Circolari

Circ. n. 4/2015

Circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015 “ESONERO CONTRIBUTIVO per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190”.

Con la circolare in oggetto, l’INPS fornisce - con un certo ritardo - le prime istruzioni operative per l’attivazione del BONUS OCCUPAZIONE entrato in vigore il 1 gennaio 2015 con le Legge di Stabilità (art. 1, commi 118 e seguenti).

L'intervento dell'Istituto è molto articolato e non affronta i temi più operativi, come la compilazione dell'Uniemens.

D'altra parte, il silenzio del Ministero che speriamo abbia comunque condiviso e validato il testo, richiedeva con urgenza alcuni primi chiarimenti. In caso contrario si sarebbe verificata una preoccupante situazione di stallo.

Nel merito, la normativa cui si fa riferimento rappresenta la disposizione principale per incentivare e sostenere l’occupazione attraverso l’utilizzo del CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. Questo in collegamento alle ulteriori novità che, in attuazione della legge delega c.d. JOBS ACT, stanno per entrare in vigore in materia di licenziamenti con il nuovo CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (l’iter del decreto attuativo si conclude in sede parlamentare il 12 febbraio pv., per poi tornare al Consiglio dei Ministri in seconda lettura. Una volta emanato il decreto legislativo si potranno assumere nuovi lavoratori beneficiando cumulativamente delle due discipline).

Nel frattempo, tutte le assunzioni a TI effettuate nel settore privato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, godono di un rilevante alleggerimento del costo del lavoro attraverso un esonero contributivo di cui gode il datore di lavoro per 3 anni con un tetto di €. 8.060,00/anno.

In via generale NON serve inviare nessuna domanda, salvo che per i DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO cui è concesso analogo incentivo previo invio di un’apposita domanda all’INPS, nonché della sua ammissione nel limite delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Rispetto all’invio della domanda del settore agricolo l’Istituto non offre in questa prima circolare nessuna indicazione.

L’istituto, però, promette successive istruzioni con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive.

L’INPS ricorda che a fronte dell’introduzione dei nuovi incentivi – che tuttavia anche con riferimento al settore agricolo riguardano solo le assunzioni effettuate nel 2015 – sono stati abrogati in via definitiva dal 2015 i benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 407/1990.

Detti benefici si concretizzavano in una riduzione pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali (quindi anche da versare all’INAIL) valevole per un massimo 36 mesi per quei datori di lavoro che operavano assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione da almeno 24 mesi.

Lo sgravio diventava totale per assunzioni effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane.

Tuttavia, in linea con la norma, l’INPS ritiene comunque legittimi tali benefici per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 2014.

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Circa i RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI dalla nuova misura:

·      essa trova naturalmente applicazione per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di SOCI-LAVORATORI;

·      come da noi indicato con la circolare di commento alla legge di stabilità 2015, il beneficio vale anche in caso di TRASFORMAZIONE di un precedente rapporto instaurato con altro tipo di contratto come, ad esempio, trasformando a tempo indeterminato un precedente rapporto a tempo determinato o una collaborazione.

A riguardo dobbiamo ricordare che per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato si beneficia anche della restituzione integrale della contribuzione addizionale ASpI dell’1,4% (art. 2, comma 30, come modificato dalla legge di stabilità 2014 – nostra circolare n. 4 del 22 gennaio 2014 – prot. n. 262);

 

·      si conferma che sono esclusi apprendistato e lavoro domestico;

·      si precisa che il beneficio vale anche in caso di part-time (riproporzionando la misura rispetto all’effettivo orario di lavoro), in caso di lavoro ripartito/job sharing (purché le condizioni per fruirne siano riconducibili ad entrambi i lavoratori coobligati), nel caso di dirigenti, nonché per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione con specifiche regole dettate dall’INPS a riguardo;

·      si stabilisce che, stante la logica sottostante la norma (stabilità della prestazione lavorativa), il lavoro intermittente è escluso dal campo di applicazione, anche se sia previsto il pagamento al lavoratore dell’indennità di disponibilità. Tale esclusione, alla quale invitiamo comunque ad attenersi, risulta a nostro avviso un eccesso di interpretazione di una norma che nulla dice a riguardo.

In termini di REQUISITI RICHIESTI si sottolinea:

·      la necessità che la persona da assumere NON abbia lavorato con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi altro datore di lavoro ovvero nell’ultimo trimestre del 2014 (ottobre –dicembre) presso la stessa impresa (considerando anche il caso di una società controllata o collegata ai sensi del Codice Civile).

 

Secondo l’INPS il lavoratore interessato NON deve nemmeno aver lavorato, sempre nei 6 mesi precedenti, con un contratto di APPRENDISTATO, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero con un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Considerare l’apprendistato come rapporto a tempo indeterminato, per cui un eventuale precedente contratto stipulato in questo modo, è causa ostativa per la fruizione dell’incentivo appare un eccesso interpretativo, tanto più se l’apprendistato, che in base al T.U. è comunque un contratto a tempo indeterminato, viene escluso a monte dal campo di applicazione della misura. Per adesso, in attesa di ulteriori chiarimenti, invitiamo anche in questo caso a rispettare tale indicazione.

 

·      l’impossibilità di beneficiarne con riferimento a lavoratori per i quali l’incentivo in oggetto sia stato già fruito alla luce di una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Inoltre, l’Istituto segnala come la misura rappresenti un INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE E NON UN ESONERO CONTRIBUTIVO in senso strettamente tecnico, come invece indicato dal Legislatore.

