Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina generale sulla legge di conversione del D.L. 21/2022(1), commentiamo alcuni interventi di specifico interesse:
- Art. 2. Puntualizzazione rispetto all’esenzione fiscale per tutto il 2022 fino ad un importo massimo di 200 € per lavoratore, dei buoni benzina (o bonus carburante o analoghi titoli) ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti. In sostanza con le modifiche apportate viene meno il riferimento ad una cessione di tali buoni esclusivamente a titolo gratuito, sostituendo anche opportunamente il termine “imprese” con “datori di lavoro”.
- Art. 12-quinquies. Il differimento al 30 giugno 2024 - in luogo del 31 dicembre p.v. precedentemente fissato con la precedente proroga disposta in sede di conversione del D.L. n. 4/2022(2) – della possibilità per un utilizzatore di avere un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, anche oltre 24 mesi, qualora l’assunzione del medesimo da parte dell’agenzia di somministrazione sia a tempo indeterminato (fattispecie quindi prorogata per ulteriori 18 mesi).
- Art. 23-bis. Una parziale riformulazione della disciplina che vincola l’accesso di alcuni incentivi previsti in edilizia (es. superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, …), alla condizione di affidare l’esecuzione dei lavori a datori di lavoro che applichino la contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, leader, stipulata cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (Confcooperative, insieme alle altre centrali cooperative e ad ANCE, con le categorie sindacali di CGIL, CISL e UIL): nel ricordare come tale norma, introdotta con l’art. 4 del D.L. n. 13/2022(3), trovi applicazione per i lavori edili rientranti nell’allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 con importo superiore a 70 mila euro avviati dopo il 27 maggio 2022, evidenziamo come le modifiche apportate riguardino in particolare l’aver precisato che la soglia dei 70.000 – oltre la quale scatta il vincolo - è riferita all’importo complessivo dell’opera (e non solo alla quota dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, etc.), fatto salvo che per i lavori diversi da quelli strettamente edili vi è la possibilità di applicare altri contratti collettivi senza pregiudicare la fruizione dei benefici.
ULTERIORI NOVITA’ degne di attenzione.
- Art. 12-bis. L’applicazione retroattiva, anticipata alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della PA da parte di professionisti colpiti dal virus Covid-19 (si tratta come noto della disciplina contenuta nell’art. 22-bis del D.L. n. 41/2021 che determina una sospensione dei termini correlati agli adempimenti dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni).
- Art. 12-ter. Per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015 l’introduzione di una nuova possibile tipologia di prestazioni legate a processi di c.d. staffetta generazionale, riassumibile nel versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori prossimi (massimo 3 anni) alla maturazione della pensione, a fronte dell’assunzione per un periodo non inferiore a 3 anni di lavoratori fino a 35 anni di età da parte dei datori di lavoro che optino per tale forma di versamento, fatto salvo che per la copertura dei relativi oneri il fondo interessato richiederà un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al relativo fabbisogno finanziario.
- Art. 12-quater. Una riformulazione del regime fiscale speciale in favore dei lavoratori sportivi impatriati, con una specifica delle discipline sportive, delle caratteristiche dei contribuenti e dell’ammontare dei redditi cui si applica (ricordiamo che per tali lavoratori si intendono quelli che prestino la loro attività lavorativa prevalentemente nel nostro territorio e che non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento, impegnandosi contestualmente a risiedervi per almeno due anni).
- Art. 12-sexies. Un intervento di armonizzazione normativa relativamente alla comunicazione preventiva che il committente deve rendere all’Ispettorato del Lavoro a fronte dell’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali, in linea con quanto già chiarito a livello amministrativo da INL(4), si precisa che da tale disciplina sono escluse le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge n. 233/2021, per le quali esiste già uno specifico regime di comunicazione da rendere, diversamente, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 26 del 22 marzo 2022 - prot. n. 1115.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 30 del 29 marzo 2022 - prot. n. 1169.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.23 del 1 marzo 2022 - prot. n. 830.
(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 7 del 19 gennaio 2022 - prot. n. 143.