OBBLIGHI DI TRASPARENZA
PREVISTI DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA
È opportuno fornire
chiarimenti in riferimento agli obblighi di trasparenza recentemente introdotti
dall’articolo 1, commi 125 e ss.,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di “contributi, sovvenzioni e vantaggi economici
di ogni genere” riconosciuti alle associazioni e alle imprese da pubbliche
amministrazioni e da altri soggetti pubblici.
Più precisamente, la
disposizione citata profila due distinti obblighi di trasparenza operanti “a decorrere dal 2018” concernenti:
-
un
obbligo di pubblicazione su siti o
portali internet posto in capo ad associazioni, Onlus ed altri
soggetti;
-
un
obbligo di comunicazione in nota
integrativa per le imprese.
Come vedremo si tratta
di adempimenti imposti da norme poco chiare sotto molteplici profili, tuttavia
assistiti da sanzioni non trascurabili (addirittura l’obbligo di restituzione
del vantaggio economico ricevuto dalla PA) e che, in assenza di chiarimenti
ufficiali, è quanto mai opportuno interpretare nel modo più cauto e prudente
possibile nell’interesse dell’associazione, delle sue articolazioni e degli
enti aderenti.
Si rammenta infine che
per tutti i dubbi di interpretazione ed applicazione delle diposizioni in
commento, Confcooperative e l’Alleanza delle Cooperative, anche per il tramite
del Forum del Terzo Settore, hanno
inoltrato puntuali richieste di chiarimento alle autorità ministeriali competenti.
Sarà nostra cura informarvi
tempestivamente di ogni novità che dovesse nel frattempo sopraggiungere.
*
-
OBBLIGO DI
PUBBLICAZIONE SU SITI O PORTALI INTERNET PER ASSOCIAZIONI, ONLUS, ECC.
Il primo obbligo è posto
in capo ad associazioni, Onlus e fondazioni che
intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri
soggetti pubblici. I soggetti obbligati sono tenuti alla pubblicazione, nei propri siti o portali, delle informazioni
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui al articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013[1].
Essendo
destinato a tutte le associazioni e a tutte le Onlus, senza distinzioni di
sorta, all’obbligo in parola sono assoggettate:
-
anche le associazioni
nazionali e territoriali di rappresentanza, quali Confcooperative e le sue Unioni
territoriali di Confcooperative;
-
tutti i soggetti
qualificabili Onlus, incluse le cooperative sociali[2].
A
decorrere dal 2018, la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con
riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente. In assenza di
chiarimenti, si ritiene che l’obbligo debba essere adempiuto:
Al fine di evitare
l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle
sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo.
Sempre in base ad un
approccio prudenziale, si ritiene altresì che la comunicazione concerna ogni
genere di vantaggio economico quindi anche pagamenti riconducibili
a rapporti contrattuali. Inoltre, non si ritiene sufficiente una
generica indicazione complessiva dei vantaggi economici conseguiti dai rapporti
con qualsivoglia p.a., ma occorrerà al contrario indicare per ogni distinto soggetto
pubblico i vantaggi percepiti nell’esercizio.
Attenzione: in
caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla
restituzione delle somme entro tre mesi dal termine del 28 febbraio! Si
tratta di una sanzione indubbiamente significativa che, come più volte
rilevato, consiglia grande attenzione in sede di interpretazione ed
applicazione dell’obbligo.
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OBBLIGO DI
PUBBLICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA PER LE IMPRESE
Il comma 125, secondo
periodo, introduce un distinto, ma analogo obbligo di trasparenza in capo
alle imprese, tenute a pubblicare in nota integrativa gli
importi relativi a qualunque tipo di “sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere” ricevuti dai medesimi soggetti pubblici. Gli importi
relativi devono essere pubblicati, in particolare, nella nota integrativa del
bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio
consolidato.
Anche in questo caso, al
fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, sono escluse dall’obbligo di
pubblicazione somme inferiori ai
10.000 euro nel periodo.
La
disposizione si riferisce genericamente alle imprese, quindi tutte le
cooperative e le imprese sociali (incluse le cooperative sociali già assoggettate
all’obbligo di pubblicazione su siti o portali) saranno tenute all’obbligo di
comunicazione in nota integrativa. Benché la disposizione sia poco chiara, in
caso di mancata pubblicazione in nota integrativa, anche in questa ipotesi le
imprese che non ottemperano all’obbligo sono esposte alla sanzione della
restituzione delle somme ricevute.
Sempre in base al più
volte citato approccio prudenziale, si ritiene che anche questa comunicazione
concerna ogni genere di vantaggio economico, quindi anche
pagamenti riconducibili a rapporti contrattuali[4].
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Si resta a disposizione
per ulteriori chiarimenti.
[1] Enti pubblici
economici e ordini professionali; società in controllo pubblico, escluse le
società quotate; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati
in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi da PA e
con organi designati da PA; società in partecipazione pubblica e associazioni,
fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,
gestiscono servizi pubblici o svolgono attività a favore delle PA; società
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da PA; società
in partecipazione pubblica.
[2] Benché la nozione e
l’acronimo Onlus siano stati abrogati dal Codice del Terzo settore (D.L.vo
117/2017) e sostituti dalla figura di “Ente del Terzo settore”, in forza della
disciplina transitoria contenuta nel medesimo Codice, la categoria di Onlus è
tuttora presente e produttiva di effetti nell’ordinamento. Di conseguenza le
cooperative sociali, come noto qualificabili Onlus di diritto sono chiaramente
ricomprese tra i soggetti obbligati alla pubblicazione ai sensi del c. 125
della L. 124/2017.
[3] Sembra più ragionevole, scongiurando effetti retroattivi,
l’interpretazione secondo la quale l’obbligo di pubblicazione debba riferirsi
ai vantaggi percepiti nel 2018 e che, di conseguenza, il termine per la
pubblicazione sia fissato al 28 febbraio 2019, e non 2018. Ciò nondimeno, in
assenza di prese di posizione o chiarimenti ufficiali, stante l’abnormità della
sanzione (restituzione dei vantaggi percepiti), è preferibile adottare anche in
questo caso l’esegesi prudenziale proposta in questa Circolare che anticipa al
28 febbraio 2018 l’operatività dell’obbligo.
[4] Anche in riferimento
a detto obbligo, non si ritiene sufficiente una generica indicazione
complessiva dei vantaggi economici conseguiti dai rapporti con qualsivoglia
p.a., ma occorrerà al contrario indicare per ogni distinto soggetto pubblico i
vantaggi percepiti nell’esercizio.