Non si tratta di una distinzione irrilevante rispetto ai suoi effetti visto che da ciò deriva:

·      la NON applicazione del regime comunitario in materia di aiuti di stato, vale a dire del regime c.d. de minimis;

·      l’osservanza delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e la regolarità contributiva (DURC) nonché il rispetto dei contratti collettivi quali condizioni per poter fruire dell’incentivo;

·      il pagamento come e comunque del contributo dello 0,50% da destinare, per i datori che ne hanno l’obbligo al Fondo di solidarietà residuale presso INPS (nostra circolare n. 50 del 9 settembre 2014 – prot. n. 3900 e successive comunicazioni);

·      lo sgravio non interessa i premi/contributi INAIL;

·      né il contributo, anche qui dove previsto dalla legge 296/2006 (comma 755), al fondo Tesoreria INPS in materia di TFR;

·      la necessità di rispettare le regole generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dalla legge Fornero.

Su quest’ultimo punto, tuttavia, vale evidenziare come l’INPS superi nella sostanza quanto disposto dall’art. 4, comma 12, lettera a), della legge 92/2012 sulla base del fatto che il nuovo incentivo non è tanto teso a creare nuova occupazione (non a caso non è richiesto il requisito dell’incremento occupazionale), quanto quello di “promuovere la massima espansione dei rapporti a tempo indeterminato”.

Da ciò dipende il fatto che la misura troverà applicazione anche se l’assunzione, nel rispetto ovviamente di tutte le altre condizioni poste, costituisce attuazione di un obbligo di legge o contrattuale.

Nella stessa direzione si muove la possibile applicazione dell’incentivo ANCHE per l’assunzione dei lavoratori DISABILI ex art. 3 della legge 68/1999.

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Sulla COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO, da un lato conferma l’impossibilità di beneficiare contestualmente di altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente. Questo aspetto è meritevole di ulteriori indicazioni visto che l’INPS usa una formulazione che richiama solo alcune fattispecie: “… omissis … assumendo a riferimento le forme d’incentivo all’assunzione maggiormente diffuse”.

Dall’altro l’INPS analizza in maniera puntuale le casistiche per cui la misura è cumulabile con benefici di natura economica quali:

Ø incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 13 della legge 68/99;

Ø incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù del 19 novembre 2010;

Ø incentivo per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’ASpI e pari al 50% dell’indennità loro spettante e non ancora fruita (incentivo questo soggetto al regime c.d. “de minimis” e non fruibile in presenza di un obbligo di assunzione derivante da legge o contratto collettivo);

Ø bonus occupazionale previsto dal programma Garanzia Giovani (nostra circolare n. 54 del 3 ottobre u.s. – prot. n. 4174 ), rispetto al quale, diversamente da quanto disposto fino ad ora e in via anticipatoria sulla pubblicazione del relativo provvedimento in Gazzetta Ufficiale, l’INPS comunica la possibilità di cumulo con altri incentivi economici o contributivi;

Ø incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge 223/91, limitatamente all’incentivo di natura economica previsto dall’art. 8, comma 4, della stessa legge (pari al 50% dell’indennità spettante con dei precisi limiti di fruizione temporale);

Ø incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni di età previsto dall’art. 1 del decreto-legge 76/2013 (nostra circolare n. 40 del 4 luglio 2013 – prot. n. 3121): si tratta tuttavia di un cumulo parziale nella misura in cui il datore di lavoro potrà applicare in un primo momento lo sgravio contributivo triennale e quindi quello introdotto nel 2013 - pari a 1/3 della retribuzione - ma eventualmente solo fino a copertura della quota di contributi previdenziali già non sgravata (la circolare riporta un esempio di calcolo a cui si rimanda per chiarimenti);

Ø limitatamente agli OPERAI AGRICOLI, incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 della legge 116/14 (cfr. nostra circolare n. 59 del 7 novembre 2014 – prot. n. 4739).

 

Infatti, proprio per i DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO, che beneficiano come anticipato di uno sgravio analogo rispetto a quello individuato per tutti gli altri datori di lavoro, valgono meccanismi attuativi particolari, pur applicandosi laddove non espressamente indicato le regole generali d’incentivazione appena esaminate.

Più precisamente, l’INPS specifica che quanto sarà di seguito illustrato rileva SOLO per le assunzioni di OPERAI AGRICOLI (aspetto da noi già ipotizzato nel commentare la legge di stabilità 2015).

Per le assunzioni di impiegati, quadri e dirigenti effettuate da datori di lavoro agricoli trova applicazione la disciplina generale vista in precedenza.

La disciplina speciale di incentivazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato di operai agricoli effettuate nel 2015 da parte di datori di lavoro agricoli, si caratterizza per:

·      requisiti più stringenti rispetto alle caratteristiche dei lavoratori da assumere, perché sono esclusi i lavoratori che nell’anno 2014 siano stati occupati a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 250 giornate;

·      un proprio particolare stanziamento pari a 30 milioni di euro per il periodo 2015-2019;

·      il riconoscimento dell’incentivo da parte dell’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, le cui modalità non sono ancora note, e nel limite delle risorse disponibili (nel caso di insufficienza delle risorse l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione).

Nel rimandare alla circolare allegata per ulteriori approfondimenti, vale infine sottolineare che l’incentivo – anche quello per il settore agricolo - ha un tetto di fruizione annuo (8.060 €), ma che l’INPS applicherà su base mensile (soglia pari 671,66 €).

Questo, sul presupposto che, la contribuzione eventualmente non utilizzata o viceversa eccedente la soglia mensile, sarà comunque sgravata nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia annua. L’Istituto individua anche un limite giornaliero (22,08 €), ovviamente per agevolare il calcolo dell’incentivo anche per periodi di tempo frazionati (esempio non un mese intero).