisce genericamente alle imprese, quindi tutte le cooperative e le imprese sociali (incluse le cooperative sociali già assoggettate all’obbligo di pubblicazione su siti o portali) saranno tenute all’obbligo di comunicazione in nota integrativa. Benché la disposizione sia poco chiara, in caso di mancata pubblicazione in nota integrativa, anche in questa ipotesi le imprese che non ottemperano all’obbligo sono esposte alla sanzione della restituzione delle somme ricevute.

Sempre in base al più volte citato approccio prudenziale, si ritiene che anche questa comunicazione concerna ogni genere di vantaggio economico, quindi anche pagamenti riconducibili a rapporti contrattuali[4].

 

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Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.




[1] Enti pubblici economici e ordini professionali; società in controllo pubblico, escluse le società quotate; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi da PA e con organi designati da PA; società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, gestiscono servizi pubblici o svolgono attività a favore delle PA; società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da PA; società in partecipazione pubblica.

[2] Benché la nozione e l’acronimo Onlus siano stati abrogati dal Codice del Terzo settore (D.L.vo 117/2017) e sostituti dalla figura di “Ente del Terzo settore”, in forza della disciplina transitoria contenuta nel medesimo Codice, la categoria di Onlus è tuttora presente e produttiva di effetti nell’ordinamento. Di conseguenza le cooperative sociali, come noto qualificabili Onlus di diritto sono chiaramente ricomprese tra i soggetti obbligati alla pubblicazione ai sensi del c. 125 della L. 124/2017.

[3] Sembra più ragionevole, scongiurando effetti retroattivi, l’interpretazione secondo la quale l’obbligo di pubblicazione debba riferirsi ai vantaggi percepiti nel 2018 e che, di conseguenza, il termine per la pubblicazione sia fissato al 28 febbraio 2019, e non 2018. Ciò nondimeno, in assenza di prese di posizione o chiarimenti ufficiali, stante l’abnormità della sanzione (restituzione dei vantaggi percepiti), è preferibile adottare anche in questo caso l’esegesi prudenziale proposta in questa Circolare che anticipa al 28 febbraio 2018 l’operatività dell’obbligo.

[4] Anche in riferimento a detto obbligo, non si ritiene sufficiente una generica indicazione complessiva dei vantaggi economici conseguiti dai rapporti con qualsivoglia p.a., ma occorrerà al contrario indicare per ogni distinto soggetto pubblico i vantaggi percepiti nell’esercizio.

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